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Permesso di soggiorno per motivi di studio: consentito il lavoro part-time

I cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio possono lavorare in Italia con un contratto di lavoro part-time fino a 20 ore settimanali, nel limite di 1.040 ore annuali. Vediamo tutte le informazioni su come funziona il permesso di soggiorno, la documentazione per la richiesta e quali sono i diritti dei lavoratori stranieri durante il contratto di lavoro a tempo parziale.
A cura di Antonio Barbato
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lavorare con permesso di soggiorno per studenti
group of business people having meeting together

I cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio possono stipulare un contratto di lavoro part-time fino a 20 ore settimanali e 1.040 ore annuali di lavoro. Il permesso consente quindi di studiare e lavorare in Italia, ma è necessario provvedere ad una serie di adempimenti. Al cittadino straniero viene garantita anche la tutela previdenziale in caso di malattia, infortunio e le altre assenze da lavoro tutelate.

Vediamo pertanto tutta la normativa sul permesso di soggiorno e quali sono i documenti necessari per ottenere il permesso e poter studiare e lavorare.

Cosa è il permesso di soggiorno. Si tratta di un documento che attesta la presenza regolare del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale italiano. Il permesso di soggiorno può essere in formato cartaceo o in formato elettronico.

Esso contiene oltre alle generalità del cittadino straniero anche informazioni in merito alla data del suo ingresso in Italia e sul motivo della permanenza. Le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno vanno inoltrate inoltrata tramite l’ufficio postale a seguito di compilazione di apposito Kit. Tra le motivazioni per le quali si può presentare il permesso di soggiorno c’è anche il motivo di studio, che come abbiamo preannunciato consente al richiedente anche di svolgere un’attività lavorativa, anche se con un contratto a tempo parziale.

Come funziona il permesso di soggiorno per motivi di studio in Italia

Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rilasciato ai cittadini extracomunitari che vogliono venire a frequentare un corso di studio, universitario o di formazione, in Italia a seguito di rilascio di apposito visto per studio dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o residenza.

E’ consentito l’accesso in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio per corsi di formazione o tirocini professionali in base a delle quote stabilite con cadenza triennale.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio non è necessario se il cittadino extracomunitario proviene da un paese esente dall’obbligo del visto per brevi periodi e se l’arrivo in Italia è previsto per frequentare un corso di studio non superiore ai 90 giorni. In questo caso il permesso di soggiorno è sostituito dalla dichiarazione di presenza.

Quanto tempo dura un permesso di soggiorno per motivi di studio. La legge stabilisce che la durata del permesso corrisponde a quella del ‘corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata frequentato. Gli studenti stranieri dovranno dimostrare ogni anno di aver sostenuto esami o verifiche di profitto, ma non saranno più costretti a rinnovare annualmente il permesso di soggiorno.

Per l’accesso all’università gli atenei stabiliscono il numero di studenti stranieri ammessi ai loro corsi, solo in caso di corsi a numero chiuso. Per l’iscrizione ai corsi universitari il cittadino extracomunitario deve presentare la documentazione relativa al titolo di studio conseguito nel paese di origine e un attestato di conoscenza della lingua italiana. Se il cittadino che ne ha fatto richiesta risponde ai requisiti necessari potrà essergli rilasciato un visto di ingresso.

Possono essere titolari di permesso di soggiorno per studio anche i minori che divenuti maggiorenni e regolarmente iscritti ad un corso di studio universitario convertono il loro permesso di soggiorno per motivi familiari in motivi di studio.

Permesso di soggiorno per motivi di studio e svolgimento di un’attività lavorativa

Il permesso di soggiorno per studio autorizza lo svolgimento di attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali e un limite annuale di 1.040 ore. Quindi è esclusa la possibilità per lo studente in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio di essere inquadrato con un contratto di lavoro a tempo pieno.

Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto di ingresso è Stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.

Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.

Il permesso di soggiorno per studio non può essere utilizzato o rinnovato per la frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il visto ad eccezione del transito ad altra facoltà concesso dalla Autorità accademica e dell’accesso ad un corso di tipo universitario intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso di livello medio/superiore.

Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in quello per lavoro acquisendo una quota nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla norma per la tipologia del lavoro svolto:

  • dallo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
  • dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia.

Documenti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio

Per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio il cittadino straniero deve inoltrare apposita alla Questura competente per territorio tramite l’invio del kit postale.

Il richiedente deve presentare le seguenti documentazioni per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio:

  • Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;
  • Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;

Per il primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio deve essere prodotta:

  • fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del visto di ingresso;
  • fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.

Per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio deve essere prodotta:

  • fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione di un apposito modulo;
  • fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni; fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

Successivamente il cittadino straniero viene convocato presso la Questura, ufficio immigrazione, per il fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso.

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata, 30 giorni prima e non oltre 60 giorni dopo la data di scadenza, inviando il kit postale allegando, oltre alla fotocopia del passaporto, la fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, la fotocopia della polizza assicurativa (o dell’iscrizione volontaria all’SSN) e la fotocopia della certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il primo rinnovo e di due per i successivi. Il permesso di soggiorno per studio a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 154/2007 può essere rinnovato anche qualora si cambi il corso o la sede del corso (telegramma Ministero dell’Interno 7 dicembre 2006).

La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sarà sottoposta al versamento di un contributo compreso tra 80 e 200 euro. Esclusi da tale versamento i rifugiati, i richiedenti asilo, i protetti sussidiari e i titolari di permesso per motivi umanitari.

Quali sono i diritti del lavoratore titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio

Oltre al poter frequentare l’università o il corso per il quale il richiedente ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di studio, oltre al poter svolgere un’attività lavorativa part-time al 50% fino a 20 ore settimanali e fino a 1.040 ore annuali, il titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio può richiedere la concessione della cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza. Può inoltre iscriversi al Servizio sanitario nazionale. Può altresì fare richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare.

Dal punto di vista previdenziale, il lavoratore straniero impiegato con un contratto di lavoro part-time sulla base del permesso di soggiorno per motivi di studio, può beneficiare degli interventi di natura previdenziale connessi all’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro, quindi ricevere la retribuzione in caso di malattia, infortunio, gravidanza, far domanda per le prestazioni a sostegno del reddito. Ha anche diritto alle prestazioni e agli interventi di assistenza sociale.

Un ulteriore diritto è quello di poter convertire il proprio permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della durata di un anno.

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