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Prestazioni e indennità antitubercolari Inps 2017 [GUIDA]

Tra le prestazioni erogate dall’Inps ai lavoratori dipendenti e familiari a carico, ci sono le prestazioni antitubercolari, quali indennità sostitutive ed integrative della retribuzione in caso di tubercolosi. Dall’indennità giornaliera, all’indennità post sanatoriale, dall’assegno di cura e sostentamento all’assegno natalizio, vediamo la normativa, gli importi annuali e i requisiti.
A cura di Antonio Barbato
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indennità inps tubercolosi

Tra le prestazioni economiche erogate dall’Inps ci sono quelle antitubercolari, erogate ai lavoratori dipendenti che abbiano versato almeno 52 contributi settimanali TBC o IVS nella loro vita lavorativa, nonché ai titolari di pensione diretta, rendite ed ai familiari dell’assicurato. Si tratta delle prestazioni e indennità tubercolari Inps 2017, ossia indennità giornaliere e assegni cure tubercolari che sono rivalutate anno dopo anno.

Le prestazioni antitubercolari sono indennità sostitutive ed integrative della retribuzione e sono erogate dall’Inps a favore del lavoratore dipendente, assicurato contro la tubercolosi (TBC), e dei suoi familiari a carico.

L’Inps comunica ogni anno gli importi spettanti con una circolare. L’INPS con circolare n. 112 del 13 luglio 2017 ha fornito un quadro riepilogativo della normativa riguardante le prestazioni antitubercolari.

 

La normativa sulle prestazioni antitubercolari Inps

La normativa sulle prestazioni antitubercolari è contenuta nella circolare n. 73 del 14 marzo 1995, nella quale vengono fornite tutte le indicazioni per la gestione delle pratiche relative alle tutele spettanti in caso di malattia tubercolare. La circolare n. 73 del 1995 è stata emanata dall’INPS per garantire omogeneità nell’erogazione delle prestazioni previdenziali in caso di malattia tubercolare, a seguito di molteplici ispezioni che avevano evidenziato la disparità di trattamento nella gestione delle pratiche di indennità in caso di tubercolosi. Inoltre tale circolare disciplina anche i rapporti con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda l’accertamento del rischio sanitario.

Tuttavia, alcuni cambiamenti si sono avuti nel 2012, quando con circolare n. 45 l’INPS ha dettato le nuove modalità di presentazione delle domande di assistenza in caso di malattia tubercolare.

La novità introdotta lo scorso anno, con circolare n. 147 dell’8 agosto 2016, ed in vigore dal 1° gennaio 2017 è l’obbligo di trasmissione, da parte dei medici, dei certificati necessari per il riconoscimento delle tutele antitubercolari di competenza dell’Istituto, mediante utilizzo dei servizi presenti sul sito istituzionale (Certificati medici introduttivi ai fini delle domande per prestazioni antitubercolari).

L’INPS quindi, con circolare n. 112 del luglio 2017, vuole fare il punto della situazione attuale tenendo conto sia dell’aspetto gestionale che normativo della situazione relativa al riconoscimento delle tutele previdenziali in caso di malattia tubercolare.

Prestazioni e indennità spettanti

Al soggetto che si ammala di malattia tubercolare e che può far valere il requisito amministrativo di almeno 52 contributi nell'arco della vita lavorativa e quello sanitario accertato dal Centro Medico Legale della Sede INPS all’atto della domanda spetta:

  • L’indennità giornaliera (IG) è corrisposta nella fase attiva della malattia tubercolare, durante il ricovero e/o la cura ambulatoriale;
  • L’indennità post-sanatoriale (IPS) viene erogata dopo la dimissione dal luogo di cura o la conclusione della cura ambulatoriale per stabilizzazione o guarigione clinica, nel caso la loro durata non sia inferiore a 60 giorni;
  • L’assegno di cura o sostentamento (ACS) è erogato dopo il biennio di fruizione dell’indennità post-sanatoriale, nel caso si riscontrino, a causa della malattia tubercolare, dei postumi invalidanti ed è rinnovabile;
  • L’assegno speciale natalizio viene corrisposto nel mese di dicembre agli assicurati o ai familiari di assicurato che nello stesso mese sono in corso di godimento di I.G. o I.P.S. o A.C.S., nella misura pari a 30 giorni del trattamento indennitario più favorevole.

A chi spettano le indennità antitubercolari

I soggetti che hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari sono i lavoratori subordinati del settore privato, i pensionati e titolari di rendita ed alcune categorie di dipendenti pubblici.

Il diritto alle indennità antitubercolari si manifesta al verificarsi del rischio medico legale e cessa qualora si abbandonino volontariamente e senza motivo giustificato le cure.

A ciò va però aggiunto che per alcune categorie professionali, la tubercolosi è una malattia – infortunio tutelata dall’INAIL perché relativa al rischio professionale connesso ad alcune categorie professionali come ad esempio gli addetti alla sanità.

Il diritto all’indennità per malattie tubercolari varia a seconda che si tratti di lavoratori privati, pubblici o altra categoria.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, hanno diritto alla tutela previdenziale:

  • lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro – appalto – distacco – lavoro intermittente – lavoro ripartito – lavoro a tempo parziale – contratto di inserimento (circ. 41 del 13 marzo 2006);
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n. 250);
  • coloni e mezzadri (decreto legge 19 marzo 1936, n. 761, convertito dalla legge 9 luglio 1936, n. 1702);
  • detenuti lavoratori curati nei sanatori giudiziari (circ. n. 132279 PRS del 4 settembre 1962 punto IX);
  • lavoratori domestici (colf e badanti);
  • religiosi e religiose in servizio retribuito presso datori di lavoro privati (legge 3 maggio 1956, n. 392).

 

 

Le categorie di lavoratori dipendenti del settore pubblico che hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari, invece, sono:

  • personale dipendente di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, cliniche, consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria (legge 1 luglio 1955, n. 552);
  • maestri delle scuole elementari statali (R.D.L. n. 21 dicembre 1938 n.2202, convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739);
  • direttori didattici (R.D.L. n. 21 dicembre 1938 n.2202, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739) e assistenti di ruolo di scuola materna statale (circ. n. 573 del 8 ottobre 1981);
  • personale non di ruolo assunto per un periodo inferiore a un anno (legge 24 dicembre 1924 2114, richiamata dall’art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827);
  • dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 – art. 6, comma 28; circ. n. 92 del 7 maggio 1988);
  • personale assunto a tempo determinato (DPR 31 marzo 1971 n. 276);
  • personale dipendente INAIL ed ENAOLI;
  • personale supplente, docente e non docente con incarico annuale (circ. n. 539 del 24 settembre 1980);
  • dipendenti da comunità montane ed altri enti non elencati nell’articolo 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827;
  • personale delle IPAB (circ. n. 10 del 15 gennaio 1996).

Un’altra categoria di soggetti aventi diritto alle tutele previdenziali in caso di tubercolosi sono: i pensionati e i titolari di rendita (art. 1, legge 6 agosto 1975, n. 419 – circ.134342/1975 punto II), per se stessi e per i componenti della propria famiglia, se

  • titolari di pensioni derivanti dall’assicurazione generale obbligatoria Invalidità Vecchiaia Superstiti (IVS) e delle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione obbligatoria predetta;
  • titolari di pensioni o rendite corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l’esonero dall’assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti (anche qualora l’esonero medesimo non risulti ancora deciso);
  • titolari di rendite INAIL da infortunio sul lavoro o da malattia professionale; titolari di pensioni in convenzione (circ. n. 99 del 26 aprile 1993, punto 2.6).

infine si fa presente che laddove non sussista il diritto alla tutela previdenziale, l’articolo 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, ha previsto anche una tutela assistenziale riservata alle fasce deboli della popolazione, erogata dal Servizio Sanitario Nazionale ed a carico dello Stato.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal diritto alle prestazioni per indennità antitubercolari i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti e i religiosi e le religiose in servizio presso enti ecclesiastici, associazioni e case di cura religiose.

 

Sono inoltre esclusi da tale diritto i titolari di pensione a carico delle gestioni assicurative per i lavoratori autonomi e i titolari di pensione sociale perché non riconducibile all’assicurazione obbligatoria IVS né alle forme sostitutive od esonerative della stessa a meno che non abbiano almeno un anno di contribuzione da lavoro nell’intero arco della vita lavorativa o non siano soggetti aventi diritto in qualità di familiari di assicurato.

Sono quindi esclusi dall’assistenza antitubercolare i titolari di pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori autonomi Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri, Artigiani e Commercianti, i titolari di Pensione Sociale e i titolari di Assegno Sociale.

Esclusi dalle prestazioni anti tubercolari. Sono invece esclusi i seguenti soggetti:

  • I lavoratori del settore pubblico per i quali non sia specificatamente previsto l’obbligo assicurativo;
  • I lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995;
  • I titolari di pensione a carico delle gestioni assicurative per i lavoratori autonomi e della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 335/1995, categorie non ancora ammesse al trattamento pensionistico all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 692/1955, sempre che, ovviamente, non abbiano diritto alla prestazione per altro titolo (52 contributi nell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia);
  • Il familiare detenuto per inesistenza del requisito della vivenza a carico, essendo evidente che non esiste alcun concorso, neppure minimo, da parte degli assicurati al suo mantenimento (circ. n. 132279 PRS/1962). A tale regola fa eccezione soltanto il caso della moglie dell'assicurato, non richiedendosi in questa ipotesi tale requisito.

Familiari ai quali spettano le indennità antitubercolari

Il diritto alle indennità da malattie tubercolari, se sussiste, si estende anche ai familiari ammalati di tubercolosi degli assicurati (circ. n. 134342/1975 – art. 2 legge n. 419 del 6 agosto 1975), e cioè:

  • al coniuge senza alcuna limitazione di età e di convivenza; a persona dello stesso sesso unita civilmente senza alcuna limitazione di età e di convivenza (art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • ai figli, gli affiliati, i minori regolarmente affidati, i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge, fino al 21° anno di età, senza obbligo di vivenza a carico;
  • ai figli non oltre il 26° anno di età se iscritti all’Università o istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori che non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente e a carico dell'assicurato;
  • ai figli di cui al punto precedente permanentemente inabili al lavoro senza limiti di età e senza obbligo di vivenza a carico;
  • ai fratelli, le sorelle a carico fino al 21° anno di età e comunque non oltre il 26° anno se studenti universitari;
  • ai fratelli, le sorelle a carico a prescindere dall'età, se permanentemente inabili; ai genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti viventi a carico, purché abbiano superato i 60 anni di età per l’uomo ed i 55 anni per la donna.

Conservazione del diritto. Per i figli, i fratelli e le sorelle viventi, a carico dell'assicurato, il diritto alle prestazioni sanitarie e all’indennità post-sanatoriale permane, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente o dalla dichiarazione di guarigione clinica o di stabilizzazione, anche qualora abbiano superato i limiti di età previsti dall'art. 1 della legge stessa (art. 29, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818). I limiti di età si considerano al momento del verificarsi dell'evento.

Requisiti

Abbiamo quindi appurato che tra le prestazioni concesse dall’INPS ci sono quelle antitubercolari erogate a diverse categorie di lavoratori e pensionati.

Tuttavia per poter fruire di tali prestazioni concesse dall’INPS, in caso di malattia tubercolare, è necessario che il soggetto abbia versato almeno un anno di contribuzione da lavoro nell'arco dell’ intera vita lavorativa (legge n. 419 del 6 agosto 1975, art. 3).

Non esistendo più, del 1999, l’obbligo di assicurazione anti tubercolare,  il requisito contributivo è considerato soddisfatto qualora siano presenti versamenti di contribuzione all’assicurazione IVS contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (legge 23 dicembre 1998, n. 448 art. 3 commi 1 e 14 – circ. n. 73 del 31/3/1999); l’esistenza del requisito medesimo dovrà essere accertata con riferimento alla data iniziale dell’evento (circ. n. 134342/1975 punto I).

La competenza territoriale sia amministrativa che medico legale è stabilita in base alla residenza del richiedente la prestazione. Per i ricoverati o i soggetti in cura in una località diversa da quella di residenza, la struttura competente per residenza di accorda con la struttura INPS del luogo di cura o di ricovero.

Si rammenda che in materia di prestazioni antitubercolari trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni (art. 27 R.D.L. 14 aprile 1039, n.636; lettera circ. n. 3655 OBG del 15 marzo 1941; circ. n. 134342 del 26 settembre 1975, punto I).

Decorrenza delle prestazioni

In caso di malattia tubercolare, qualora si faccia parte dei soggetti a cui spettano le prestazioni previste dall’INPS e qualora tali soggetti abbiano i requisiti suddetti in termini di settimane contributive (52 settimane contributive  TBC o IVS nella loro vita lavorativa) le prestazioni economiche concesse dall’INPS decorrono dalla data del ricovero.

Se l’ammalato effettua cure ambulatoriali o domiciliari, le prestazioni decorrono dalla data in cui è pervenuta all'Istituto la certificazione sanitaria attestante l'effettuazione della cura.

Nel caso la malattia tubercolare sia accertata come tale solo in un secondo momento rispetto ad un periodo di indagini mediche, “la decorrenza delle indennità antitubercolari deve coincidere con la data di effettuazione della prima visita (medico di base), quale risulta dalla certificazione prodotta ai fini dell'indennità di malattia ferma restando, peraltro, la necessità della domanda” (circ. n. 73 del 14 marzo 1995, punto 6.1).

Per le prestazioni in esame vige la prescrizione quinquennale che va applicata a partire dalla data del ricovero ovvero dalla data di ricezione della documentazione sanitaria di cui sopra, nell’ipotesi di cura ambulatoriale/domiciliare.

Indennità Giornaliera (IG)

Durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all'intera retribuzione, spetta una indennità giornaliera. Tale indennità spetta dal giorno dell’inizio della malattia tubercolare anche se inizialmente sia stata certificata come comune e, a seguito di accertamenti, sia poi risultata di natura specifica.

L’indennità giornaliera viene corrisposta senza limite di tempo e dura fino a quando l'assistito necessiti di cure o fino alla data della stabilizzazione o guarigione clinica, e può riprendere al verificarsi di un nuovo evento.

Le strutture sanitarie competenti, attestano mensilmente lo stato di malattia. Se la citata certificazione non venga trasmessa nei termini previsti, la prestazione deve essere temporaneamente sospesa.

L’indennità giornaliera viene riconosciuta, a seguito di apposita domanda da parte dell’interessato, per il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali/domiciliari.

L’indennità è pari a quella che sarebbe stata corrisposta, nel caso di malattia comune, dall’ente presso il quale l’assistito sarebbe stato assicurato contro le malattie. Spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune per i primi 180 giorni comprese la carenza, le domeniche e le festività.

L’indennità si riduce, dal 181° giorno, nella misura fissa.

Se l’indennità di malattia è inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa, dovrà essere erogata quest’ultima.

La misura fissa è correlata per legge (art. 4, legge n. 419 del 6 agosto 1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88 del 4 marzo 87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ai soggetti non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’indennità giornaliera spetta nella misura fissa.

I datori di lavoro devono anticipare l'indennità giornaliera per malattie tubercolari ai dipendenti che ne hanno diritto con le modalità e secondo le procedure previste per l’erogazione dell’indennità di malattia medesima.

L’indennità giornaliera spettante anche agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari, è pari alla metà della misura fissa.

Qualora l’ammalato adotti presidi terapeutici alternativi assimilabili alle cure, verso le quali l’ammalato stesso ha manifestato una grave intolleranza, l’ufficio medico legale (UOC/UOST) INPS dovrà pronunciarsi sull’opportunità della scelta effettuata. Solo a fronte del parere favorevole del citato ufficio, permane il diritto a ricevere l’indennità giornaliera.

Casi di incompatibilità. L’indennità giornaliera è incompatibile con la normale retribuzione. In caso di riduzione dell’intera retribuzione, dovrà essere corrisposta in misura fissa (circolare n. 134330 Prs del 2 febbraio 1974, paragrafo II).

L’indennità giornaliera è incompatibile con le prestazioni connesse allo stato di disoccupazione che, vanno sospese durante il periodo di ricovero o cura ambulatoriale/domiciliare per tubercolosi (art. 76 R.D. legge 4 ottobre 1935, n. 1827; circ. 53159 Obg del 23 settembre 1953, punto V). L’indennità di disoccupazione può essere erogata al termine dell’indennità giornaliera qualora perdurasse lo stato di disoccupazione (circ. n. 328 Prs del 30 gennaio 1964).

L’indennità giornaliera è incompatibile con la CIGO e con la CIGS; si applicano al riguardo le stesse disposizioni previste per l’indennità di malattia (circ. n. 82 del 16 giugno 2009).

In caso di indennità giornaliera e maternità, quest’ultima prevale sull’indennità giornaliera. L’indennità di maternità per astensione facoltativa non può essere, invece, corrisposta nel caso di concomitante diritto all’indennità giornaliera che, pertanto, prevale sul diritto alla maternità facoltativa.

L’indennità giornaliera viene sostituita dall’indennità di mobilità (art.7, comma 8, legge n. 233 del 23 luglio 1991; circ. n. 3 del 2 gennaio 1992).

L’indennità giornaliera è incompatibile con la pensione di inabilità.

Il reddito derivante da prestazioni antitubercolari incide sulle prestazioni assistenziali.

Indennità Post-Sanatoriale (IPS)

L’indennità post-sanatoriale spetta d’ufficio dalla data del raggiungimento della guarigione clinica o della

stabilizzazione, se l’assistito non abbia svolto attività lavorativa e si sia sottoposto ad almeno 60 giorni di cura (ricovero o cura ambulatoriale/domiciliare) attestata da certificazione sanitaria per l’intero periodo (art. 5 legge 6 agosto 1975, n. 419). La data di stabilizzazione o di guarigione clinica viene determinata dai medici dell'INPS su proposta dei medici curanti delle strutture del SSN.

L’IPS spetta agli assicurati in misura fissa, stabilita ed aggiornata annualmente; per i familiari, i

pensionati o titolari di rendita e i loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari,

la misura fissa si riduce del 50%; la stessa viene corrisposta per 24 mesi dopo la data della

guarigione clinica o della stabilizzazione (art. 2, comma 1, legge 14 dicembre 1970, n. 1088).

Tale indennità spetta agli assicurati in misura fissa, ai familiari la misura fissa si riduce del 50%. Viene corrisposta per 24 mesi dopo la data della guarigione clinica o della stabilizzazione, rimane sospesa nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare inferiori a 60 giorni, si interrompe nel caso di ricovero, di cura ambulatoriale, domiciliare superiori a 60 giorni.

Se per l’assistito inizia una nuova fase di ricovero o cura ambulatoriale/domiciliare che abbia durata superiore a 60 giorni, inizia un nuovo ciclo di assistenza e l’erogazione dell’indennità viene interrotta. L’assistito acquisirà l’eventuale diritto ad un nuovo intero biennio di indennità post-sanatoriale al termine di quest’ultimo evento (circ. 53 P.M.M.C./213 del 1 settembre 1987).

L’indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettono volontariamente dal luogo di cura durante il periodo di erogazione dell’IG, senza conseguimento della guarigione o della stabilizzazione clinica, cui è equiparato l’abbandono volontario delle cure (art. 2, legge 14 dicembre 1970, n. 1088).

Trasferimento in altra struttura. Se ci si dimette volontariamente da un luogo di cura per trasferirsi e riprendere la cura specifica presso un altro centro, non si perde il diritto all’indennità.

Qualora una cura ambulatoriale o ospedaliera venga interrotta per l’insorgere di gravi effetti collaterali e prima che siano stati effettuati almeno 60 giorni di cure, l’Ufficio medico legale (UOC/UOST) INPS dovrà esprimersi sulla congruità dell’interruzione, prevedendo un opportuno periodo di osservazione.

Secondo quanto stabilito dell’ art. 2, comma 2, legge 14 dicembre 1970, n. 1088 l’indennità post-sanatoriale spetta anche ove l’assicurato “attenda a proficuo lavoro o fruisca, comunque, dell’intera retribuzione”.

L’indennità post sanatoriale è compatibile con le altre prestazioni previdenziali diverse da quelle antitubercolari (ovviamente non è compatibile con l’IG – circ. 134379 A.G.O./199 del 29 settembre 1981, punto 2.2.3) ed è cumulabile con la pensione di inabilità.

Se l’ammalato di tubercolosi non ha diritto all’indennità giornaliera per il mantenimento del diritto all’intera retribuzione, può essere riconosciuta l’indennità post-sanatoriale anticipata, qualora si presenti domanda anticipata nei seguenti casi:

  • dimissione da ricovero non inferiore a 60 giorni con proseguimento di cura ambulatoriale/domiciliare;
  • nei casi eventuali di ripresa del lavoro successiva a ricovero/cura ambulatoriale di durata complessiva non inferiore a 60 giorni e non ancora guarito o stabilizzato;
  • qualora l’assistito venga ricoverato per malattia specifica durante il biennio di godimento dell’indennità post-sanatoriale;
  • in tale ipotesi può, eventualmente, richiedere di continuare a percepire l’IPS invece dell’IG non spettante (circolare n. 213 del 1 settembre 1987).

Assegno di Cura o Sostentamento (ACS)

Un altro tipo di indennità concessa in caso di malattia tubercolare è l’assegno di cura o sostentamento. L’assegno spetta a coloro che abbiano fruito dell’indennità post sanatoriale.

L’ACS è corrisposto in misura fissa dopo presentazione di apposita domanda. La misura dell’assegno è stabilita ed aggiornata annualmente con decreto ministeriale, qualora la capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare (art. 4, legge 14 dicembre 1970, n. 1088 – modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1975 , n. 419 e dalla legge 4 marzo 1987, n. 88).

L'accertamento relativo alla capacità di guadagno viene effettuato dall’Ufficio medico legale (UOC/UOST) della Struttura INPS territorialmente competente.

L’assegno viene corrisposto per 24 mesi ed è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i requisiti (art. 4, legge 14 dicembre 1970, n. 1088).

Decorrenza dell’ASC. L’assegno di cura e sostentamento decorre:

  • dal giorno successivo alla fine dell’indennità post-sanatoriale (IPS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine dell’IPS;
  • dal giorno successivo alla fine del precedente assegno di cura e sostentamento (ACS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine del precedente ACS;
  • dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda qualora questa venga presentata dopo il 90° giorno dalla fine dell’IPS o precedente ACS.

L’erogazione dell’ACS si interrompe qualora l’assicurato, durante il godimento dell’assegno, inizi lo svolgimento di attività lavorativa retribuita continuativa e a tempo pieno; può essere successivamente ripristinato, per il periodo residuo, qualora la suddetta attività lavorativa (continuativa e a tempo pieno) cessi prima del compimento del biennio di legge (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 21 marzo 1986; circ. 21 P.M.M.C./105 del 16 maggio 1986) e sempre che sussistano i requisiti sanitari.

Incompatibilità dell’ASC. L’assegno di cura o sostentamento non è cumulabile con una normale retribuzione a tempo pieno, né con gli altri trattamenti economici a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi cioè indennità giornaliera e indennità post-sanatoriale (circ. 134379 A.G.O./199 del 29 settembre 1981, punto 2.2.3).

L’ACS però è compatibile con la retribuzione da rapporto di lavoro a tempo parziale anche se con rapporto a tempo indeterminato (circ. n. 38 del 20 febbraio 1988).

Assegno Natalizio (AN)

Se l'interessato ha usufruito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, di indennità antitubercolare, spetta l’assegno natalizio.

L’assegno natalizio, quindi, spetta d’ufficio e senza necessità di presentazione di apposita domanda a tutti gli assistiti che nel mese di dicembre stiano fruendo di una prestazione antitubercolare, tale prestazione corrisponde ad una indennità aggiuntiva, pari a trenta giorni del trattamento economico in atto.

Se nel mese di dicembre spettano due indennità, sarà presa a riferimento per il calcolo dell’AN, l’indennità più favorevole.

Importi indennità antitubercolari anno 2017

Con la circolare Inps n. 7 del 11 gennaio 2017 sono state pubblicate le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità̀ antitubercolari (e assegno cure tubercolari), secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016.

Gli importi delle indennità̀ antitubercolari sono correlati legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In base e quanto determinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2016 e il valore definitivo per l’anno 2015 (in luogo della misura provvisoria dello 0,0% di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015), le percentuali di variazione risultano pari, in entrambi i casi, allo 0,0%. Quindi gli importi tra 2016 e 2017 restano invariati e risultano essere i seguenti:

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità̀ di assicurati:

  • 13,14 euro dal 1 gennaio 2016;
  • 13,14 euro dal 1 gennaio 2017.

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità̀ di familiari di assicurato, nonché́ ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975:

  • 6,57 euro dal 1 gennaio 2016;
  • 6,57 euro dal 1 gennaio 2017.

 

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera):

  • 21,90 euro dal 1 gennaio 2016;
  • 21,90 euro dal 1 gennaio 2017.

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera):

  • 10,95 euro dal 1 gennaio 2016;
  • 10,95 euro dal 1 gennaio 2017.

Assegno di cura o di sostentamento (mensile):

  • 88,37 euro dal 1 gennaio 2016;
  • 88,37 euro dal 1 gennaio 2017.

L’Inps comunica che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata con i nuovi importi.

L’aggiornamento sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,15, dovrà essere erogata quest’ultima.

L’INPS, nella circolare n.7 comunica che nella procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari, gli importi delle indennità giornaliere restano invariati.

Si ricorda che qualora l’indennità giornaliera venga calcolata in misura pari all’indennità di malattia (per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088) e la stessa dovesse risultare inferiore a quella prevista nella misura fissa di euro 13,14, dovrà essere erogata quest’ultima, come previsto dalla normativa vigente.

Importi anno 2015

Con la circolare Inps n. 2 del 16 gennaio 2015 erano state, invece, pubblicate le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari (e assegno cure tubercolari), secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2014.

Per effetto delle variazioni percentuali, per il 2014 e per il 2015, gli importi delle indennità̀ erano i seguenti:

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità̀ di assicurati:

  • 13,15 euro dal 1 gennaio 2015;
  • 13,11 euro dal 1 gennaio 2014.

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità̀ di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975:

  • 6,58 euro dal 1 gennaio 2015;
  • 6,56 euro dal 1 gennaio 2014.

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità̀ di assicurati (giornaliera):

  • 21,92 euro dal 1 gennaio 2015;
  • 21,86 euro dal 1 gennaio 2014.

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità̀ di familiari di assicurato, nonché́ ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera):

  • 10,96 euro dal 1 gennaio 2015;
  • 10,93 euro dal 1 gennaio 2014.

Assegno di cura o di sostentamento (mensile):

  • 88,45 euro dal 1 gennaio 2015;
  • 88,19 euro dal 1 gennaio 2014.

Importi anno 2014 e 2013

La circolare n. 13 del 29 gennaio 2014: “Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20/11/2013, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/2013, per il 2013 e per il 2014, gli importi delle indennità erano i seguenti:

  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: dal 1 gennaio 2014 l’importo è di 13,12 euro. Dal 1 gennaio 2013 era di 12,97 euro;
  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: dal 1 gennaio 2014 l’importo è di 6,56 euro. Dal 1 gennaio 2013 era di 6,49 euro;
  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera): dal 1 gennaio 2014 l’importo è di 21,88 euro. Dal 1 gennaio 2013 era di 21,62 euro;
  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera): dal 1 gennaio 2014 l’importo è di 10,94 euro. Dal 1 gennaio 2013 era di 10,82 euro;
  • Assegno di cura o di sostentamento (mensile): dal 1 gennaio 2014 l’importo è di 88,28 euro. Dal 1 gennaio 2013 era di 87,23 euro;

Indennità antitubercolari e pensione

I periodi di godimento delle prestazioni erogate dall’INPS in caso di malattia tubercolare sono utili anche ai fini pensionistici (art.4, comma 4 della legge 218/1952). Questi sono considerati come periodi di contribuzione figurativa effettiva, ai fini delle prestazioni pensionistiche ed anche di quelle di anzianità, a prescindere dal momento nel quale le prestazioni medesime vengono corrisposte.

Quindi, coloro i quali beneficiano di prestazioni dell’INPS, in caso di tubercolosi, possono utilizzare tale periodo per integrare il requisito contributivo della pensione di vecchiaia o di quella anticipata.

Tuttavia, il soggetto ammalato di tubercolosi, per poter ottenere tale accredito figurativo, deve avere almeno un contributo effettivo prima dei vedersi riconosciuta la prestazione per tubercolosi e, inoltre, un anno di contribuzione effettiva versata in qualsiasi momento.

Il riconoscimento della contribuzione figurativa avviene d’ufficio dall’INPS. Se tuttavia ne fa richiesta un soggetto già titolare di prestazioni pensionistiche, l’INPS dovrà ricostruire le stesse con effetto dalla data di decorrenza della prestazione,

Per i soggetti che non hanno assicurazione IVS, l’accredito figurativo non avviene.

Come presentare la domanda

La domanda per prestazioni d’indennità per malattie tubercolari (ed eventuali ricorsi) va presentata telematicamente, sia dall’assicurato che dal familiare infermo.

Sulla base di quanto stabilito dalla circolare n. 45 del 2012, la modalità di presentazione telematica avviene attraverso i seguenti canali:

  • WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – menu Prestazioni e servizi>Tutti i servizi e selezionando dall’elenco alfabetico il servizio “Assegno cure antitubercolari”;
  • PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; CONTACT CENTER MULTICANALE: attraverso il numero verde 803.164.

Solo in caso di richiesta di IPS anticipata non è ancora prevista la domanda telematica e quindi l’interessato, dovrà compilare la richiesta in modalità cartacea.

Una volta compilata la domanda telematica, il sistema restituisce una ricevuta di presentazione della stessa e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.

Trasmissione della certificazione sanitaria

Con circolare n. 147 dell’8 agosto 2016 l’INPS ha stabilito che a decorrere da tale anno è stata attivata per i medici certificatori, la modalità telematica per la redazione dei certificati medici necessari all’INPS per il riconoscimento delle tutele previdenziali e dei benefici previsti dalla normativa.

Di conseguenza sono stati sostituiti i modelli cartacei ACT3 (mod. richiesta di assegno di cura o sostentamento), ACT22 (certificazione attestante la fase attiva della malattia tubercolare) e ACT37 (relazioni mensili).

Da gennaio 2017 la modalità telematica è divenuta obbligatoria, ma nei casi di impossibilità di utilizzo del servizio telematico la certificazione cartacea deve essere accettata.

La trasmissione della certificazione sanitaria è di competenza dei medici certificatori, di conseguenza ne restano esclusi i datori di lavoro eventualmente interessati. Sarà cura del lavoratore dover giustificare le assenza in base a quanto previsto dai loro contratti di lavoro.

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