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Prepensionamento poligrafici 2018: come fare richiesta entro il 2 marzo

Entro il 2 marzo i dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici possono presentare domanda di prepensionamento. La legge di bilancio 2018 permette a tali soggetti di accedere al prepensionamento poligrafici qualora si tratti di dipendenti collocati in CIGS e poi in mobilità da aziende in crisi e che abbiano cessato l’attività. La domanda va inviata tramite il sito INPS. Vediamo nello specifico quali sono i soggetti destinatari della misura e le modalità operative di invio della domanda.
A cura di Antonio Barbato
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prepensionamento poligrafici 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha prolungato le disposizioni normative in favore del prepensionamento poligrafici. Si tratta della possibilità di andare in pensione in anticipo ed è rivolta ai dipendenti del settore editoria collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e poi in mobilità da aziende in crisi che abbiano poi cessato l’attività.

L’INPS con il messaggio n. 722 del 16 febbraio 2018 ha comunicato le modalità con le quali i dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici potranno presentare le domande di prepensionamento.

La data di scadenza per la presentazione delle domande di prepensionamento poligrafici è fissata al 2 marzo 2018.

In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 cioè alla Legge di bilancio 2018, i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi si continuano ad applicare le regole antecedenti all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 qualora sussistano determinati requisiti.

Vediamo nello specifico quali sono i requisiti per poter beneficiare dell’accesso al prepensionamento e come si presenta la domanda.

 Prepensionamenti poligrafici: novità

Con messaggio n. 722 del 16 febbraio 2018, l’INPS ha comunicato le modalità ed i tempi per presentare la domanda per l’accesso al prepensionamento per i lavoratori poligrafici del settore editoria e stampa di periodici.

Con tale messaggio, l’INPS ha inoltre chiarito a chi è rivolta tale facoltà e a norma di quale legge.

La legge di Bilancio 2018, al comma 154 dell’art. 1 ha infatti stabilito che: “Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l’attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa.

Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981.

I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.

Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente”.

Prepensionamento poligrafici 2018: requisiti

Con questo cosa ci vuole dire la legge? A norma di Legge di Bilancio 2018 è consentito l’accesso al prepensionamento ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici (prepensionamento poligrafici) che hanno cessato l’attività, anche in costanza di fallimento, per le quali sia stata accertata la crisi aziendale e per le quali i dipendenti siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015.

La Legge di bilancio 2018 stabilisce che, in materia di prepensionamento, le disposizioni precedenti all’entrata in vigore del DPR 157/2013  continuano ad applicarsi ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa.

Quindi la legge prevede che per gli stessi lavoratori poligrafici dopo il periodo di cassa integrazione gli stessi debbano essere stati collocati in mobilità dall’azienda. Questo significa che sono esclusi dal prepensionamento poligrafici coloro i quali dopo il periodo di cassa integrazione e mobilità hanno ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

I trattamenti pensionistici sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

Prepensionamento poligrafici: presentazione domande

Come già detto in precedenza, l’INPS con messaggio n.722 del 16 febbraio 2018 ha comunicato che i soggetti interessati al prepensionamento poligrafici devono presentare domanda entro il 2 marzo 2018.

Ma come si ottiene il prepensionamento? Come si compila la domanda? Vediamo cosa dice l’INPS a riguardo.

I lavoratori dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che rientrano tra quelli ammessi al prepensionamento come stabilito dal comma 154 art. 1 legge di Bilancio 2018, devono presentare domanda entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma e cioè entro il 2 marzo 2018.

Modalità operative. Il soggetto interessato può presentare la domanda sia tramite intermediari sia direttamente qualora sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili sul sito www.inps.it.

Una volta collegati al sito dell’INPS il percorso da seguire è il seguente: dalla sezione “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”, scegliere poi “Anzianità/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità” > “Prepensionamento Editoria art. 1 c. 154 L.205/2017”.

Alla domanda, presentata tramite intermediari o in prima persona dagli interessati, deve avere allegata una dichiarazione a firma del datore di lavoro, nella quale il datore di lavoro attesta:

  • la data in cui il lavoratore è stato posto in cassa integrazione guadagni straordinaria,
  • il numero e la data di emissione del relativo decreto ministeriale,
  • se l'interessato rientri tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all’azienda.

Per le aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, dalla dichiarazione aziendale deve risultare, inoltre, che il dipendente, negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo antecedenti la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici (articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67).

La dichiarazione del datore di lavoro può essere allegata alla domanda di prepensionamento entro sessanta giorni dal termine ultimo di presentazione e cioè entro 60 giorni dal 2 marzo 2018.

L’INPS mette a disposizione degli interessati un modello di dichiarazione da allegare alla domanda. Tale modello è pubblicato nella sezione “Modulistica” del sito www.inps.it con il codice AP 131 – “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini del pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali”. Sarà poi sempre l’INPS con successiva circolare a fornire le istruzioni applicative per la compilazione.

Se il datore di lavoro non compila la dichiarazione. Qualora non sia possibile ottenere dal datore di lavoro la suddetta dichiarazione e con esclusivo riferimento al prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici di cui alla disposizione in oggetto, il lavoratore può fornire le informazioni di cui sopra allegando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.

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