QUIR – TFR in busta paga [GUIDA]
La legge di stabilità 2015, all’art. 1 commi da 26 a 35 ha introdotto, in via transitoria e sperimentale, la possibilità per i lavoratori del settore privato – ad eccezione dei lavoratori domestici e agricoli – di richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione del TFR in busta paga mensile fino al mese di giugno 2018. Per avere il TFR ogni mese è necessario avere un rapporto in essere di almeno 6 mesi. Nel cedolino mensile arriverà una voce chiamata Quir. La scelta di farsi erogare il TFR in anticipo in busta paga è irrevocabile, quindi è importante valutare bene la convenienza in quanto il TFR pagato dal datore di lavoro è assoggettato a tassazione ordinaria, quindi si cumula con il reddito imponibile.
Con la misura prevista nella Legge di Stabilità e divenuta operativa a partire al mese di maggio 2015, il Governo ha voluto concedere ai lavoratori una possibilità di ricevere un netto maggiore in busta paga attraverso un anticipo del TFR, che normalmente spetta, salvo le molteplici ipotesi di richiesta dell’anticipazione del TFR previste normalmente dalla legge, al termine del rapporto di lavoro.
Ma per alcuni la convenienza può essere non tanto la richiesta della QUIR – Tfr in busta paga ma piuttosto la richiesta di una anticipazione del TFR. Quindi va valutato quale scelta fare: se richiedere la QUIR, una eventuale anticipazione del TFR oppure nessuna delle due e mantenere il TFR accantonato presso il datore di lavoro.
La misura introdotta dal Governo è sperimentale e riguarda il periodo che va da marzo 2015 a giugno 2018. Ma come dicevano bisogna valutare bene in quanto la manifestazione di volontà una volta espressa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
La scelta di farsi erogare la quota maturanda del TFR in busta paga mensile secondo la misura prevista dalla Legge di Stabilità può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
La voce erogata nel cedolino paga viene chiamata QUIR ossia “Quota integrativa della retribuzione” ed è pari alla quota maturanda del TFR annuale. I lavoratori possono esercitare questo diritto con una semplice richiesta presentata al datore di lavoro compilando un modulo di richiesta. Clicca qui per il download del modulo.
La scelta, ripetiamo, è irrevocabile fino al 30 giugno del 2018 e comporta l’applicazione della tassazione ordinaria in luogo di quella separata normalmente applicata al TFR erogato alla fine del rapporto. Dal TFR calcolato viene sottratto inoltre lo 0,3% destinato all’Inps. L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).
TFR in busta paga: ecco il Decreto. Per dare attuazione alla misura è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29 nel quale sono stati stabiliti i criteri, le modalità di attuazione delle disposizioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia. Vediamo tutte le informazioni contenute nel Decreto e quindi la normativa riguardo la QUIR – TFR in busta paga mensile, come disciplinato anche dalla circolare Inps n. 82 del 23 aprile 2015.
SOMMARIO:
A chi spetta e gli esclusi
Requisito di anzianità di 6 mesi
Calcolo del TFR
Modulo QUIR
Come viene pagato il TFR
A chi conviene: la tassazione
Lavoratori destinatari ed esclusi
La prima cosa da chiarire riguarda “chi ha diritto e chi può chiedere il TFR in busta paga ogni mese”. I soggetti destinatari sono i lavoratori con almeno 6 mesi di anzianità. Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, ad eccezione dei seguenti:
- lavoratori dipendenti domestici;
- lavoratori dipendenti del settore agricolo. Nell’ambito della predetta nozione vanno inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.);
- lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Si tratta, ad esempio, dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di legge n. 413/1984, nonché dei lavoratori dell’edilizia per i quali il TFR è accantonato presso le Casse Edili. Parimenti, l’esclusione opera con riferimento ai dipendenti delle società esercenti attività di riscossione delle imposte dirette, che risultano destinatari della specifica normativa di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri);
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, anche “Legge fallimentare”);
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa. Detta esclusione opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi e in relazione al periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti ministeriali; lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.
Sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati.
Il generico riferimento ai contratti di finanziamento fa presupporre che vada quindi escluso dal diritto al TFR mensile in busta paga, quindi alla QUIR, il lavoratore che ha operato una cessione del quinto ovvero un prestito delega, o comunque tutte quelle forme di finanziamento che comprendono l’impegno del TFR come garanzia.
Difatti, nell’ambito delle predette intese, il lavoratore e l’ente mutuante possono prevedere che, nel caso di risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro prima della totale restituzione del prestito, il recupero delle somme non restituite sia effettuato attraverso l’utilizzo del TFR, per cui il datore di lavoro è chiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore l’importo del debito residuo del contratto di finanziamento e a versare detto importo all’ente mutuante. Va rilevato che, nelle situazioni sopra descritte, la preclusione di accesso alla Qu.I.R. opera fino alla notifica, da parte del mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.
L’accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi per il diritto alla liquidazione mensile della Qu.I.R. è operato dal datore di lavoro, anche con riferimento all’esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché le medesime gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall’ente mutuante.
Fatte salve le esclusioni sopra riportate, sul piano generale possono optare per la liquidazione mensile della Qu.I.R. anche i dipendenti che, in conseguenza della scelta operata a seguito della riforma della destinazione del TFR, hanno aderito, sulla base di modalità tacite o esplicite, alle forme pensionistiche complementari ovvero coloro il cui TFR è versato al Fondo di Tesoreria.
Nei confronti dei lavoratori che non esercitano l’opzione volta a ottenere la Qu.I.R., ovvero per coloro che non hanno le caratteristiche per accedervi, resta confermata, in materia di TFR, la disciplina prevista dall’art. 2120 c.c., così come modificata dalla legge n. 296/2006 e dal d.lgs. n. 252/2005 e dalle relative disposizioni amministrative.
Requisiti: anzianità minima di 6 mesi, come si calcola
Come già anticipato, ai fini del diritto alla liquidazione della Qu.I.R., il lavoratore deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato da almeno sei mesi. Si pone il problema riguardo la possibilità di richiedere il TFR in busta paga per i lavoratori con contratto a tempo determinato e come si computano i mesi lavorati in caso di proroghe e rinnovi dei contratti a termine.
Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto alla liquidazione della Qu.I.R., si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R.. Alla predetta regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Ci si riferisce, in particolare, alla cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c..
I periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R. (6 mesi).
TFR in busta paga calcolo QUIR
Vediamo ora quanto spetta di TFR in busta paga, il calcolo mensile, ossia la misura della Qu.I.R.
La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile (quindi secondo il normale calcolo del TFR), al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/82 (0,50%), ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive. Il contributo dello 0,50% non opera per i lavoratori con qualifica di apprendista.
Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari che optano per la liquidazione della Qu.I.R., la relativa misura è pari all’intera quota del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricorrendone le condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle forme pensionistiche.
La tassazione ordinaria del TFR in busta paga mensile o QUIR. Una importante norma contenuta nel Decreto e nella Legge di Stabilità riguarda il trattamento fiscale del TFR erogato mensilmente in busta paga fino al giugno del 2018. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, lettera a), della legge di stabilità 2015, ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
Si tratta di due importanti aspetti che il lavoratore deve valutare. Il TFR mensile ricevuto in busta paga si cumula con il reddito, quindi aumenta il reddito imponibile ai fini fiscali, mentre non è imponibile per quanto riguarda il calcolo dei contributi dovuti. Ne consegue che richiedere il TFR mensile in busta paga fino al giugno del 2018 potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte. Più precisamente l’Irpef viene pagata all’aliquota più elevata, ma anche le addizionali regionali e comunali possono aumentare. Inoltre la QUIR incide anche sul reddito ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare.
Per l'applicazione della tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR ordinario, quello accantonato e che spetta alla fine del rapporto di lavoro.
TFR in busta paga non computato ai fini del bonus di 80 di Renzi. La normativa introdotta dal Decreto stabilisce che “ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non si tiene conto della Qu.I.R”. Pertanto i lavoratori che richiedono il TFR mensile in busta paga non vedranno cumulare il reddito derivante dalla ricezione in busta paga della QUIR ai fini del calcolo della spettanza del credito Irpef meglio conosciuto come bonus di 80 euro di Renzi.
TFR in busta paga il modulo QUIR
Per quanto riguarda la procedura di liquidazione del TFR come parte integrativa della retribuzione, i lavoratori interessati, per avere il TFR in busta paga ogni mese devono eseguire i seguenti adempimenti: richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R. attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. In allegato al Decreto è stato pubblicato l’apposito modulo per la richiesta.
Copia della predetta istanza (TFR in busta paga modulo QUIR) ovvero attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico è rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta.
L’erogazione parte dal mese successivo e la scelta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti richiesti, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l'erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza (presentazione del modulo di richiesta compilato e firmato) sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.
Come e quando viene pagato il TFR in busta paga
La liquidazione della Qu.I.R. è effettuata sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro:
a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l’istanza il 24 aprile 2015, l’erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di maggio 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di giugno 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro; a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l’istanza il 24 aprile 2015, l’erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di agosto 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di settembre 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro.
Durante tutto il periodo di operatività della Qu.I.R. la scelta del lavoratore è irrevocabile.
In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS. L’adesione del lavoratore dipendente alle forme pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
Per quanto concerne i termini di decorrenza, il primo periodo di paga utile per l’accesso all’erogazione del TFR mensile in busta paga coincide con il periodo di paga di maggio 2015. In particolare, i lavoratori che hanno presentato, ai rispettivi datori di lavoro, l’istanza di cui all’allegato Dpcm a partire dal 3 aprile 2015 e fino al 30 aprile 2015, avranno accesso alla Qu.I.R. che matura con il periodo di paga di maggio 2015, con la relativa liquidazione nell’ambito delle competenze retributive di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al Finanziamento garantito, ovvero delle competenze retributive di agosto, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto Finanziamento.
La tassazione è ordinaria: il TFR in busta paga conviene?
La prima cosa da valutare, per il lavoratore, è la tassazione e vedere a chi conviene richiedere il TFR in busta paga ogni mese. Oppure se spetta e conviene richiedere invece l'anticipazione del TFR.
Chiariamo: il TFR in busta paga è lordo o netto? E’ lordo, ossia deve essere assoggettato a tassazione Irpef.
Come abbiamo visto il TFR erogato in busta paga mensile, la quota della QUIR è assoggettata a tassazione ordinaria, ossia fa cumulo con il reddito da lavoro dipendente.
Pro e contro del TFR in busta paga QUIR. Il cumulo con il reddito da lavoro dipendente può comportare una serie di problematiche in quanto aumentando il reddito imponibile il lavoratore paga sulla quota di TFR (che ricordiamo va sommariamente calcolata come una 13,5 parte del proprio stipendio lordo) l’aliquota Irpef più alta tra quelle applicate per scaglioni di reddito. Quindi in prima battuta va valutato l’ammontare dell’Irpef pagata sulla QUIR, che potrebbe essere più alto.
L’aumento dell’imponibile fiscale per effetto dell’erogazione della QUIR incide anche sulle detrazioni fiscali per lavoro dipendente spettanti, che potrebbero diminuire. Così come incide sul calcolo degli assegni per il nucleo familiare. In seconda battuta va detto che incide anche sull’indicatore ISEE.
In generale va detto che il lavoratore deve valutare tutti questi aspetti. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha stimato che fino a 28.000 euro di reddito il lavoratore non ci perde chiedendo la QUIR in busta paga. Questo a livello di tassazione Irpef.
TFR in busta paga e bonus 80 euro di Renzi. Chi una retribuzione di poco inferiore a 24.000 euro annui deve fare attenzione in quanto l’erogazione della QUIR, la quota di TFR in busta paga mensile, può far superare l’imponibile fiscale di 24.000 euro e far perdere in tutto o in parte il bonus di 80 euro di Renzi. Mentre chi ha una retribuzione di poco inferiore a 8.000 euro annui (si pensi a molti part-time al 50%) può avere convenienza a chiedere il TFR in busta paga mensile in quanto con la quota di QUIR il proprio reddito supera la soglia degli 8.200 circa utile per aver diritto al bonus 80 di Renzi. E quindi tale lavoratore potrebbe ritrovarsi da un lato la quota di TFR in più in busta paga e dall’altro lato anche gli 80 euro del credito Irpef o Bonus Renzi.
Chi ha una retribuzione annua lorda superiore a 28.000 euro può perderci in maniera anche importante richiedendo la QUIR in busta paga anziché il TFR normalmente accantonato ed erogato solo a fine rapporto di lavoro. In ogni caso, ecco la tabella pubblicata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella quale è possibile evincere anche quale sarebbe, più o meno, la quota di TFR che si riceve in busta paga ogni mese.
In conclusione va considerato che la scelta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 quindi è logica conseguenza che bisogna valutare bene la convenienza della scelta di farsi erogare il TFR in busta paga mensile.