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Pagamento in ritardo Rottamazione-ter: possibile entro 5 giorni dalla scadenza

Le scadenze delle rate della Rottamazione-ter sono 31 luglio 2019 e 30 novembre 2019 per le prime due rate e poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per le successive rate fino ad un massimo di 18 rate totali. Il Decreto Crescita ha previsto la possibilità di un pagamento in ritardo delle rate della Rottamazione-ter senza incorrere in sanzioni o perdere i benefici della Definizione agevolata, quindi entro il 5 agosto 2019, il 5 dicembre 2019 e il 5 marzo, 5 giugno, 5 agosto e 5 dicembre degli anni successivi. Vediamo tutta la normativa.
A cura di Antonio Barbato
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Pagamento in ritardo rottamazione ter

Il Decreto Crescita ha introdotto nella normativa della Rottamazione-ter una norma di tolleranza sul Pagamento in ritardo delle rate della Rottamazione-ter, compreso la prima rata. E’ possibile non perdere i benefici della Rottamazione-ter se si paga entro 5 giorni successivi dal termine di scadenza della prima o di una delle rate successive.

I termini di scadenza delle rate possono essere quindi spostati dal contribuente di 5 giorni, ma occorre non superare la deroga di legge, onde evitare di perdere i benefici della Definizione agevolata.

La legge prevede che con il pagamento della prima rata della Definizione agevolata verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti. 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata (31 luglio 2019) della Definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione.

Alla data di scadenza della prima rata del piano di Definizione agevolata, (31 luglio 2019), eventuali precedenti rateizzazioni saranno revocate e anche per questi debiti non sarà più possibile ottenere una nuova rateizzazione.

Sul pagamento in ritardo, il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, ha introdotto un’importante novità a favore del contribuente. Infatti si prevede un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Scadenza rate rottamazione-ter con ritardo massimo di 5 giorni

La scadenza della prima rata è il 31 luglio 2019. Il contribuente perde i benefici della rottamazione se non paga entro il 5 agosto 2019.

La scadenza della seconda rata è il 30 novembre 2019. Il contribuente perde i benefici della rottamazione se non paga entro il 5 dicembre 2019.

Le altre rate sono in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno fino ad un massimo di rate di 18, che si concludono potenzialmente il 30 novembre 2023.

Il contribuente ha la facoltà di effettuare un pagamento o versamento in ritardo delle rate della rottamazione ter rispettivamente entro il 5 marzo, 5 giugno, 5 agosto e 5 dicembre, ossia entro 5 giorni dalle varie scadenze.

Mancato o insufficiente o tardivo pagamento rottamazione-ter

A prevedere la possibilità di pagare la rottamazione ter in ritardo senza sanzioni è il comma 14-bis dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018. Il comma 14-bis è stato introdotto nella normativa della Rottamazione-ter dal Decreto Crescita, il Decreto-Legge n. 34 del 2019. Il comma 14 invece prevede gli effetti del mancato pagamento oltre la scadenza, compreso i 5 giorni di tolleranza.

Il comma 14 prevede le conseguenze, che sono le seguenti: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per  il  recupero  dei  carichi  oggetto  di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di  acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito  dell'affidamento  del carico e non determinano l'estinzione  del  debito  residuo,  di  cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 602.

Il comma 14-bis prevede la tolleranza di 5 giorni che consente il versamento in ritardo delle rate della rottamazione-ter: “Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto   di  inefficacia   della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi”.

Il mancato versamento della Rottamazione-ter oltre i 5 giorni dalla scadenza di ogni singola rata produce l’annullamento della Definizione agevolata, con tutte le conseguenze previste dall’articolo 14.

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