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Ravvedimento operoso: la Manovra introduce la versione sprint

La Manovra correttiva introduce un nuovo ravvedimento operoso per le imposte non pagate nei termini. Viene chiamato sprint o mini, ed opera entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine con una sanzione ridotta, vediamo quale.
A cura di Antonio Barbato
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nuovo ravvedimento soft o mini

La Manovra correttiva, il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha introdotto una serie di novità in materia fiscale e previdenziale. Tra le novità più importanti in materia fiscale, c’è l’introduzione di una nuova modalità di ravvedimento operoso, lo strumento che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente errori o illeciti fiscali, versando una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato, al tasso legale che attualmente è dello 1,50 per cento.

Il nuovo ravvedimento operoso sprint o mini

Alle due tipologie di ravvedimento in vigore, il ravvedimento breve ed il ravvedimento lungo, la Manovra ha infatti aggiunto un terzo ravvedimento, una nuova strada per regolarizzare i mancati versamenti. Si tratta di un ravvedimento operoso “sprint” o mini, chiamato così perché consente di sanare entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, con il pagamento del tributo dovuto e della nuova sanzione dello 0,20% per ogni giorno di ritardo, oltre al versamento degli interessi legali dell’1,50% per ogni giorno di ritardo.

Il ravvedimento sprint è da utilizzare entro i 14 giorni successivi alla scadenza ed è quindi dedicato soprattutto a contribuenti che hanno dimenticato di effettuare il pagamento e risolvono l’omissione con un versamento entro pochi giorni. La sanzione ridotta a solo 0,20% del tributo per ogni giorno di ritardo, infatti, comporta che l’importo della sanzione stessa cresce dello 0,20% per ogni giorno fino ad arrivare al quindicesimo giorno, quando scatta il ravvedimento breve.

Il ravvedimento breve e lungo

Con il nuovo sistema introdotto dalla Manovra, dal quindicesimo e fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento del tributo, il contribuente potrà sanare i tributi ancora dovuti e scaduti attraverso il ravvedimento breve, che consiste, a norma dell’art. 13, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 472/97, nell’applicazione di una “sanzione ridotta ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto”. Si tratta del 3%, vale a dire un decimo della sanzione ordinaria del 30%, oltre gli interessi legali, sempre nella misura dell’1,50% calcolato su ogni giorno di ritardo.

Passati i trenta giorni dalla scadenza del termine per il versamento, al contribuente non resta che utilizzare il ravvedimento lungo, che è utilizzabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso (nel caso di versamenti dovuti da Unico 2011, entro il termine per la presentazione dell’Unico 2012), oppure entro un anno dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista la presentazione della dichiarazione periodica. Nel caso del ravvedimento lungo, si applica una “sanzione ridotta ad un ottavo del minimo”. Si tratta del 3,75% oltre gli interessi legali.

La sanzione ordinaria. E’ prevista dall’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 471/97 che prevede che “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.

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