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La rateizzazione delle imposte da Unico: la guida ai versamenti

I contribuenti devono versare l’Irpef e le altre imposte calcolate con il modello Unico. Il pagamento può essere effettuato anche a rate, con maggiorazioni e interessi annui del 4%. Vediamo il calcolo e le scadenze.
A cura di Antonio Barbato
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rateizzazione imposte modello unico

I contribuenti devono presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi ed effettuare il versamento delle imposte dovute (Irpef, Addizionali comunali e regionali). La dichiarazione può essere presentata attraverso il modello 730 oppure il modello Unico. Per i titolari di partita Iva è obbligatorio presentare il modello Unico.

A seguito dell’elaborazione e presentazione del modello Unico, il contribuente deve effettuare il pagamento tramite il modello F24 delle imposte eventualmente dovute. Per adempiere a tale obbligo tributario è possibile effettuare un pagamento in unica soluzione oppure utilizzare la rateizzazione delle imposte.

Infatti, le somme dovute a titolo di imposta, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Unico (Irpef, Addizionali regionali e comunali, saldo IVA ecc) possono essere rateizzate, cioè versate con rate mensili, ad eccezione dell’acconto di novembre. La rateizzazione può essere effettuata sia su tutti gli importi, che sul singolo importo. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in una unica soluzione il saldo, oppure il contrario.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi del 4% annuo, i quali non devono essere cumulati all’imposta, ma versati separatamente con apposito codice tributo. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Compilazione F24 con le rate

Il pagamento di ogni singola rata deve avvenire col modello F24 sul quale devono essere inseriti i dati della rateizzazione nello spazio “Rateizzazione/Regione/Provincia” della sezione Erario, con il relativo importo della singola rata.

Interessi versati separatamente. Sugli importi rateizzati, sono dovuti anche gli interessi nella misura del 4% annuo, che vanno calcolati con il metodo commerciale (360 giorni all’anno) e tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo alla scadenza della prima rata fino alla scadenza della seconda. Gli interessi non devono essere cumulati, ma devono essere versati separatamente.

Rate e calcolo interessi per il 2011

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2011, ovvero entro il 18 luglio 2011 (il 16 luglio è sabato e il 17 luglio è domenica) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2011 con l’applicazione degli interessi dello 0,16 per cento ovvero entro il 1 agosto 2011 (il 31 luglio è domenica) con l’applicazione degli interessi dello 0,14 per cento. Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento (es. terza rata entro l’1 agosto con l’applicazione degli interessi dello 0,49 per cento ovvero entro il 31 agosto con l’applicazione degli interessi dello 0,47 per cento. Si ricorda che va maggiorato l’importo della rata dello 0,40 per cento in caso di versamento entro il 31 agosto in luogo dell’1 agosto).

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2011, ovvero entro il 18 luglio 2011 (il 16 luglio è sabato e il 17 luglio è domenica) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

La seconda rata deve essere versata entro il 18 luglio 2011 (il 16 luglio è sabato e il 17 luglio è domenica) con l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento ovvero entro il 16 agosto 2011 con l’applicazione degli interessi dello 0,31 per cento. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento (es. terza rata entro 16 agosto con l’applicazione degli interessi dello 0,66 per cento ovvero entro il 16 settembre con l’applicazione degli interessi dello 0,64 per cento. Si ricorda che va maggiorato l’importo della rata dello 0,40 per cento in caso di versamento entro il 16 settembre in luogo del 16 agosto).

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