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Guida sull’ICI: calcolo, scadenza e versamenti dell’imposta comunale

Ogni anno i possessori di immobili, aree edificabili e terreni agricoli devono pagare l’ICI. Sull’abitazione principale, la prima casa, c’è l’esenzione. Vediamo come si calcola l’imposta e le scadenze per i versamenti.
A cura di Antonio Barbato
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imposta comunale

L’imposta comunale sugli immobili, meglio nota come ICI, è un tributo che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli e sulle aree edificabili presenti in Italia. Si tratta di una imposta che non è progressiva come ad esempio l’Irpef, ma che grava in maniera fissa, sulla base della percentuale fissa decisa dal Comune dove è ubicato il fabbricato o il terreno.

Il presupposto dell’imposta ICI è il possesso, a titolo di proprietà ma anche usufrutto, uso o abitazione, di un immobili in un fabbricato, iscritto nel catasto fabbricati, di un terreno agricolo adibito alle attività dell’art. 2135 del codice civile (coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse) o di un area edificabile (area a scopo edificatorio).

Il soggetto passivo dell’imposta ICI è il proprietario dell’immobile o il titolare di un diritto reale di usufrutto, di un uso su un immobile, il titolare di un’abitazione, di un enfiteusi, di una superficie, di una superficie, il concessionario dei stabilimenti balneari.

Il periodo di imposta è invece dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E l’imposta è dovuta per il periodo dell’anno in cui si è avuto il possesso. Nel caso di un periodo inferiore all’anno, l’imposta deve essere proporzionalmente ridotta, includendo i mesi con almeno 15 giorni di possesso.

Esenzione ICI sull’abitazione principale e sulle pertinenze. Dal 2008, l’imposta comunale sugli immobili è stata abolita per la prima casa e per le pertinenze, in precedenza c’era l’applicazione della detrazione aggiuntiva. Sono altresì esenti anche le abitazioni equiparate dai Comuni alle abitazioni principali. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

ICI da pagare sulla seconda casa. Resta da pagare l’ICI per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, le ville della categoria A/8, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico della categoria A/9 e le abitazioni signorili della categoria A/1.

Calcolo ICI

Per calcolare l’imposta è necessario ricavare la base imponibile, che si calcola partendo dalla rendita catastale, determinata dall’Agenzie del Territorio competente, con rivalutazione del 5%.

Per ottenere la base imponibile per il calcolo dell’ICI è necessario moltiplicare la rendita catastale rivalutata per i seguenti moltiplicatori predefiniti:

  • Per 100 per gli immobili appartenenti al gruppo A e C (abitazioni, magazzini, laboratori);
  • Per 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B (scuole, ospedali biblioteche);
  • Per 50 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 (uffici e studi privati) e al gruppo D (alberghi, banche, ecc.);
  • Per 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1 (negozi e botteghe).

Esempio di calcolo della base imponibile: abitazione civile con rendita pari a 600 euro. Il calcolo sarà 600 x 1,05 x 100 = 63.000 euro. Ufficio con rendita catastale pari a 700 euro. Il calcolo sarà 600 x 1,05 x 50 = 31.500 euro.

Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio. Il Comune può determinare dei valori minimi. Per i terreni il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un coefficiente moltiplicatore pari a 75.

Alla base imponibile va applicata la percentuale fissa stabilita ogni anno dal Comune di appartenenza, che normalmente è stabilita in millesimi. E sul risultato del calcolo vanno applicate anche le eventuali detrazioni deliberate dal Comune.

Scadenza e modalità di versamento

Il Decreto Legge 223 del 2006 ha stabilito che la scadenza per il versamento dell’ICI è in due soluzioni:

  • Entro il 16 giugno si versa il 50% dell’imposta dovuta;
  • Entro il 16 dicembre si versa il saldo al netto dell’acconto versato (il restante 50%);

Alcuni comuni poi consentono di effettuare un versamento unico e complessivo direttamente alla scadenza della seconda rata, entro il 16 dicembre. Analoga possibilità è concessa alle persone non residenti in Italia, ma con l’applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento, calcolati dalla data di scadenza per il versamento dell’acconto (16 giugno).

Per quanto riguarda le modalità di versamento, per il contribuente è possibile effettuare il pagamento dell’ICI tramite degli appositi bollettini di conto corrente (ogni Comune indica il proprio numero di c/c) oppure tramite il modello F24.

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