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Pos obbligatorio, forse no: le precisazioni degli Avvocati e l’assenza di sanzioni

Dal Pos obbligatorio all’assenza di sanzioni, una nota del Consiglio Nazionale Forense contiene alcune importanti precisazioni sulla norma per la quale i professionisti(Avvocati, Ingegneri, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, ecc.) sono tenuti accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Ecco perché l’obbligo si riduce ad un onere, e che per i pagamenti conta ancora la volontà delle parti.
A cura di Antonio Barbato
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Per i professionisti italiani (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Ingegneri, ecc.) è in arrivo, dal 30 giugno 2014, il tanto preannunciato obbligo di accettare pagamenti tramite carte di debito per i pagamenti superiori a 30 euro, ossia il POS obbligatorio in ufficio. Ma le reazioni arrivano da più parti. Il TAR ha respinto l’istanza degli architetti, ma il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati interviene pubblicando alcune precisazioni nelle quali viene sottolineato che trattasi di un onere e non un obbligo. E si circoscrive al caso in cui il cliente quel tipo di pagamento lo chieda. Dai dubbi, ad una certezza importante per i professionisti interessati: la legge non prevede sanzioni.

E questo aspetto potrebbe convincere i professionisti a non dotarsi del POS a partire da luglio 2014. Il tentativo di tracciare in maniera decisa i pagamenti effettuati dai clienti dei professionisti potrebbe non andare a buon fine, oppure non avere la portata che si ci aspettava. Vediamo le preziose indicazioni provenienti dal Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati, ma anche per tutti gli altri professionisti interessati dalla norma.

Il Decreto Sviluppo bis, il Decreto Legge n. 179 del 2012, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come modificato dall’ultimo decreto cd. “mille proroghe”, Legge n. 15 del 2014 prevede: " A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231″. Il DM Sviluppo economico 24 gennaio 2014 ha poi aggiunto la definizione di carta di debito come uno “strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale”.

Sull’interpretazione della norma del Decreto Sviluppo bis interviene il Consiglio Nazionale Forense con una nota, la n. 10-C-2014 del 20 maggio 2014.

Il parere degli avvocati: “La previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.

Oltre a ricordare gli altri limiti di legge, come il divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, il Consiglio Nazionale Forense ricorda ai propri Avvocati e colleghi iscritti, ma di riflesso anche agli altri professionisti, che “la volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo”.

“Trattasi di un onere e non un obbligo giuridico”. La nota degli Avvocati fornisce la più importante indicazione: “A ben vedere, dunque, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai”.

Se il cliente chiede di pagare con carta di debito (e quindi ci vuole il POS) e l’assenza di sanzioni. La nota conclude:Qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato (ma anche gli altri professionisti, ovviamente) ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”.

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