video suggerito
video suggerito

Proroga Naspi e Dis-coll di due mesi nel Decreto Agosto: a chi spetta

Il Decreto Agosto, D. L. n. 104 del 14 agosto 2020, ha riconosciuto due mensilità aggiuntive di Naspi e Dis-coll ai lavoratori disoccupati aventi la scadenza della prestazione a sostegno del reddito tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020. Dopo le due mensilità aggiuntive con il Decreto Rilancio, riconosciuti ulteriori due mesi aggiuntivi anche a coloro che hanno la Naspi o Dis-Coll scaduta tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020. Vediamo come funziona la decorrenza e l’importo percepito.
A cura di Antonio Barbato
590 CONDIVISIONI
proroga naspi dis coll covid

Il Decreto agosto ha riconosciuto ulteriori due mesi proroga della Naspi e Dis-Coll ai lavoratori che hanno terminato la prestazione a sostegno del reddito tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020. Ed ha prorogato di ulteriori due mesi la prestazione nei confronti di coloro che hanno terminato la prestazione tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, ossia la proroga Naspi e Dis-coll già disposta dal Decreto Rilancio per emergenza Covid-19.

Tutti i lavoratori disoccupati interessati dalle proroghe percepiranno lo stesso importo dell'ultimo mese dell'originaria indennità di disoccupazione Naspi o Dis-Coll.

La nuova normativa nel Decreto Agosto

L'art. 5 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, entrato in vigore nel giorno di Ferragosto, meglio conosciuto come Decreto Agosto, contiene le "Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL":

"Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio).

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. 2.

All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114″.

Esclusi dalla proroga Naspi e Dis-Coll

Il richiamo alle medesime condizioni dell'art. 93 del Decreto Legge n. 34 del 2020 significa che spettano le ulteriori due mensilità aggiuntive "a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ne' di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto (Rilancio)".

Si tratta di coloro che hanno percepito le indennità per:

  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti;
  • lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • per lavoratori co.co.co. e professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata.

Quindi il lavoratore interessato non deve aver beneficiato di tali prestazioni per poter beneficiare delle mensilità aggiuntive di Naspi o Dis-Coll.

Decorrenza proroga due mesi aggiuntivi di Naspi e Dis-coll

Nella sostanza, per emergenza Coronavirus Covid-19, sono prorogate di due mesi le Naspi e Dis-Coll che dovevano terminare tra maggio e giugno e sono riconosciuti ulteriori due mesi di proroga, accanto a quella già concessa dal Decreto Rilancio, per tutti coloro che hanno terminato l'origianaria Naspi e Dis-Coll tra marzo e aprile del 2020. Quest'ultimi quindi beneficiano di quattro mesi aggiuntivi di indennità di disoccupazione Naspi o Dis-Coll a decorrere dalla data di scadenza dell'originaria prestazione.

La decorrenza delle mensilità aggiuntive parte dal giorno di scadenza dell'originaria Naspi o Dis-Coll. Il requisito del termine del periodo di fruizione nel periodo tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 o tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020 è da considerarsi solo per il diritto alle ulteriori due mensilità aggiuntive, non per il calcolo dei periodi di fruizione, che quindi decorrono dal giorno dopo all'ultimo giorno di Naspi o Dis-coll, secondo l'originaria scadenza della prestazione.

Come controllare la data di scadenza della Naspi o Dis-Coll

Per poter controllare il giorno di scadenza della Naspi o della Dis-coll, il lavoratore può accedere, con il proprio PIN, al "Fascicolo previdenziale del cittadino" e nell'area "Prestazioni", verificare la propria Naspi o Dis-coll nelle sezioni "Richieste presentate" e "Pagamenti". Nelle stesse aree il lavoratore potrà leggere il dettaglio di ogni mese di Naspi o Dis-coll percepita, la tassazione applicata, le detrazioni ed il calcolo. Analogamente, il lavoratore può conteggiare i giorni della prestazione nella lettera di accoglimento ricevuta dall'Inps ed individuare la data di scadenza della prestazione a sostegno del reddito.

590 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views