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Acconto ICI 2011: scade il 16 giugno il termine per il versamento

Arriva la prima scadenza per i contribuenti che devono pagare l’ICI: il 16 giugno 2011 scade il versamento dell’acconto. Il pagamento tramite bollettino di c/c postale o modello F24, anche con compensazione.
A cura di Antonio Barbato
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imposta comunale sugli immobili

Con l’arrivo del mese di giugno, i contribuenti italiani sono alle prese con il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, la cosiddetta ICI. Si tratta di una imposta che grava sui proprietari di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli, e su coloro godono dei diritti reali sugli immobili (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi).

Dal 2008, l’ICI non grava più sugli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze (es. box auto), pertanto il contribuente non paga più l’ICI sulla sua prima casa.

L’imposta invece va pagata per la seconda casa e per i possessori di una prima casa di lusso, cioè gli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ville e dimore storiche, case di prestigio, ecc.). Per queste abitazioni, c’è l’obbligo del pagamento dell’ICI ma anche la possibilità di fruire della detrazione di 103,29 euro, sul calcolo dell’ICI effettuato moltiplicando la base imponibile per l’aliquota stabilita dal Comune annualmente.

Per i contribuenti che devono versare l’ICI per l’anno 2011,  scade il 16 giugno del 2011 il versamento della prima rata di acconto del 50% dell’imposta ICI 2011 calcolata. Il pagamento del saldo è invece previsto entro il 16 dicembre 2011 (il restante 50%).

La scadenza del 16 giugno 2011 può essere non obbligatoria per alcuni contribuenti: è il caso dei comuni che consentono il versamento unico e complessivo direttamente entro il 16 dicembre 2011 (quindi sia acconto che saldo).

Per il calcolo dell’imposta ICI da pagare è necessario rivalutare del 5% la rendita catastale ed ottenere la base imponibile attraverso i moltiplicatori. Sulla base imponibile va poi applicata l’aliquota stabilita annualmente dal Comune.

Modalità di pagamento dell’acconto ICI 2011

Per il pagamento dell’acconto ICI 2011 il contribuente può optare per il pagamento tramite il bollettino di conto corrente postale, acquisendo nella delibera comunale il numero di c/c indicato dal Comune di appartenenza dell’immobile (o il numero di c/c del concessionario al quale si è affidato il Comune per la riscossione).

Una ulteriore modalità di versamento dell’acconto ICI 2011 è quella attraverso il modello F24. In questo caso il contribuente può compensare eventuali crediti d’imposta (es. Irpef) con il debito per l’acconto ICI.

Il pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se superiore (es. 14,49 è 14 euro, mentre 14,50 è 15 euro).

I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’ICI in F24 sono:

  • codice 3901 per l’ICI per l’abitazione principale;
  • codice 3902 per l’ICI per i terreni agricoli;
  • codice 3903 per l’ICI per le aree fabbricabili;
  • codice 3904 per l’ICI per gli altri fabbricati;
  • codice 3906 per gli interessi ICI;
  • codice 3907 per le sanzioni ICI.

Compensazione ICI nell’F24. Come già accennato, i contribuenti utilizzando il modello F24, anche per versamenti su più immobili posseduti, possono effettuare la compensazione dell’ICI con i crediti risultati dalla dichiarazione dei redditi presentata, modello 730 o modello Unico. Sono compensabili i crediti per l’Irpef, per gli addizionali Irpef, l’IVA, l’Ires. Sono invece escluse le compensazioni riguardanti i crediti relativi a tributi degli enti locali.

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