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Contributo a fondo perduto Decreto Ristori: elenco attività, ecco a chi spetta

Il contributo a fondo perduto del Decreto Ristori (Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020) spetta alle attività rientranti nelle restrizioni del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alberghi, villaggi, taxi, palestre, piscine, ecc.). Spetta dal 10% al 20% del calo di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 ma moltiplicato per una percentuale dal 100% al 400%. Vediamo l’elenco delle attività beneficiarie, il calcolo del contributo a fondo perduto, come funziona il pagamento tra bonifico diretto a chi ha avuto il contributo del Decreto Rilancio ed istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate per altre attività.
A cura di Antonio Barbato
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contributo a fondo perduto a chi spetta

Il Governo dopo le restrizioni del D.P.C.M. 25 ottobre 2020 ha approvato il Decreto Ristori, contenente il contributo a fondo perduto per le attività oggetto di restrizioni. Si tratta di una nuova edizione del contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio. Spetta una percentuale del calo di fatturato e corrispettivi confrontando aprile 2020 con aprile 2019.

La percentuale va dal 20% per chi ha ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 non superiore a 400 mila euro, al 15% per chi ha ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 tra 400 mila e 1 milione di euro, al 10% tra un milione e cinque milioni. Ma va moltiplicata per le percentuali previste dal Decreto Ristori, che elevano fino a 4 volte l'effettivo importo spettante.

Questa nuova edizione del contributo a fondo perduto abbraccia anche chi ha ricavi o compensi superiori ai 5 milioni di euro, e sono rientranti nell'elenco attività beneficiarie.

La novità importante del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori è nella platea dei beneficiari e nelle percentuali di spettanza, che vanno dal 100% come nel caso dei taxi, al 150% come nel caso di alberghi e villaggi turistici, al 400% nel caso delle discoteche.

Coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio, per espressa previsione normativa nel Decreto "Ristori", ossia il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, riceveranno il pagamento direttamente sull'iban ricevente il primo contributo a fondo perduto già ricevuto. E pertanto tali attività sono interessate a sapere quale è la percentuale spettante.

Elenco codici ateco attività e percentuale spettante

La percentuale del 100% significa che percepiranno lo stesso importo calcolato secondo la normativa del contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio.

La percentuale del 150% ovviamente significa che percepiranno il contributo a fondo perduto già percepito moltiplicato per 1,5.

Lo stesso discorso per la percentuale del 200%, che significa percepire il doppio del contributo a fondo perduto già ricevuto col Decreto Rilancio.

Per le Discoteche, sale da ballo night-club e simili arriverà un contributo a fondo perduto nella percentuale del 400% ossia 4 volte il contrubuto già ricevuto col decreto Rilancio.

Vediamo subito l'elenco delle attività, classificate secondo i codici ateco e la relativa percentuale spettante:

  • 493210 – Trasporto con taxi – 100,00%;
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – 100,00%;
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano – 200,00%;
  • 551000 – Alberghi – 150,00%;
  • 552010 – Villaggi turistici – 150,00%;
  • 552020 – Ostelli della gioventù – 150,00%;
  • 552030 – Rifugi di montagna – 150,00%;
  • 552040 – Colonie marine e montane – 150,00%;
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence – 150,00%;
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole – 150,00%;
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte – 150,00%;
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero – 150,00%;
  • 561011 – Ristorazione con somministrazione – 200,00%;
  • 561012 – Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole – 200,00%;
  • 561030 – Gelaterie e pasticcerie – 150,00%;
  • 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti – 150,00%;
  • 561042 – Ristorazione ambulante – 200,00%;
  • 561050 – Ristorazione su treni e navi – 200,00%;
  • 562100 – Catering per eventi, banqueting -| 200,00%;
  • 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina – 150,00%;
  • 591300 – Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi – 200,00%;
  • 591400 – Attivita' di proiezione cinematografica – 200,00%;
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport – 200,00%;
  • 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi – 200,00%;
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento – 200,00%;
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca – 200,00%;
  • 799020 – Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%;
  • 823000 – Organizzazione di convegni e fiere – 200,00%;
  • 855209 – Altra formazione culturale – 200,00%;
  • 900101 – Attivita' nel campo della recitazione –  200,00%;
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche – 200,00%;
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli – 200,00%;
  • 900209 – Altre attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche – 200,00%;
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie – 200,00%;
  • 900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche – 200,00%;
  • 920009 – Altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) – 200,00%;
  • 931110 – Gestione di stadi – 200,00%;
  • 931120 – Gestione di piscine – 200,00%;
  • 931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti – 200,00%;
  • 931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca – 200,00%;
  • 931200 – Attivita' di club sportivi – 200,00%;
  • 931300 – Gestione di palestre – 200,00%;
  • 931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi – 200,00%;
  • 931999 – Altre attivita' sportive nca – 200,00%;
  • 932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici – 200,00%;
  • 932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili – 400,00%;
  • 932930 – Sale giochi e biliardi – 200,00%;
  • 932990 – Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca – 200,00%;
  • 949920 – Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby – 200,00%;
  • 949990 – Attivita' di altre organizzazioni associative nca – 200,00%;
  • 960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) – 200,00%;
  • 960420 – Stabilimenti termali – 200,00%;
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie – 200,00%.

Coloro che non hanno ricevuto il contributo a fondo perduto col Decreto Rilancio dovranno calcolare il contributo a fondo perduto previsto dalla normativa del Decreto Rilancio, tenendo conto della nuova normativa del Decreto Ristoro, soprattutto applicando la percentuale che moltiplica l'importo effettivamente spettante, che sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate.

Vediamo ora nel dettaglio la normativa del Decreto Ristori sul contributo a fondo perduto. 

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto del Decreto Ristori è previsto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 e viene chiamato "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive". Questo perché non spetta a tutti i beneficiari del contributo del Decreto Rilancio, contenuto nel Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Il comma 1 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 137/2020 (Decreto Ristori):

"1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020″.

L'art. 35 della normativa IVA richiama l'obbligo per i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, di dichiarare l'attività all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Codice ateco, C.C.I.A.A. e attività attive o inattive

Il contributo a fondo perduto spetta alle attività elencate già, che sono quelle che hanno subito le misure restrittive del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020. Rientrano tutte le attività con quei codici ateco, con apertura della partita IVA fino al 24 ottobre 2020. Quindi spetta anche alle attività aperte nel 2020 ad esempio. Ed anche alle attività aperte nel mese di ottobre 2020, tranne per coloro che hanno aperto l'attività dal 25 ottobre in poi.

Dove si trova il codice ateco della propria attività? Sicuramente nella visura camerale C.C.I.A.A., laddove sia stata attivata l'attività, ossia non risulti inattiva. 

Contributo a fondo perduto all'attività prevalente

Un altro aspetto importante da chiarire è che nel caso di pluralità di attività e di codici ateco relativi alle attività svolte, conta l'attività prevalente.

Anche l'attività prevalente viene dichiarata al Registro delle imprese, pertanto è indicata nel camerale.

50 milioni di euro per ulteriori attività beneficiarie

Il comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, prevede una possibilità di estensione dell'elenco delle attività beneficiarie del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori. Tale facoltà è concessa a dei decreti del MISE:

"2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020″.

Requisiti: calo di fatturato aprile 2020 – 2019 almeno di due terzi

Il comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 137 del 2020 richiama sostanzialmente gli stessi requisiti previsti dalla prima edizione del contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio. Ed indica anche i parametri di calcolo legati alla data di effettuazione dell'operazione:

"3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019″.

Pertanto il calo di fatturato, sempre delle attività di cui all'elenco già riportato (allegato 1 del Decreto Ristoro) deve superare il 33,34%, ossia il fatturato e corrispettivi di aprile 2020 deve essere al massimo il 66,65% del fatturato e corrispettivi di aprile 2019. Da questo calcolo sono escluse le attività aperte dal 1 gennaio 2019 al 24 ottobre 2020.

Modalità di pagamento: accredito diretto, ecco per chi

L'erogazione con bonifico del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori segue un doppio binario di erogazione. Le attività che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio riceveranno l'accredito diretto, le altre dovranno invece presentare istanza all'Agenzia delle Entrate.

Le due modalità sono previste dal comma 5 e comma 6 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 137/2020:

"5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.

6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza".

Il contributo a fondo perduto spetta, a differenza del Decreto Rilancio, anche alle attività con ricavi superiori a 5 milioni di euro, ma rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1 (ossia i codici ateco già elencati in precedenza).

Quanto spetta: come calcolare l'importo

Il comma 7 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 137/2020 chiarisce le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto:

"7. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato:

a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;

qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto".

Calcolo contributo a fondo perduto

La norma richiama il calcolo del contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio per coloro che già hanno ricevuto il contributo a fondo perduto con tale Decreto.

In ogni caso, anche per le attività che richiederanno per la prima volta il contributoa  fondo perduto, il calcolo va effettuato secondo l'art. 5 del Decreto Rilancio, ossia l'art. 5 del Decreto Legge n. 34 del 2020, che è il seguente:

"5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Siccome le attività rientranti nell'allegato 1 del Decreto Ristori hanno diritto ad una percentuale che va dal 100% al 400%, occorre considerare che la percentuale effettiva spettante (dal 10% al 20%) va nel concreto moltiplicata per la percentuale indicata nell'allegato 1 (ossia 100% – 400%), con la conseguenza, ad esempio, che una discoteca che ha un fatturato inferiore 2019 a 400 mila euro, avrà diritto al 20% ma moltiplicato per il 400%, ossia l'80% del calo di fatturato aprile 2020 – aprile 2019.

Contributo a fondo perduto: minimo 1.000 euro e massimo 150.000 euro

Il comma 8 e 9 dell'art. 1 del Decreto Ristori stabilisce un tetto massimo e un contributo a fondo perduto minimo:

"8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.

9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche".

Questo significa che il calcolo del contributo a fondo perduto,  applicando la percentuale prevista al calo di fatturato (dal 10% al 20% del calo di fatturato e corrispettivi tra aprile 2020 e aprile 2019), a sua volta moltiplicata per la percentuale spettante (dal 100% al 400%) deve essere rientrante nel massimale di 150 mila euro. Le quote eccedenti non spettano.

Esempi di calcolo

Vediamo alcuni esempi.

Bar senza cucina con fatturato 2019 di 100 mila euro. Gli spetta il 20% del calo di fatturato e corrispettivi tra aprile 202o e aprile 2019, moltiplicato per 150%. Concretamente quindi gli spetta il 30%.

Albergo con fatturato 2019 di 4 milioni di euro. Gli spetta il 10% del calo di fatturato e corrispettivi tra aprile 202o e aprile 2019, moltiplicato per 150%. Se il calo è significativo, nell'ordine che supera il milione di euro, la percentuale del 15% (sarebbe il 10% ma moltiplicato per il 150%) supera i 150 mila euro, ma si applica il tetto massimo di 150 mila euro.

Ristorante con somministrazione con fatturato 2019 di 500 mila euro. Gli spetta il 15% del calo di fatturato e corrispettivi tra aprile 202o e aprile 2019, moltiplicato per 200%. Concretamente spetta il 30%.

Istanze all'Agenzia delle Entrate

Tutti i beneficiari indicati nell'allegato 1 (elenco attività soggette a restribuzioni del D.P.C.M. 24 ottobre 2020) che non hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio (D. L. 34/2020) dovranno presentare l'apposita istanza.

Il comma 10 dell'art. 1 del Decreto n. 137 del 28 ottobre 2020 stabilisce che "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020", ossia la normativa sul contributoa  fondo perduto del Decreto Rilancio.

Il comma 11 invece stabilisce che "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione".

Il comma 12, richiama la normativa europea: "12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche".

Abrogati i contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento

Il comma 13 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 abroga la normativa sui contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento previsto dalla conversione in legge del Decreto Rilancio: "13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

Si tratta dei contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Per tali attività, laddove l'attività prevalente rientra nell'elenco dei codici ateco previsti dal contributo a fondo perduto del Decreto Ristoro, spetta il contributo a fondo perduto.

Dotazione finanziaria del contributo fondo perduto

I fondi disponibili per il contributo a fondo perduto del Decreto Ristori sono previsti dall'art. 1 comma 14 del Decreto Legge n. 137 del 2020:

"Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34″.

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