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TFR in busta paga: le voci utili per il calcolo del trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è calcolato sulla base delle retribuzioni percepite dal lavoratore durante l’anno. Vediamo quali voci della busta paga rientrano nel computo del TFR: dalle indennità alle maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno, ecco quali elementi del cedolino sono imponibili.
A cura di Antonio Barbato
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trattamento di fine rapporto elementi della retribuzione

Il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato alla fine del rapporto di lavoro (sia in caso di dimissioni che di licenziamento). L’aggiornamento del TFR spettante ai lavoratori avviene su base annuale ma anche mensile: sono infatti le voci retributive presenti in busta paga a concorrere alla formazione dell’imponibile TFR sul quale si calcola il trattamento di fine rapporto maturato nel mese e nell’anno, che viene accantonato dal datore di lavoro per la futura erogazione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente.

L’accantonamento del trattamento di fine rapporto, da effettuarsi il 31 dicembre di ogni anno, è pari all’importo della retribuzione annualmente dovuta (imponibile TFR) divisa per 13,5 (divisore fisso, sarebbe il 7,41%). Questa operazione viene ripetuta per tutti gli anni di rapporto di lavoro. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Il TFR maturato negli anni precedenti viene rivalutato secondo i coefficienti di rivalutazione Istat.

Si pone ora il problema di determinare quali voci della retribuzione sono computabili nell’imponibile TFR che è a base di calcolo del trattamento di fine rapporto spettante per i mesi e per l’anno di lavoro svolto. A disciplinare il trattamento di fine rapporto è l’art. 2120 del codice civile, che al comma 2 e 3 indica proprio le modalità di calcolo della retribuzione utile per la quantificazione del TFR. Approfondiamo questi aspetti fondamentali del diritto del lavoratore alla liquidazione.

SOMMARIO:

Voci della retribuzione utili
Voci in busta paga escluse dal TFR
Lavoro straordinario e notturno
Cassa integrazione e assenze da lavoro
Deroghe dei CCNL

La retribuzione utile al calcolo del TFR: gli elementi nel computo

Per il calcolo del trattamento di fine rapporto (o liquidazione) bisogna considerare le voci della retribuzione erogata o comunque dovuta dal datore di lavoro in ciascuno dei periodi di paga (mensilità) nell’anno solare, quindi tutte le buste paga dell’anno, nonché la retribuzione figurativa relativa a determinate assenze da lavoro come ad esempio la malattia, assenze che possono comportare la corresponsione di una retribuzione ridotta o anche l’esclusione di ogni trattamento economico.

La retribuzione annua da prendere a riferimento per il calcolo del TFR (ossia l’imponibile TFR) è indicata dal comma 2 dell’art. 2120 del codice civile: “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente (ossia il computo del TFR dividendo la retribuzione annua per 13,5), comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. Dalla lettura della norma ci sono due requisiti: il “requisito della dipendenza” ed il “requisito della non occasionalità”.

Il requisito della dipendenza implica la necessità di un collegamento tra prestazione lavorativa e somma erogata, nel senso che quest’ultima deve essere stata corrisposta a titolo di compenso per una prestazione resa da parte del lavoratore. Quindi sono da escludere per mancanza di questo requisito le liberalità ricevute dal lavoratore, che sono indipendenti dalla prestazione lavorativa.

La valutazione sulla dipendenza dal rapporto va effettuata secondo il criterio della onnicomprensività, da intendersi nel senso che nel calcolo del TFR vanno inclusi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica nel rapporto di lavoro a cui sono connessi, ancorché non effettivamente legati alla prestazione lavorativa effettiva. Sono invece da escludere dall’imponibile TFR sul quale si calcola la quota di TFR annua spettante tutte quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro si pone come una mera occasione contingente.

Il requisito della non occasionalità comporta che sono computabili per il TFR gli emolumenti che dal punto di vista temporale vengono erogati abitualmente o almeno in modo ricorrente e non necessariamente di carattere definitivo (come da sentenza della Cassazione del 2005 sulla indennità di servizio estero). Sono da computare anche le voci che dal punto di vista causale non siano collegate a necessità aziendali contingenti ma a ragioni strutturalmente connesse all’attività del lavoratore.

La non occasionalità si commisura per ciascun anno. Poiché il trattamento di fine rapporto risulta dalla sommatoria di tante quote annuali, il giudizio sulla non occasionalità di un determinato elemento retributivo va effettuato con riferimento a ciascun anno, anche se è possibile che la corresponsione di una somma ritenuta occasionale in un singolo anno poi possa diventare non occasionale se riferita ad un arco temporale più ampio (a più anni di lavoro).

Elenco (non esaustivo) delle voci di retribuzione che rientrano nell’imponibile TFR:

  • Paga base, contingenza, terzo elemento contrattuale, scatti di anzianità, superminimo individuale;
  • Tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità;
  • Lavoro straordinario non occasionale;
  • Maggiorazione per lavoro notturno (in caso lavoro su turni);
  • indennità di mensa, di funzione, di mansione, di alloggio, di cassa o maneggio denaro, indennità di trasporto, attrezzi, indennità di servizio estero, indennità per lavori disagiati;
  • premi di fedeltà, premio annuo, premio di anzianità, premio finale, l’una tantum;
  • festività infrasettimanali retribuite, festività cadenti di domenica, ex festività 4 novembre spostata alla domenica;
  • l’indennità sostitutiva delle ferie non godute (quando la mancata fruizione non dipende da cause imputabili al datore di lavoro) e l’indennità sostitutiva del preavviso;
  • risarcimento del danno in caso di reintegrazione per licenziamento illegittimo.

Sulla base di queste valutazioni la giurisprudenza ha ritenuto di includere nel calcolo l’uso della autovettura aziendale, utilizzata dal lavoratore anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione, nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione del 2000. Analogamente, un’altra sentenza del 2004 attribuisce l’equivalente in denaro dell’utilizzo di un’abitazione fornita dal datore di lavoro.

Auto aziendale e computo nel TFR. Con sentenza di ottobre 2012, la Cassazione ha affermato che anche l'auto aziendale rientra nel calcolo del Tfr. La Suprema Corte chiarisce che la nozione di retribuzione contenuta nell'articolo 2120 c.c. è onnicomprensiva per cui deve ricomprendere "tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi". Per cui nel Tfr va ricompreso "il controvalore dell’uso dell’autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore".

Indennità sostitutiva delle ferie del dirigente. Non spetta, invece, l’indennità sostitutiva per ferie non godute da parte del dirigente che aveva la possibilità di autodeterminarsi i periodi di riposo, a meno che non dimostri le circostanze eccezionali che ne impedirono la fruizione.

Computo nel TFR del premio di fedeltà. E’ considerato utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto il premio di fedeltà aziendale, commisurato ad una mensilità di retribuzione, corrisposto con periodicità quinquennale a tutti i dipendenti che hanno superato una determinata anzianità di servizio.

TFR e indennità di servizio estero. L’imponibile per il calcolo trattamento di fine rapporto tiene conto anche dell’indennità di servizio all’estero se si tratta di un corrispettivo della prestazione normale perché inerente al valore professionale delle mansioni espletate. In questo caso non ha rilievo l’elemento temporale di percezione del compenso. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza del 2003.

Voci della retribuzione escluse dal calcolo del TFR

La Suprema Corte di Cassazione in una sentenza del 2004 ha stabilito che: “Il concetto di retribuzione recepito dall’art. 2120 del codice civile, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) è ispirato al criterio dell’omnicomprensività, nel senso che in detto calcolo vanno compresi tutti gli elementi che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione, quand’anche essa trova la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro”

Sulla base di quanto disposto dalla legge e dalla Cassazione riguardo le voci da escludere dal computo del TFR si evince che si tratta di quelle voci della busta paga che sono collegate a ragioni del tutto imprevedibili, accidentali e fortuite rispetto al normale svolgimento dell’attività lavorativa, cioè che non si tratta di emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione aziendale. Si tratta dei seguenti elementi della retribuzione (elenco non esaustivo):

  • il lavoro straordinario occasionale e non continuativo;
  • indennità di trasferta;
  • indennità di viaggio stabilita in ragione chilometrica secondo tariffe Aci;
  • il rimborso spese, ivi compreso quello a piè di lista;
  • indennità sostitutiva delle ferie quando ha carattere risarcitorio per inadempienze del datore di lavoro;
  • le indennità una tantum di carattere occasionale e non previste dal contratto collettivo, né da eventuali rinnovi contrattuali.

Esclusione dei rimborsi spese. Il comma 2 dell’art. 2120 del codice civile esclude poi dal computo anche i rimborsi spese. Non viene quindi riconosciuta la natura retributiva dei rimborsi spese, anzi una sentenza della Cassazione del 2008 specifica che alle voci di trattamento economico formalmente non legale al valore professionale della prestazione, ma giustificate nel testo del contratto coi disagi o maggiori spese a carico del lavoratore, il giudice di merito può bensì riconoscere la natura retributiva (e quindi il computo nel calcolo del TFR) ma deve indicare le specifiche ragioni del suo convincimento.

Indennità e rimborsi spese di matrice contrattuale, nei limiti e nella misura in cui assumono natura retributiva, rientrano nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. La clausola del CCNL che prevede un rimborso spese quale compenso di un’attività che costituisce un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa del contratto è nulla. Non è possibile quindi retribuire il lavoratore con abuso di rimborsi spese.

Il patto di conglobamento: stipendio tutto incluso. E’ valido l’accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore in base al quale nel compenso corrisposto per la prestazione lavorativa sono considerati inclusi anche i riflessi sugli altri istituti contrattuali per legge o per contratto (quindi stipendio comprensivo di rateo di tredicesima, rateo TFR, ecc.), a condizione che il compenso sia determinato in modo da consentire il controllo da parte del giudice dell’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto ovvero da consentire l’accertamento della comprensività nel compenso globale di quanto allo stesso lavoratore inderogabilmente dovuto. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione del 2002.

Computo del TFR, lavoro straordinario e notturno continuativo

Nel calcolo del TFR vanno compresi tutti gli elementi che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, quindi tutti gli emolumenti percepiti dal lavoratore quando c’è continuità, non occasionalità e dipendenza, ossia i requisiti descritti prima. Ne consegue che il compenso per lavoro straordinario o notturno prestato in maniera non occasionale, ma continuativa, rientra nella base di computo del trattamento di fine rapporto. La continuità deve essere dimostrata dal lavoratore in caso di contenzioso. Sono certamente computate le voci di maggiorazione nel caso di lavoro notturno per turni avvicendati, ad esempio. L’esclusione di tale compenso dal calcolo può essere previsto dalla contrattazione collettiva. Ma ci sono casi in cui il lavoro straordinario e notturno non è computato. Per maggiori informazioni vediamo il computo TFR nel lavoro straordinario o notturno.

TFR in caso di Cassa integrazione e assenze giustificate da lavoro

Il comma 3 dell’art. 2120 del codice civile stabilisce che “In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione imponibile ai fini TFR) l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.

Sulla base di questa disposizione i lavoratori in cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria, che quindi ricevono l’integrazione salariale, hanno diritto al TFR secondo la retribuzione normalmente percepita. Questa disposizione non è derogabile, ma ci sono particolarità relative al rimborso delle quote TFR. Vediamo l’approfondimento su computo TFR e CIG.

Il potere di deroga dei contratti collettivi

Il comma 2 dell’art. 2120 del codice civile, come abbiamo già detto, indica i criteri per la determinazione dell’imponibile sul quale si calcola il trattamento di fine rapporto, individuando nella dipendenza dal rapporto di lavoro e la non occasionalità i requisiti per il computo. Ma lo stesso comma prevede anche la dicitura “salvo diversa previsione dei contratti collettivi”, quindi attribuisce alle parti sociali, ai sindacati ed al CCNL di settore il potere di modificare i criteri di computo del TFR, le voci della retribuzione incluse ed escluse dal calcolo. Va quindi consultato il proprio CCNL nazionale o territoriale o aziendale.

Il Ministero del Lavoro in una risposta ad un interpello, la n. 43 del 2008, ha stabilito che il riferimento generico ai contratti collettivi del comma 2 consente la determinazione del contenuto della retribuzione utile ai fini TFR anche da parte della contrattazione territoriale o aziendale. La deroga operata dalla contrattazione collettiva deve essere indicata in modo chiaro e univoco.

I contratti collettivi di lavoro stipulati sia a livello nazionale che individuale possono derogare, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, ai criteri di individuazione degli elementi utili per il calcolo, ferma la nullità di tutti i patti che prevedano indennità, sia pure con diversa struttura, aventi una funzione di integrazione o di mera duplicazione del TFR (si pensi al divieto di riconoscimento di un’anzianità superiore a quella effettiva ai fini TFR). Sono nulle invece le diverse previsioni peggiorative del contratto di lavoro individuale stipulato dal datore di lavoro con il lavoratore.

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