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Premio casalinghe: l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici

Scade il 31 gennaio 2014 il termine per il pagamento del premio all’Inail per assicurare sé stesso e i propri familiari in possesso dei requisiti, contro gli infortuni nell’ambito del lavoro domestico. Vediamo chi è obbligato ad assicurarsi e le prestazioni in caso di invalidità permanente pari o superiore al 27%: dalla rendita diretta a quella per i superstiti, dall’assegno funerario al beneficio Fondo vittime gravi infortuni. Le modalità di iscrizione, pagamento ed il caso di esonero.
A cura di Antonio Barbato
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assicurazione contro gli infortuni domestici

Il lavoro domestico può rilevarsi pericoloso, molto più di quel che si pensi. Esiste un’assicurazione obbligatoria Inail per le casalinghe ed in generale tutti coloro che si  occupano delle mansioni nell’ambito domestico a titolo gratuito. Il premio può essere pagato anche per gli altri familiari e copre gli infortuni domestici. La prestazione viene erogata in caso di un evento che comporti un’invalidità par o superiore al 27%. Necessario effettuare l’iscrizione e versare il relativo importo annuale.

La Legge n. 493 del 3 dicembre 1999 ha istituito una polizza contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell’ambito domestico. L’assicurazione ha un costo annuo di 12,91 euro e può essere pagata negli uffici postali o direttamente online. La scadenza è il 31 gennaio 2014. Vediamo tutti informazioni utili, anche in caso d’infortunio.

Gli infortuni domestici secondo le statistiche Inail. Il numero degli infortuni registrati in ambito domestico è purtroppo elevato. Gli incidenti delle donne, legati alle attività domestiche o di cucina, sono più numerosi di quelli degli uomini per i differenti ruoli svolti nella famiglia. Le cause di questi incidenti vanno ricercate nella disinformazione, nel comportamento imprudente, negli spazi inadeguati, nel crescente numero di elettrodomestici, nell’uso non accorto di farmaci e di prodotti per l’igiene. Le casalinghe sono spesso responsabili di alcune categorie vulnerabili: bambini, anziani e disabili, la cui cura può abbassare il livello di attenzione e di conseguenza aumentare l’esposizione al rischio.

Il nucleo familiare. Il lavoro domestico è l’insieme di attività svolte da uno o più soggetti nell’abitazione dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente. Il nucleo familiare è l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela, o da legami affettivi, coabitanti ed aventi la medesima dimora abituale. Costituiscono, quindi, un nucleo familiare anche le coppie di fatto. Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona.

Chi è obbligato ad assicurarsi e quali infortuni sono coperti

La legge sull’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (legge 493/1999) stabilisce una serie di caratteristiche e requisiti che delineano la “casalinga/o tipo da assicurare”. Dal 1° marzo 2001 è diventata obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL di una o più persone dello stesso nucleo familiare che hanno queste caratteristiche:

  • un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
  • svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti la famiglia e dell’ambiente in cui dimora;
  • non sono legate da vincoli di subordinazione;
  • prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale. 

Soggetti assicurabili contro gli infortuni domestici. Rientrano tra i soggetti assicurabili:

  • i pensionati, di entrambi i sessi, che non hanno superato i 65 anni;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia;
  • coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono  in attesa di prima occupazione);
  • gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano;
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG);
  • i lavoratori in mobilità;
  • i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato. 

Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa. Il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l’intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa. Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

Chi non si deve assicurare. Non sono soggette all’obbligo assicurativo le persone di età inferiore ai 18 anni e quelle che hanno superato i 65 anni. Inoltre non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:

  • lavori socialmente utili (LSU), borse di lavoro, corsi di formazione, tirocini. Tali persone, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
  • lavoro part time, in quanto si tratta sempre di un’attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. 

Le condizioni per essere esonerato dal pagamento. Questi sono i requisiti che obbligano ad assicurarsi presso l’Inail. Ma esistono dei casi in cui c’è l’esonero dal pagamento in quanto non sempre il premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico è carico della casalinga. Chi ha un reddito al di sotto di una determinata soglia, infatti, può ottenere un esonero totale dal pagamento. In particolare, è  escluso dal pagamento il soggetto che contemporaneamente:

  • ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. 

In che occasione scatta la tutela assicurativa. Oggetto dell’assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione ed a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè avvenuti nell’abitazione nella quale dimora la famiglia dell’assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.). È considerata al pari dell’abitazione in cui dimora il nucleo anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale.

Nel lavoro prestato in ambito domestico per la cura della famiglia rientrano una serie di attività relative al normale svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare. Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse ad interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo: idraulica, elettricità, ecc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del “fai da te”.

Infortuni tutelati anche in presenza di animali domestici. Anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti…) sono coperti dall’assicurazione. Infatti la cura di tali animali, che vivono abitualmente con la famiglia, rientra tra le incombenze domestiche. Non sono invece tutelati gli infortuni causati da animali non domestici.

Le prestazioni: rendita diretta, ai superstiti, assegno funerario

Il costo annuale dell’assicurazione (premio casalinghe) è fissato in 12,91 euro, non frazionabili su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali. È a totale carico dello Stato il premio di coloro che presentano entrambi i seguenti requisiti:

  • possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
  • fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. 

Per la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo IRPEF relativo all’anno precedente. Sono esclusi dal reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF: la rendita diretta, la rendita ai superstiti, l’indennizzo in capitale, gli assegni di incollocabilità e quello per assistenza personale continuativa, che sono prestazioni erogate dall’INAIL; le pensioni di invalidità civile e di guerra; gli assegni familiari; gli assegni di mantenimento dei figli; l’indennità di accompagno nonché particolari categorie di redditi (quali ad es. quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta definitiva, ad imposta sostitutiva, ecc.).

Si ha diritto al risarcimento solo se l’invalidità permanente subìta è pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.

Infortuni non indennizzati. Non sono indennizzati gli infortuni:

  • dai quali derivi esclusivamente una invalidità temporanea;
  • che danno origine ad una invalidità permanente inferiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006;
  • avvenuti fuori dal territorio nazionale;
  • avvenuti in ambiente domestico, ma conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico. 

Solo il pagamento del premio, o l’autocertificazione di esonero, in caso di pagamento da parte dello Stato, danno diritto alla liquidazione della rendita. 

Rendita diretta. Se dall’infortunio domestico deriva un’invalidità permanente al lavoro pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006, viene corrisposta all’assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria. La rendita oscilla da un minimo di 186,17 euro, per inabilità del 27%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100%.

La rendita, pagata mensilmente, spetta dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica. Come tutte le rendite INAIL, è esente da oneri fiscali e non va perciò inserita nella dichiarazione dei redditi.

Tale rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento): quindi, sotto questo aspetto, non può né aumentare né diminuire di importo. La rendita per inabilità derivante da infortunio domestico viene rivalutata quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%. 

Rendita ai superstiti. A partire dal 17 maggio 2006, nel caso in cui dall’infortunio derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell’assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.  La somma totale delle rendite erogate ai superstiti non può superare l’intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria che è pari 1.158,32 euro. Valgono gli stessi benefici previsti per la rendita vitalizia corrisposta all’assicurato. 

Assegno funerario.  Per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006 è inoltre corrisposto l’assegno funerario. Dal 1° luglio 2013 l’importo è pari a 2.108,62 euro. 

Beneficio Fondo vittime gravi infortuni. Nel caso di eventi mortali verificatisi a partire dal 1° gennaio 2007, sono previsti due tipologie di benefici:

  • un’anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite;
  • una prestazione “una tantum” il cui importo è determinato in funzione del numero dei superstiti ed è fissato annualmente con decreto in base alle risorse disponibili del Fondo ed all’andamento infortunistico. 

Per l’anno 2012 l’importo varia da un minimo di euro 9.000,00 nel caso di un unico superstite ad un massimo di euro 25.000,00 nel caso di più di 3 superstiti (da ripartire in parti uguali fra i superstiti). Per l’anno 2013 si è ancora in attesa del relativo decreto. 

L’iscrizione e il pagamento

Per iscriversi è necessario pagare il premio. Il pagamento può essere effettuato:

  • utilizzando lo specifico bollettino di pagamento, intestato a INAIL Assicurazione infortuni domestici, P.le G. Pastore, 6 – 00144 Roma, da ritirare presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (DonnEuropee Federcasalinghe, Moica, Scale UGL);
  • online sul portale www.inail.it, per i titolari di carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta;
  • attraverso il servizio di c/c online (home banking);
  • tramite bonifico bancario;
  • tramite postagiro o giroconto bancario. 

Soggetti esonerati dal pagamento: necessaria un’autocertificazione. I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato si iscrivono presentando alle Sedi dell’INAIL un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti reddituali di esonero. Il modello di autocertificazione può essere ritirato presso le Sedi INAIL, le Associazioni delle casalinghe, i Patronati e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi; tale modello può essere anche “scaricato” dal sito Internet dell’INAIL.

Lettera Inail annuale per gli iscritti. Le persone già iscritte riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera da parte dell’INAIL con il bollettino di pagamento precompilato con i loro dati e l’importo da versare. Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria. È anche possibile richiedere il bollettino online sul portale dell’Inail. Il versamento del premio dovrà essere effettuato ogni anno entro il 31 gennaio e solo se permangono i requisiti.

Per coloro che sono esonerati dal versamento del premio è previsto il rinnovo automatico dell’assicurazione, con l’obbligo di denunciare all’INAIL solo il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o reddituali, entro i successivi 30 giorni.

Coloro che raggiungono i requisiti per l’assicurazione dopo la data del 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione, al momento in cui maturano i requisiti stessi.

Coloro che compiono il 65° anno di età nel corso dell’anno, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, devono pagare il premio assicurativo di 12,91 euro e risultano assicurati fino al 31 dicembre dello stesso anno. 

Che cosa fare in caso di infortunio

Nel caso che si verifichi un infortunio domestico occorre rivolgersi, secondo necessità, ad un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, precisando che si tratta di infortunio domestico. A guarigione clinica avvenuta:

  • se il medico ritiene che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006;
  • se l’interessato è in regola con il pagamento del premio annuo (o ha presentato l’autocertificazione perché in possesso dei requisiti reddituali di esonero dal pagamento);
  • se l’interessato possedeva i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell’attività) anche al momento dell’infortunio
  • l’interessato stesso deve presentare all’INAIL domanda per la liquidazione della rendita. 

Nel caso in cui dall’infortunio domestico derivi la morte dell’assicurato, se sussistono i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio, la domanda per la liquidazione della rendita deve essere presentata all’INAIL a cura dei superstiti. 

La richiesta della rendita. Se dall’infortunio domestico deriva un’invalidità pari o superiore al 27% per gli eventi occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006, l’infortunato, a guarigione clinica avvenuta, deve presentare all’INAIL domanda per ottenere la liquidazione della rendita, su apposito modulo predisposto dall’Istituto, reperibile presso le Sedi INAIL e i Patronati. Se dall’infortunio deriva, direttamente o successivamente, la morte dell’assicurato, la domanda per ottenere la liquidazione della rendita deve essere presentata dai superstiti aventi diritto.

Nella domanda, alla quale va allegata la documentazione medica, vanno indicati il luogo, la data, la causa e le circostanze dell’infortunio. Nella richiesta di rendita, da presentare alla più vicina Sede INAIL, gli aventi diritto (assicurato o superstiti) devono dichiarare:

  • che l’infortunato è assicurato per l’anno nel quale è avvenuto l’infortunio;
  • che al momento dell’infortunio sussistevano i requisiti per l’assicurazione;
  • il presidio sanitario che ha prestato il primo soccorso. 

Il medico indicherà invece la data di guarigione clinica, le conseguenze della lesione, le eventuali preesistenze, le previsioni di postumi invalidanti permanenti pari o superiori al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. E per gli infortuni mortali la data e causa del decesso.

Accertamento del grado di inabilità effettuato dall’Inail. L’effettivo grado di inabilità permanente derivata dall’infortunio è accertato dall’INAIL che, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, comunica all’infortunato l’importo della rendita e gli elementi che sono stati considerati per la liquidazione della stessa. Entro lo stesso termine l’INAIL è tenuto a comunicare l’eventuale diniego della prestazione, specificandone i motivi e indicando la possibilità di presentare ricorso. 

Il ricorso avverso il diniego della prestazione. Contro la decisione dell’INAIL gli aventi diritto (infortunato o superstiti) possono presentare, entro 90 giorni dalla data del provvedimento, ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Il ricorso va trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o presentato a mano, con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta, alla sede INAIL che ha emesso il provvedimento e che provvederà al successivo inoltro del ricorso al Comitato.

In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l’assicurato potrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria. L’azione giudiziaria per ottenere la rendita si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio.

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