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Contratto autoferrotranvieri

Pensione di vecchiaia anticipata per il personale viaggiante autoferrotranvieri

Il requisito di età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per il personale viaggiante autoferrotranvieri è stato recentemente modificato da un regolamento: necessari non più 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, ma “il raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”. La conseguenza è l’aumento dal 2014 dell’età pensionabile. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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pensione anticipata per lavoratori trenitalia, autisti
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Per il personale viaggiante autoferrotranvieri arrivano delle modifiche all’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata. Viene introdotto uno sconto di 5 anni rispetto all’età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio, ma la normativa sostituisce i vecchi requisiti di 60 anni di età per gli uomini e i 55 anni di età per le donne previsti dalla vecchia normativa. Ne consegue che il requisito di età per la pensione di vecchiaia anticipata subirà quindi gli stessi aumenti previsti nei prossimi anni dei requisiti per la pensione di vecchiaia non anticipata. Gli autoferrotranvieri andranno in pensione di vecchiaia ad un’età maggiore.

La variazione legislativa infatti non è da poco, come vedremo. Ma andiamo per ordine trattando l’intervento legislativo che ha modificato i requisiti.

In che modo è stata modificata la normativa. Il D.P.R. n. 157 del 28 ottobre 2013 contiene “un regolamento di cui all’articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP”.

Il legislatore nel 2011 ordinò l’emanazione di un regolamento che armonizzasse i requisiti per l’accesso alla pensione di alcune categorie di lavoratori ex Fondo autoferrotranvieri. E tra questi c’è il personale viaggiante. Il regolamento, in vigore dal 16 gennaio 2014, ha pertanto modificato l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per il personale viaggiante. Gli autoferrotranvieri interessati dovranno considerare nuovi requisiti di età per poter andare in pensione. Vediamoli.

Riguardo al personale viaggiante (ex fondo autoferrotranvieri) addetto ai pubblici servizi di trasporto (siano essi autobus, tram, treni, ecc.), l’articolo 4 del regolamento di armonizzazione prevede la sostituzione, all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, delle parole: “ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” con le seguenti: “al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio”. Come vedremo, si tratta di una variazione molto importante che incide decisamente in aumento sull’età anagrafica per avere accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.

Inoltre, all’articolo 3, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 414 del 1996 viene soppresso il primo periodo. Tale periodo confermava la previsione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 503 del 1992 circa il mantenimento, per il personale viaggiante, in materia di età pensionabile, dell’età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne.

La conseguenza, come accennavamo, è che dal 2014 è in vigore una nuova età pensionabile. Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, avente ad oggetto la soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, prevedeva, all’articolo 3, comma 1, lettera b), prima della su indicata modifica, la possibilità di liquidare, per il personale viaggiante, la pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del su riportato articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e quindi al compimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. 

A seguito delle su riportate modifiche, per il personale viaggiante cambia l’età pensionabile, che viene legata a quella tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Più precisamente, la pensione di vecchiaia anticipata può essere liquidata solo al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

Vediamo nel concreto dal 2014 quale sarà l’età anagrafica per uomini e donne rientranti nella categoria del personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto (personale e conducenti di autobus, tram, treni, ecc.).

Requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata (quindi già con lo sconto di 5 anni previsto dalla norma) è richiesto il possesso dei requisiti anagrafici che seguono.

Per le lavoratrici donne:

  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, un’età anagrafica di 58 anni e 9 mesi;
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, un’età anagrafica di 60 anni e 3 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita);
  • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, un’età anagrafica di 61 anni e 3 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita). 

Per i lavoratori uomini:

  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, un’età anagrafica di 61 anni e 3 mesi;
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, un’età anagrafica di 61 anni e 3 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita). 

Solo per autisti di autobus e conducenti di tram, sia uomini, sia donne, che all’età di 60 anni sono stati sottoposti alla visita medica per l’elevazione del limite ordinamentale e siano stati riconosciuti inidonei al rinnovo del titolo abilitante:

  • 60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007. 

Per gli autisti di autobus e conducenti di tram che prima dell’entrata in vigore del regolamento sono stati convocati e non sottoposti a visita medica per il rinnovo del titolo abilitante, che compiono i 60 anni nel 2014:

  • 60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007. 

Per gli autisti di autobus e conducenti di tram che prima dell’entrata in vigore del  regolamento sono stati sottoposti a visita medica per il rinnovo del titolo abilitante e riconosciuti idonei, che compiono i 60 anni nel 2014:

  • 60 anni + 3 mesi (adeguamento alla speranza di vita) + 12 mesi (finestra di cui alla legge n. 122/2010). 

Lavoratori nei confronti dei quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.  Continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipata, vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento (quindi 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne):

  • nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento in oggetto;
  • nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente (articolo 10 del regolamento). 

Quando viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età. Tale situazione si verifica solo nell’ipotesi in cui, per una specifica attività lavorativa, è espressamente previsto, normativamente, un limite massimo di età.

Ciò si verifica nelle ipotesi previste dall’articolo 115 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede che chi guida veicoli a motore non può aver superato gli anni sessanta per guidare autobus, ma tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.

Ciò si verifica altresì nelle ipotesi previste dall’articolo 1 dell’Allegato B del D.M. 4 agosto 1998, n. 513, il quale prevede che il personale addetto alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano deve essere almeno in possesso di patente di guida di categoria D oltre al certificato di abilitazione professionale di categoria D, patente che ai sensi del comma 4 dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, viene meno al compimento del sessantesimo anno di età.

Il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età viene meno solo nei casi in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non ottenga il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente.

Quindi l’accesso al pensionamento, secondo le disposizioni antecedenti all’entrata in vigore del regolamento in oggetto, avviene solo nel caso in cui il su riferito personale viaggiante, sottoposto a visita medica al compimento dei 60 anni per l’elevazione del limite ordinamentale, non abbia ottenuto, perché riconosciuto inidoneo, tale elevazione (ossia il rinnovo della patente D) da parte dell’Autorità competente.

Le visite per l’elevazione del limite ordinamentale vengono programmate in anticipo rispetto al compimento dei 60 anni. Ne consegue che molte visite o convocazioni a visita sono state effettuate anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, mentre il compimento dei 60 anni si verifica nella vigenza dello stesso. Ciò considerando, ai lavoratori che, prima dell’entrata in vigore del regolamento (16 gennaio 2014),  sono stati sottoposti a visita, ovvero sono stati convocati e non sottoposti a visita (e ciò risulta dalla documentazione che deve essere presentata a cura dell’interessato) e compiono l’età di 60 anni nel 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipata vigenti prima dell’entrata in vigore del regolamento.

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