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Pagamento imposte dell’Unico 2011: da oggi col ravvedimento sprint

Scaduto il 5 agosto il termine per il versamento delle imposte da Unico 2011 con la maggiorazione dello 0,40%. In aiuto dei contribuenti che non hanno pagato il nuovo ravvedimento sprint voluto dalla Manovra correttiva. Fino al 19 agosto.
A cura di Antonio Barbato
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ravvedimento per le imposte dell'Unico 2011

Per il Fisco sicuramente non è tempo di vacanze, per i contribuenti invece ancora una occasione per ravvedersi nei pagamenti omessi ed evitare le sanzioni. E’ scaduto il 5 agosto, il termine per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, delle imposte dovute a seguito della presentazione del modello Unico 2011. come ad esempio l’Irpef e le addizionali regionali e comunali.

Si tratta del pagamento del saldo per l’anno 2010 e dell’acconto per il 2011 dell’Irpef. La stessa scadenza anche per i contribuenti minimi che versano l’imposta sostitutiva del 20%, per la prima rata di acconto della cedolare secca, nel caso il contribuente persona fisica ne abbia scelto il regime, per il versamento rateizzato del saldo Iva normalmente dovuto entro il 16 marzo. Scaduto anche il termine per pagare l’Iva dovuta per l’adeguamento agli studi di settore, sempre con la maggiorazione dello 0,40%.

Il ravvedimento sprint fino al 19 agosto

La Manovra correttiva del 2011, il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con la legge n. 111/11 ha introdotto un nuovo ravvedimento operoso, il ravvedimento sprint. Grazie a questa nuova agevolazione nei versamenti, i contribuenti che non hanno fatto in tempo a versare le imposte hanno un ulteriore periodo di tempo per effettuare i pagamenti con una sanzione ridotta, oltre gli interessi.

Il ravvedimento sprint, che ora precede il ravvedimento breve ed il ravvedimento lungo, permette ai contribuenti di pagare le imposte dovute e scadute, con un ritardo non superiore a quindici giorni, con una sanzione dello 0,20% per ogni giorno di ritardo (la sanzione ordinaria è del 30%). Passati i 15 giorni si applicherà il ravvedimento successivo, quello breve, che comporta una sanzione ridotta del 3%.

Si tratta, quindi, di una riduzione della sanzione che è riservata al contribuente che rimedia con pochi giorni di ritardo all’omissione. E la misura della sanzione cresce col passare dei giorni e fino ad un massimo di 15 giorni.

Ne consegue che dal 6 agosto e fino al 19 agosto 2011, i contribuenti che hanno omesso il versamento delle somme dovute dalla presentazione del modello Unico 2011, potranno beneficiare della sanzione ridotta allo 0,20% per ogni giorno di ritardo, oltre al versamento degli interessi al tasso annuo dell’1,5%.

Esempio di calcolo: Un contribuente che deve versare 1000 euro di saldo Irpef, compreso la maggiorazione dello 0,40%,  ed effettua il versamento delle imposte il giorno giovedì 11 agosto, ha effettuato il pagamento con 6 giorni ritardo. La sanzione sarà dello 0,20% per ogni giorno di ritardo, quindi dell’1,20%. A cui vanno aggiunti gli interessi, sempre per 6 giorni.

Il versamento in F24 ed i codici tributo

Seguendo l’esempio di cui sopra, il contribuente dovrà quindi pagare 1000 euro, più l’1,20% di sanzione da ravvedimento sprint, più gli interessi legali calcolati con il tasso annuo dell’1,5% per 6 giorni. Nel modello F23 il contribuente dovrà compilare la sezione riservata all’Erario in questo modo:

  • 1.000 euro con codice tributo 4001 relativo al saldo Irpef dell’anno 2010;
  • 12 euro di sanzione con ravvedimento sprint, per 6 giorni di ritardo (1,20% di 1.000 euro);
  • 0,25 euro di interessi legali per i 6 giorni di ritardo, calcolati all’1,5% annuo.
  • Totale da pagare sarà di 1.012,25 euro.
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