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Pensionati Inps: obbligo di dichiarazione reddituale entro il 30 settembre

Alcuni pensionati hanno un obbligo di dichiarazione reddituale entro il 30 settembre. Si tratta di chi ha ricevuto il cosiddetto “bustone”, per il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Tale obbligo è previsto per alcune tipologie di pensionati, che elenchiamo, i quali ricevono le trattenute sulla pensione erogata dall’Inps. Vediamo i pensionati obbligati, quelli esclusi, e come si effettua la comunicazione all’Inps onde evitare la sanzione: la restituzione dell’intera pensione annua percepita. Vediamo le modalità e tutti i dettagli.
A cura di Antonio Barbato
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Entro il 30 settembre di ogni anno alcuni pensionati hanno l’obbligo di dichiarazione reddituale all’Inps, Sono coloro che hanno percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro autonomo, Con la comunicazione dei redditi percepiti, l’Inps poi opera le trattenute previste per il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo.

I soggetti tenuti alla dichiarazione reddituale dovrebbero aver ricevuto dall’Inps il cosiddetto “bustone”. Ma anche chi non ha ricevuta questa lettera è tenuto a comunicare i propri redditi da lavoro autonomo, onde evitare la sanzione che è pesantissima: l’Inps trattiene a chi non comunica, sulla pensione, una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno.

E’ l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 che ha introdotto un divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. La stessa legge ha disposto, al comma 4, che ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. E la scadenza per la presentazione della dichiarazione, ossia l’Unico PF, è il 30 settembre.

In applicazione di questa disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2013, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2014, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013. Vediamo subito le sanzioni in caso di mancata comunicazione.

Regime sanzionatorio. Ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all’ articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992, dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Per precisare bene quali pensionati sono tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013, l’Inps ha emesso un messaggio, il n. 7113 del 19 settembre 2014. Vediamo l’elenco dei pensionati esclusi e quelli obbligati. E quali sono i redditi da lavoro autonomo che obbligano a comunicare.

Pensionati obbligati e quelli esclusi dall'obbligo di dichiarare

Premesso che i pensionati che non hanno percepito redditi da lavoro autonomo non devono dichiarare nulla, tra quelli che hanno percepito un reddito da lavoro autonomo, sono comunque  esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia. Dal 1 gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. 

All’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Vediamo ora i pensionati che, avendo percepito un reddito da lavoro autonomo, invece hanno l’obbligo di comunicare.

Pensionati obbligati a comunicare i redditi – anno 2013. I pensionati che non si trovano nell’elenco sopra descritto, e quindi non sono esclusi dal divieto di cumulo e dall’obbligo comunicativo, hanno ricevuto dall'Inps il cosiddetto "bustone" e sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2013 entro il 30 settembre 2014, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF (Unico PF 2014). Deve comunicare i redditi all’Inps anche chi ha presentato il modello 730/2014.

Altri casi in cui non c’è obbligo di comunicazione

Ma ci sono altri casi in cui non è necessaria la comunicazione perché non scatta il divieto di cumulo,  e li elenca il messaggio dell’Inps, vediamoli.

Pensione di invalidità o assegno di invalidità con reddito inferiore al trattamento minimo. Le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno. Nell’anno 2013 l’importo del trattamento minimo era di 495,43 euro mensili, quindi il totale annuo è 6.440,59 euro. I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che hanno un reddito inferiore o pari a tale cifra, pur se sarebbero soggetti al divieto parziale di cumulo, non ne sono soggetti e quindi non devono inviare la comunicazione

I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

Le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione. Così come tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni. I pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione.

Redditi che comportano l’obbligo e redditi da dichiarare

redditi di lavoro autonomo, che comportano l’obbligo comunicativo, sono quelli derivanti dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività lavorative diverse da quelle di impresa o da lavoro dipendente. Elementi caratterizzanti quindi sono l’autonomia, intesa come organizzazione della propria attività, e la residualità. Il TUIR individua le seguenti tipologie di redditi di lavoro autonomo:

  • attività artistiche e professionali;
  • i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
  • le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia;
  • i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
  • i redditi derivanti dall’esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale.

I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possono rientrare nell’ambito dei redditi professionali quando le collaborazioni sono svolte nell’ambito dell’esercizio tipico di una professione, e quando le collaborazioni pur non essendo tipiche vengono svolte abitualmente ed in forma professionale.

Come dichiarare i redditi. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Con la medesima comunicazione sarà possibile dichiarare i redditi percepiti negli anni precedenti, ove non si fosse già provveduto.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione, i soggetti tenuti alla dichiarazione individuati a livello centrale hanno ricevuto la richiesta di presentare la dichiarazione in argomento con il “bustone”. Coloro che non avessero ricevuto la richiesta, pur essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.

Dichiarazione a preventivo per l’anno 2014. Le  trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione, sempre con le stesse modalità di cui sopra.

Le trattenute sulla pensione sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2014. Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2014 resa a consuntivo nell'anno 2015.

Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati. I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni. Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente. 

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