Quattordicesima mensilità per i lavoratori e somma aggiuntiva per pensionati Inps
I contratti collettivi possono prevedere la corresponsione di più di dodici mensilità ai lavoratori dipendenti, introducendo nel sistema retributivo del loro settore di riferimento delle mensilità aggiuntive, erogate in particolari periodi dell’anno. La mensilità aggiuntiva più importante introdotta nei CCNL è la tredicesima, che viene pagata nel mese di dicembre, esattamente nei giorni prima di Natale e per questo prende anche il nome di gratifica natalizia (per gli operai). Oltre alla tredicesima alcuni contratti collettivi prevedono il pagamento ai dipendenti di un’altra mensilità aggiuntiva: la quattordicesima mensilità.
La quattordicesima mensilità è normalmente pagata nel periodo estivo e prende anche il nome di gratifica feriale. Ha una maturazione plurimensile e rappresenta, insieme alla retribuzione diretta erogata mensilmente da gennaio a dicembre e alla tredicesima, uno degli elementi che compongono il compenso annuale spettante al lavoratore per lo svolgimento del rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dai CCNL. Tra i contratti collettivi più importanti che prevedono l’erogazione della quattordicesima mensilità ci sono ad esempio quelli relativi al settore del commercio, al settore dell’edilizia (di cui per gli impiegati c’è l’erogazione tramite il datore di lavoro, per gli operai tramite la Cassa Edile), al settore turismo.
Tassazione della quattordicesima. Le mensilità aggiuntive, sia la tredicesima che la quattordicesima, sono retribuzioni imponibili sia previdenziale che fiscale. Quindi il datore di lavoro dovrà trattenere in busta paga la percentuale di contribuzione a carico del lavoratore ed anche applicare la tassazione ordinaria Irpef.
L’unica differenza è che le mensilità aggiuntive quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità non scontano detrazioni fiscali, quindi l’imponibile fiscale sul quale si applica l’aliquota Irpef risulterà più alto e quindi la quattordicesima più bassa rispetto ad una mensilità ordinaria.
La quattordicesima mensilità, come abbiamo visto, spetta ai lavoratori dipendenti dei settori dove il CCNL ne prevede l’erogazione. Dal 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva è prevista anche per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici Inps, i pensionati.
Approfondiamo quindi tutti gli aspetti relativi alla quattordicesima per i lavoratori dipendenti e per i pensionati.
SOMMARIO:
Quattordicesima lavoratori dipendenti
Quattordicesima per i pensionati
Quattordicesima mensilità per i lavoratori dipendenti
La quattordicesima mensilità è una retribuzione che viene corrisposta ai lavoratori dipendenti attraverso l’emissione di una ulteriore busta paga. L’entità viene stabilita nei contratti collettivi, avendo questa retribuzione una natura contrattuale. La contrattazione collettiva (ossia il CCNL) normalmente fissa anche la data in cui viene erogata ed i criteri di come verrà calcolata la mensilità aggiuntiva.
La prima cosa da chiarire è a chi spetta la quattordicesima. Molti lavoratori si chiedono se la quattordicesima è obbligatoria? Se la quattordicesima è tassata? E in generale come funziona la quattordicesima.
Ebbene, la quattordicesima mensilità spetta solo se prevista nel contratto collettivo, quindi nel CCNL di settore. La quattordicesima mensilità sicuramente è obbligatoria, ma se l’erogazione è prevista nel contratto collettivo di settore. Una cosa è certa, la quattordicesima non è facoltativa, ossia se il CCNL prevede l’erogazione della quattordicesima, il datore di lavoro è obbligato a pagarla, non può certamente scegliere se erogarla oppure no.
In caso di quattordicesima non pagata dal datore di lavoro, ma prevista per quel settore dal CCNL, infatti, il lavoratore ha diritto al pagamento della quattordicesima e se non è stata erogata per anni, il lavoratore ha diritto alle differenze retributive.
Perché la quattordicesima è diversa dalla tredicesima. Una sentenza della Cassazione del 2008 afferma che “nell’individuare la retribuzione spettante ai sensi dell’art. 36 della Costituzione (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.), il giudice di merito può riconoscere a questi la tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, ma non anche la quattordicesima, che costituisce un istituto tipico della contrattazione collettiva o individuale”.
Ancora la Cassazione in una sentenza del 2013: “Nella determinazione della c.d. "giusta retribuzione" non si debbono escludere in via automatica gli istituti retributivi contrattuali che eccedono il minimo salariale (quattordicesima mensilità, compensi aggiuntivi e integrativi), essendo rimesso al giudice del merito il compito di procedere ad una valutazione caso per caso, con eventuale inclusione di tali elementi nella base di calcolo”.
La maturazione ed il pagamento della quattordicesima. La quattordicesima mensilità è la mensilità aggiuntiva che viene erogata ai dipendenti una volta l’anno, prima dell’estate. Infatti a differenza della tredicesima mensilità che matura dal 1 gennaio al 31 dicembre ed è corrisposta nel mese di dicembre (come gratifica natalizia), la quattordicesima mensilità matura dal 1 luglio al 30 giugno di ciascun anno ed è erogata appunto prima dell’estate, tra la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di luglio.
Come maturano i ratei di quattordicesima. Ogni mese di lavoro determina il diritto ad un rateo di quattordicesima. Bisogna sempre consultare il CCNL di settore per verificare quanti ratei di quattordicesima sono stati maturati da un lavoratore. In genere, viene considerato un mese intero, quindi un rateo, anche il mese lavorato per almeno 15 giorni. Questo è utile per il calcolo della quattordicesima nel contratto a tempo determinato o se si lavora alcuni mesi dell’anno. Ad esempio, va sottolineato, che si ha diritto alla quattordicesima anche dopo un mese, due mesi, tre mesi o dopo 6 mesi di lavoro.
Esempi di calcolo ratei quattordicesima. Pertanto se ad esempio, un lavoratore ha lavorato dal 1 gennaio al 20 febbraio in un contratto a tempo determinato, avrà diritto a due ratei di tredicesima e di quattordicesima, al termine del rapporto di lavoro. Se un lavoratore ha lavorato con un contratto a tempo determinato dal 1 aprile al 30 settembre, in questo caso avrà diritto alla tredicesima per 6 ratei (6 mesi) e alla quattordicesima erogata nella busta paga di giugno per 3 ratei (da aprile a giugno) nonché ai 3 restanti ratei (luglio, agosto e settembre) di quattordicesima erogati nella busta paga di fine rapporto (quella di settembre).
Ovviamente ciò è per confermare che la quattordicesima spetta anche in caso di dimissioni o licenziamento, così come spetta nel primo anno di lavoro. Infatti alla domanda “la quattordicesima quando matura?” la risposta è che matura sin dal primo mese in ratei, quindi la quattordicesima spetta anche a chi è stato appena assunto.
Quattordicesima a rate o frazionata. Il datore di lavoro può erogare il rateo di quattordicesima anche ogni mese in maniera frazionata. In questo caso il lavoratore troverà il rateo di quattordicesima pagato in tutte le buste paga dell’anno e non più la quattordicesima intera pagata con la busta paga di giugno.
Come si calcola la quattordicesima mensilità. Per sapere a quanto corrisponde o a quanto ammonta la quattordicesima bisogna consultare il proprio CCNL. Normalmente l’ammontare della quattordicesima è pari ad una mensilità di retribuzione corrente, vale a dire in relazione alla normale retribuzione in atto al momento dell’erogazione. Quindi, essendo la mensilità aggiuntiva erogata nel mese di giugno o luglio, va preso a riferimento il libro unico del mese recedente.
Per calcolare la quattordicesima bisogna prendere quindi la retribuzione lorda mensile fissa, dividerla per 12 (mesi) e moltiplicarla per i mesi lavorati durante l’anno. Alcuni CCNL prevedono che i ratei di quattordicesima siano calcolati in base alle ore e quindi in quel caso bisognerà dividere la retribuzione lorda mensile per il divisore orario, sempre comunicato nel CCNL. Dall’importo della quattordicesima lordo vanno poi sottratti i contributi previdenziali (pari al 9,19%) e successivamente le ritenute fiscali, che vanno calcolate senza la detrazione per lavoro dipendente.
Quali sono gli elementi della retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo dei ratei di quattordicesima? Tutti quegli elementi fissi e continuativi indicati generalmente nella parte alta del cedolino paga. Nella busta paga infatti c’è l’indicazione della paga base, dell’indennità di contingenza, degli eventuali EDR, superminimo individuale, scatti di anzianità, ecc. Ebbene, il totale delle retribuzioni fisse viene erogato, generalmente, anche come quattordicesima mensilità, calcolata in ratei (che sono generalmente 12 ratei mensili oppure pari ad un numero di ore pari al divisore orario indicato nel CCNL).
Quattordicesima operai e impiegati. La quattordicesima per i dipendenti retribuiti in maniera fissa (gli impiegati) è pari ad una mensilità mentre per i dipendenti retribuiti ad ore (gli operai) la quattordicesima è determinata in base ad un numero di ore retribuite stabilito dal CCNL di riferimento che ha istituito il pagamento della quattordicesima stessa.
In alcuni casi il datore di lavoro eroga la quattordicesima in una busta paga a parte o separata, in altri casi la quattordicesima è inserita come voce nella normale busta paga di giugno o luglio.
Quattordicesima e apprendistato. Il contratto di apprendistato (professionalizzante e non) è un contratto a tempo indeterminato che dà diritto al pagamento della retribuzione prevista dal contratto collettivo o CCNL. L’apprendista è un lavoratore che ha gli stessi diritti degli altri lavoratori, pertanto ha diritto al pagamento anche della tredicesima e quattordicesima mensilità, quest’ultima se prevista nel CCNL. Ovviamente il calcolo della quattordicesima nell’apprendistato va effettuata in base allo stipendio base ridotto percepito durante il periodo di apprendistato. Quindi il calcolo della quattordicesima durante l’apprendistato va effettuato in base
Quattordicesima: quando viene pagata. Vediamo l’erogazione della quattordicesima mensilità come funziona, anche perché molti lavoratori si chiedono la quattordicesima quando si prende, quando si percepisce o quando viene data. Per scoprire in che mese si prende la quattordicesima, il lavoratore deve consultare il proprio contratto collettivo. La risposta è che generalmente la quattordicesima viene pagata a giugno o a luglio in busta paga. Per sapere quando arriva la quattordicesima in busta paga, quindi bisogna leggere l’articolo del CCNL che specifica il diritto alla quattordicesima, oltre che alla tredicesima.
Il pagamento della quattordicesima ogni anno è obbligatorio. Se previsto dal CCNL, il lavoratore ha diritto al pagamento della quattordicesima nella busta paga di giugno o luglio. E non è possibile congelare il pagamento della quattordicesima per poi pagarla a fine rapporto. Una sentenza della Cassazione del 2010 stabilisce che “il datore di lavoro non può recedere unilateralmente, senza accordo preventivo, dall'obbligo a suo carico di corrisponderle, integrando l'eventuale loro cessazione, in assenza di specifica giustificazione di carattere giuridico (e non semplicemente di natura economica), una forma di inadempimento contrattuale che può essere, secondo i casi, totale o parziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inadempiente il datore di lavoro per aver unilateralmente congelato la quattordicesima mensilità)”.
Quattordicesima e lavoro straordinario o notturno. La Corte di Cassazione ha stabilito che “In tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cosiddetti istituti indiretti (mensilità aggiuntive quali la tredicesima e la quattordicesima, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività e, pertanto, nella quantificazione degli istituti indiretti, quale è la quattordicesima, ma anche la tredicesima, il compenso per lavoro notturno o straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme di legge o di contratto collettivo. Quindi in base a tale principio la quattordicesima si calcola sul lavoro straordinario solo se lo prevede il CCNL di settore, questo anche se lo straordinario è presente in maniera fissa e continuativa.
A tal proposito, per i dipendenti pubblici, una sentenza del Consiglio di Stato del 2010, ha stabilito che la circostanza che la remunerazione corrisposta a titolo di lavoro straordinario sia stata percepita con carattere di continuità nel tempo non ne muta la natura giuridica e non comporta la sua qualificazione come retribuzione ordinaria, agli effetti delle maggiorazioni per tredicesima, quattordicesima mensilità e per ferie, in deroga alla disciplina del contratto collettivo. La stessa forfetizzazione del compenso, e cioè l'attribuzione dello stesso in misura superiore all'effettivo monte ore di lavoro straordinario effettivamente prestato, non ne muta la qualificazione giuridica e costituisce prassi retributiva che ha trovato risconto anche nell'espressa previsione di cui all'art. 33 comma 3, t.u. n. 3 del 1957.
Quattordicesima e assenze da lavoro. La quattordicesima, così come per la tredicesima, matura anche durante le assenze da lavoro o durante il periodo di prova all’inizio del contratto di lavoro o durante il periodo di preavviso, in caso di licenziamento o dimissioni del lavoratore. Quando le assenze sono retribuite e totalmente a carico del lavoratore come ad esempio in occasione delle ferie retribuite, dei permessi retribuiti ecc, i ratei di quattordicesima (come anche di tredicesima) non subiscono alcuna decurtazione o riduzione.
Quattordicesima e maternità. Quando invece tali assenze derivino da un’astensione obbligatoria per maternità o per infortunio il diritto alla mensilità aggiuntiva matura ma è a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico. Con una sostanziale differenza per la maternità, la malattia e l’infortunio: se il datore di lavoro è obbligato secondo il contratto collettivo ad integrare quanto anticipato dagli istituti (Inps o Inail) deve erogare la mensilità aggiuntiva senza ridurla. Se invece il datore di lavoro non è obbligato a integrare per contratto le indennità per la malattia, l’infortunio o la maternità, deve ricalcolare la mensilità aggiuntiva, sia essa tredicesima o quattordicesima, per detrarre quanto anticipato dagli istituti.
Quattordicesima e ferie. La quattordicesima mensilità matura durante tutte le assenze da lavoro giustificate, quindi anche durante la fruizione delle ferie.
Periodi durante i quali la quattordicesima non matura. Nel caso di assenze da lavoro non retribuite, come:
- la malattia o l’infortunio oltre il periodo di comporto,
- la malattia del figlio fino a 8 anni,
- l’astensione facoltativa o congedo parentale;
- o gli scioperi,
- la maturazione della quattordicesima non avviene quindi bisognerà detrarre l’importo non maturato in ore o in dodicesimi sulla base del periodo non retribuito per l’assenza. Il divisore orario in caso di un orario di lavoro di 40 ore è 208.
La maturazione della quattordicesima è esclusa anche durante i periodi dei permessi della legge 104/1992.
Quattordicesima e part-time. Nel caso di un contratto a tempo parziale, ai lavoratori per stessa definizione del rapporto spetta la parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno. Quindi per il principio di non discriminazione, al lavoratore part-time spetta la quattordicesima prevista nel CCNL. La differenza è soltanto nell’entità, nell’importo spettante, che va rapportato all’orario di lavoro ridotto svolto.
Quattordicesima e inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno. Lo ribadiamo: Oltre che nel mese di luglio, la quattordicesima mensilità spetta al lavoratore anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Andranno retribuiti i ratei di mensilità aggiuntiva maturati fino alla data di dimissione o licenziamento. Analogamente, nel caso di assunzione del lavoratore durante l’anno, a quest’ultimo non spetterà la quattordicesima per intero, non avendo svolto tutti e 12 i mesi di lavoro da luglio a giugno dell’anno successivo. Nel calcolo dei ratei di quattordicesima spettante va tenuto conto che il parametro di riferimento è il mese intero di servizio prestato, che viene inteso nella maggior parte dei casi la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Quattordicesima e trattamento di fine rapporto. La quattordicesima mensilità nella sua qualità di normale retribuzione spettante secondo CCNL, salvo diversa previsione contrattuale del CCNL stesso, è computabile nel calcolo del trattamento di fine rapporto (Tfr).
Quattordicesima e cassa integrazione guadagni. La quattordicesima matura regolarmente anche nel caso in cui il lavoratore è collocato in Cassa integrazione guadagni (CIG) ad orario ridotto.
Mentre per la CIG a zero ore con la conseguente sospensione della prestazione lavorativa, la maturazione della quattordicesima scatta soltanto se la sospensione con assenza di ore lavorate non è superiore a quindici giorni nel mese, sempre che nel CCNL sia stato previsto il computo del mese intero nel caso in cui ci sia un superamento del quindicesimo giorno nel mese.
Quattordicesima nelle cause di lavoro. La Cassazione con un sentenza del 2008 ha stabilito che ad un lavoratore subordinato per il quale sia stata prevista una retribuzione forfettaria, il giudice di merito può riconoscere la tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, ma non anche la quattordicesima, che costituisce un istituto tipico della contrattazione collettiva o individuale.
Quattordicesima e indennità chilometrica. L'indennità chilometrica corrisposta al lavoratore in misura fissa e continuativa, sì da essere computata al fine della tredicesima e quattordicesima, del t.f.r. e ai fini contributivi, determinata in base a parametri astratti (id est prescindendo dalla effettiva distanza coperta per raggiungere il posto di lavoro e dalla spesa da questi affrontata) va calcolata nella base imponibile, essendo corrisposta a titolo di indennità e non mirando ad un effettivo ed integrale ristoro del sacrificio economico sopportato dal lavoratore.
Quattordicesima e indennità di buonuscita ai dipendenti postali. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti postali per il periodo lavorativo antecedente alla trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni va liquidata secondo le norme dettate per i dipendenti dello Stato, in applicazioni delle quali, e in particolare dell'art. 3 d.P.R. 1032/1973, la base contributiva cui essa va commisurata non può includere emolumenti diversi da quelli specificamente menzionati nell'art. 38 del citato d.P.R. o che siano espressamente qualificati come computabili da successive, speciali disposizioni di legge; fra queste non può essere annoverata quella del comma 9 dell'art. 2 l. 335/1995; siccome riferita all'individuazione degli elementi della retribuzione utili al diverso fine della determinazione della base di calcolo dei trattamenti di pensione dei dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. Va esclusa la possibilità di considerare inclusi nell'anzidetta base contributiva tutti i compensi erogati al lavoratore, solo perché corrisposti, contrattualmente o per legge, in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa, come, nel caso di specie, la quattordicesima mensilità.
La disciplina dell'indennità di buonuscita per i dipendenti Poste Italiane si rinviene sia nella fonte legale pubblicistica sia nella fonte contrattuale; pertanto, poiché l'art. 64 c.c.n.l. esclude dalla base di calcolo le sole componenti di retribuzione variabile, la quattordicesima mensilità, che costituisce un elemento retributivo non variabile, deve essere computata.
Somma aggiuntiva: la quattordicesima per i pensionati di età superiore a 64 anni
Ai pensionati così come ai lavoratori dipendenti spetta la tredicesima mensilità nel periodo di Natale. Per quanto riguarda la quattordicesima, oltre ai lavoratori dipendenti, spetta una somma aggiuntiva, nella mensilità di luglio, anche per alcuni pensionati. Si tratta della quattordicesima per i pensionati. Tale somma aggiuntiva è stata introdotta dalla Legge n. 127 del 3 agosto 2007, quindi da allora è prevista una quattordicesima a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
I requisiti reddituali e di età. La quattordicesima non spetta a tutti i pensionati, ma solo in presenza di determinate condizioni reddituali e di età. Sono i seguenti:
- Il pensionato deve avere un’età par o superiore a 64 anni;
- Il reddito complessivo del pensionato non deve essere superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Requisiti di reddito per la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima Inps). La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:
- 10.122,86 di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);
- 10.206,86 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
- 10.290.86 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi).
La clausola di salvaguardia. Per i pensionati che superano il reddito, va considerata la clausola di salvaguardia, cioè il meccanismo attraverso il quale l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del limite di 10.122,86 euro incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (vedremo in seguito un concreto esempio).
Come stabilito dall’Inps, il beneficio spetta ai titolari di pensione a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
- del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
La somma aggiuntiva per i titolari di assegno di invalidità. Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità. Sono altresì destinatari della quattordicesima anche i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.
Esclusioni dalla quattordicesima. Non tutti i percettori di prestazioni previdenziali da parte dell’Inps hanno diritto alla somma aggiuntiva stabilita dalla legge 127 del 3 agosto 2007. L’L’importo aggiuntivo non spetta ai titolari di:
- invalidità civile, pensione sociale e assegno sociale;
- rendita facoltativa di vecchiaia o di invalidità;
- pensione di vecchiaia o di invalidità a favore delle casalinghe;
- pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi;
- assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario, credito cooperativo, credito delle esattorie
- indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM);
- pensioni ordinarie, di invalidità o ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali.
Calcolo della quattordicesima per i pensionati a basso reddito
La misura della somma aggiuntiva spettante ai pensionati a titolo di quattordicesima varia in funzione dell’anzianità contributiva complessiva del pensionato e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale. L’importo è il seguente:
- Dai 15 anni e fino ai 18 anni di contribuzione la somma aggiuntiva di quattordicesima è di 336 euro;
- Oltre i 15 anni e fino a 25 anni di contribuzione la somma aggiuntiva è di 420 euro;
- Oltre i 25 anni, la quattordicesima che spetterà al pensionato di oltre 64 anni è pari a 504 euro.
In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico. Il requisito, ricordiamo, è il non superamento del reddito di 9.114,88 euro annui. Ma per determinare l’esclusione bisogna considerare anche la clausola di salvaguardia, come dicevamo.
La quattordicesima non è imponibile previdenziale e fiscale. La somma aggiuntiva che viene erogata dall’ente previdenziale non costituisce reddito imponibile né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali a favore dei soggetti disagiati (art. 38 della legge n. 448 del 2001). La quattordicesima è invece rilevante ai fini della concessione del diritto alla carta acquisti.
Redditi utili per il diritto alla quattordicesima
Redditi utili e trattamento minimo annuo. Il diritto alla quattordicesima scatta per tutti i pensionati che non superano 1,5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensione lavoratori dipendenti. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Redditi esclusi. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi i seguenti redditi:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi delle pensioni di guerra, delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi perlinguali, dell'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, i redditi derivanti da sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.
Anzianità contributiva per la quattordicesima
Una volta stabilito che il pensionato rientra nei limiti di reddito, l’anzianità contributiva del pensionato, come abbiamo visto, è determinante per stabilire quale importo della quattordicesima sarà incluso dall’Inps nella rata-mensilità di luglio: 336 euro o 420 euro o 504 euro. Dall’altro lato, il reddito complessivo del pensionato è determinante per il diritto stesso alla mensilità aggiuntiva. Vediamo quali sono i contributi che sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità e quali redditi si considerano come reddito personale del pensionato.
Contributi inclusi. Ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, l’ente previdenziale include nel calcolo tutta la contribuzione, sia utile che non utile per il diritto alla pensione. Quindi tutta la contribuzione obbligatoria, la contribuzione figurativa, i contributi volontari ed i contributi da riscatto. Anche la contribuzione utilizzata per la liquidazione di supplementi viene considerata nel calcolo dell’anzianità contributiva.
Titolare di due pensioni. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il pensionato è titolare solo di pensione ai superstiti l’anzianità contributiva complessiva viene proporzionata in base all’aliquota di reversibilità prevista dalla legge al momento dell’attribuzione del beneficio. In caso di titolarità di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai superstiti deve essere considerata l’anzianità contributiva complessiva relativa a tali pensioni (valutata, in caso di pensioni ai superstiti, in rapporto all’aliquota di reversibilità prevista). Eventuali periodi sovrapposti temporalmente devono essere computati una sola volta.
Contributi esclusi. Vanno esclusi altresì i contributi relativi a pensioni a carico di gestioni non interessate dalla normativa in argomento. Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana. Nel caso di pensioni in totalizzazione devono essere esclusi i periodi di contribuzione riguardanti la quota a carico di casse professionali.