Reddito di cittadinanza: calcolo del reddito familiare e dei limiti per ogni famiglia
Uno dei requisiti più importanti per poter beneficiare del reddito di cittadinanza è avere un reddito familiare che rientri nei limiti. E gli stessi limiti non sono fissi ma dipendono dalla scala di equivalenza, che fa aumentare il limite di reddito. Il calcolo del reddito familiare ai fini Rdc va effettuato secondo quanto previsto dal comma 6, dell’art. 2, del Decreto Legge n. 4 del 2019 e tale reddito deve rientrare nei limiti di reddito previsti dal punto 4) lettera b, dell'art. 2.
Occorre quindi capire da un lato nel reddito familiare Rdc quali sono i redditi inclusi o esclusi e quindi come si calcola il reddito familiare per il diritto al Reddito di cittadinanza e dall'altro lato confrontare il reddito familiare con il limite di reddito previsto in base alla composizione del nucleo familiare richiedente (scala di equivalenza Rdc).
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE, nella quale sia presente il richiedente il Rdc, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda.
Ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc si considerano idonee le attestazioni ISEE ordinaria e corrente.
Vediamo ora una panoramica sul calcolo dei limiti di reddito previsti dai requisiti reddituali e patrimoniali della normativa sul reddito di cittadinanza e quali sono i redditi inclusi o esclusi, ivi compreso i trattamenti assistenziali, nel calcolo del reddito familiare ai fini Rdc.
- 1Requisiti per Reddito di cittadinanza
- 2Calcolo del limite di reddito familiare per il diritto al Rdc
- 3Normativa calcolo reddito familiare ai fini Rdc
- 4Reddito familiare per Reddito di cittadinanza e attestazione ISEE
- 5Elenco redditi inclusi nel calcolo reddito familiare Rdc
- 6Trattamenti assistenziali e reddito familiare
- 7Esempi di calcolo reddito familiare
- 8Reddito e requisiti per il mantenimento del Rdc
- 9La verifica dei requisiti è di competenza Inps
- 10Sanzioni penali per il richiedente
Requisiti per Reddito di cittadinanza
I requisiti per accedere e godere del Reddito di Cittadinanza sono stringenti e devono essere mantenuti per tutta la durata del beneficio. Nello specifico si tratta di requisiti di residenza e soggiorno, requisiti reddituali e patrimoniali e requisiti di possesso beni.
Oltre ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il nucleo familiare di appartenenza del beneficiario deve possedere i seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- Valore ISEE inferiore a 9.360 euro annui;
- Patrimonio immobiliare in Italia e all'Estero (diverso dalla prima casa) di valore non superiore a 30.000 euro;
- Patrimonio mobiliare inferiore a una soglia di 6.000 euro per una persona singola, aumentata di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Il livello massimo è aumentato di 5.000 euro per ogni componente disabile presente nel nucleo familiare;
- Reddito familiare come dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE inferiore ad una soglia minima di 6.000 euro annui moltiplicata per una scala di equivalenza. Tale soglia minima è aumentata a 7.560 euro per chi ha diritto alla Pensione di Cittadinanza e a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare viva in una casa in affitto.
- Nessun componente deve essere intestatario di auto acquistate nei sei mesi precedenti alla richiesta, di prima immatricolazione, oppure di auto con cilindrata superiore a 1.600 cc o moto di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni precedenti. Sono escluse le auto e le moto per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore dei disabili;
- Nessun componente deve essere intestatario di navi e imbarcazioni sportive.
Calcolo del limite di reddito familiare per il diritto al Rdc
Il limite di reddito familiare, oltre il quale non si ha diritto al Reddito di cittadinanza, quindi varia in base alla composizione del nucleo familiare e segue la scala di equivalenza che è indicata al comma 4 dell'art. 2 del D. L. n. 4/2019.
Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del Rdc/Pdc, è pari:
- ad 1 per il primo componente del nucleo familiare;
- ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ISEE.
Quindi il limite di reddito di 6.000 euro del Reddito familiare come dichiarato nella DSU, va inteso per il familiare richiedente, poi bisogna aggiungere gli altri familiari componenti il nucleo familiare, aggiornando la scala di equivalenza come moltiplicatore.
I limiti di reddito per il diritto al Rdc sono quindi i seguenti:
- 1 adulto, scala di equivalenza 1, limite di reddito di 6.000,00 €;
- 1 adulto e 1 minore, scala di equivalenza 1,2, limite di reddito di 7.200,00 €;
- 2 adulti, scala di equivalenza 1,4, limite di reddito di 8.400,00 €;
- 2 adulti e 1 minore, scala di equivalenza 1,6, limite di reddito di 9.600,00 €;
- 2 adulti e 2 minore, scala di equivalenza 1,8, limite di redditi di 10.800,00 €;
- 2 adulti e 3 minore, scala di equivalenza 2, limite di reddito di 12.000,00 €;
- 3 adulti e 2 minore, scala di equivalenza 2,1, limite di reddito di 12.600,00 €;
- 4 adulti, scala di equivalenza 2,1, limite di reddito di 12.600,00 €;
- 4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente, scala di equivalenza 2,2, limite di reddito di 13.200,00 €.
Se il nucleo familiare risiede in un abitazione in locazione, il limite di reddito è almeno 9.360 euro.
Esempio 1: nucleo familiare di 3 componenti (2 maggiorenni e 1 minorenne) in abitazione non in locazione, la s.e. è pari a 1,6. Conseguentemente, il valore massimo di reddito familiare per poter accedere al Rdc è pari a 9.600 euro ed è ottenuto moltiplicando la soglia pari a 6.000 euro per il predetto parametro della s.e.: 6.000*1,6=9.600 euro.
Esempio 2: nucleo familiare di 2 soggetti di età pari o superiore a 67 anni, in abitazione non in locazione, il paramento della s.e. è pari a 1,4. Il valore massimo di reddito familiare per poter accedere alla Pdc è pari a 10.584 euro ed è ottenuto moltiplicando la soglia pari a 7.560 euro per il predetto parametro della s.e.: 7.560*1,4=10.584 euro.
Esempio 3: In caso di residenza in abitazioni in locazione, per un nucleo familiare di 2 soggetti maggiorenni, s.e. 1,4, il valore massimo di reddito familiare per accedere al Rdc/Pdc è pari a 13.104 euro, ottenuto moltiplicando la soglia pari a 9.360 euro per la predetta s.e. 9.360*1,4=13.104 euro
Chiarito come funzionano i limiti di reddito per il diritto al Reddito di cittadinanza, entriamo nel merito su come si calcola il reddito familiare effettivo del richiedente del Reddito di cittadinanza, che poi confrontato con i limiti di reddito di cui sopra, dà diritto o meno al Rdc.
Normativa calcolo reddito familiare ai fini Rdc
Il citato comma 6 dell’art. 2 del Decreto Legge n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26/2019, ossia il Decreto istitutivo del Reddito di cittadinanza prevede ciò:
"6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi" (esempio indennità di accompagnamento).
Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano:
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati,
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi,
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute,
- ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (si tratta del bonus per nascita o adozione figli).
I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste".
Reddito familiare per Reddito di cittadinanza e attestazione ISEE
La circolare Inps n. 100 del 5 luglio 2019 chiarisce che il "il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE, posto che per la determinazione del reddito familiare l’articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 4/2019, richiama esclusivamente l’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013.
Il mancato rinvio anche ai commi 3 e 4 del citato articolo comporta che la base di partenza per il calcolo del reddito familiare sia data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell’ISR (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.), senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell’ambito dell’ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 4/2019, al valore dell’indicatore ISEE per l'accesso al Rdc sono sottratti gli importi, rapportati al corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’attestazione ISEE, eventualmente inclusi nell'ISEE, relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
Elenco redditi inclusi nel calcolo reddito familiare Rdc
Leggendo la normativa si evince il richiamo alla finalità di calcolo del reddito familiare. Il calcolo serve appunto per il requisito reddituale per ottenere il Rdc, ossia per calcolare se la famiglia rispetta questo requisito:
"4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE".
Si tratta dei limiti di reddito già descritti in precedenza.
Il calcolo del reddito familiare va effettuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
"2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo.
A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.
Il reddito complessivo ai fini Irpef è la somma di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare, poi dichiarati singolarmente o in maniera congiunta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (es. modello 730), se dovuta, o certificati nel modello di Certificazione Unica (ex CUD). I redditi soggetti a imposta sostitutiva sono ad esempio i redditi derivanti dal regime forfettario.
Trattamenti assistenziali e reddito familiare
Coordinando l'elenco dei redditi inclusi ai fini ISEE appena descritto e la normativa sul Reddito di cittadinanza, va sottolineato che il reddito familiare ai fini Rdc è al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi (ad esempio l'indennità di accompagnamento).
La circolare Inps n. 43 del 20 marzo 2019 fa riferimento al Regolamento ministeriale n. 206 del 2016 ed il Casellario dell'assistenza. Ed indica i trattamenti assistenziali che vanno inclusi nel calcolo del reddito familiare ai fini del Rdc: "Alla luce delle esclusioni previste dalla norma, i trattamenti in corso di godimento da sommare in automatico al reddito familiare ai fini Rdc/Pdc sono individuati dai codici da A1.01 a A1.04 della Tabella 1 del suddetto Regolamento".
Si tratta dei seguenti trattamenti assistenziali inclusi nel reddito familiare per Rdc:
- Assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni;
- Assegno Maternità erogato dai Comuni;
- Carta Acquisti;
- Contributi economici a integrazione del reddito familiare
Nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano, quindi sono invece esclusi dal calcolo del reddito familiare ai fini Reddito di cittadinanza:
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014.
Esempi di calcolo reddito familiare
La circolare Inps n. 100 del 5 luglio 2019 indica due esempi di calcolo del reddito familiare.
Esempio: nucleo familiare composto da 4 componenti con s.e. Rdc pari a 1,8 (due adulti e due minorenni). Il nucleo familiare ha esclusivamente un reddito da lavoro dipendente pari a 15.000 euro (da assumere al lordo della detrazione per lavoro dipendente pari al 20% con un massimo di 3.000 euro). In assenza di canone di locazione e patrimonio, il valore ISEE è pari
a 4.878,04 euro (con s.e. ISEE pari a 2,46).
Il reddito familiare ai fini Rdc si calcola partendo dal reddito complessivo IRPEF desumibile dal quadro FC 8, sez. II, della DSU, preso al lordo
della predetta deduzione per reddito da lavoro dipendente. Non si deve invece tenere conto dell’importo della prima riga dell’attestazione ISEE denominata “Somma dei redditi dei componenti del nucleo” poiché tale importo è al netto della franchigia per lavoro dipendente.
Nell’ipotesi la soglia Rdc per il nucleo in riferimento è pari a 10.800 euro (6.000 x 1.8) e pertanto il beneficio del Reddito di cittadinanza non spetta.
Reddito e requisiti per il mantenimento del Rdc
La circolare Inps n. 43 del 20 marzo 2019, nell'affrontare i requisiti reddituali e patrimoniali per il diritto al Reddito di cittadinanza da parte del nucleo familiare del richiedente, tratta anche l'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Reddito di cittadinanza.
La circolare prevede che "Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, inoltre, al valore dell'ISEE è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all’attestazione ISEE".
Nella sostanza, siccome l'attestazione ISEE include il reddito di cittadinanza percepito, esso va escluso dal calcolo ai fini della verifica reddituale per il diritto al mantenimento del Rdc stesso.
La verifica dei requisiti è di competenza Inps
L’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019 definisce, inoltre, le modalità di concessione del beneficio e le relative competenze nella verifica dei requisiti di accesso.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi successivi alla trasmissione della domanda all’Istituto, il
possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.
In ogni caso, il riconoscimento da parte dell’Istituto avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione all’INPS della domanda.
In particolare, i requisiti economici di accesso al Rdc (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4/2019) si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione ISEE, in vigore al momento di presentazione della domanda, e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU.
Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.
La verifica dei predetti requisiti economici è a carico esclusivo dell’INPS. Gli altri requisiti, autocertificati in domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi, anche in sede di controllo successivo ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, attivato su iniziativa dell’Istituto.
In tal caso, l'erogazione del beneficio è revocata a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione, salvo il recupero delle prestazioni indebitamente percepite.
In caso di dichiarazioni mendaci sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto istitutivo del Rdc.
Sanzioni penali per il richiedente
Il reddito di cittadinanza spetta in caso di domanda. Nella stessa il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti. La normativa sul Reddito di cittadinanza prevede sanzioni penali all'art. 7 del Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni nella legge 26/2019, quindi occorre prestare particolare attenzione.
Il comma 1 dell'art. 7 stabilisce che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3 (sarebbe il Rdc), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni".
Il comma 2 stabilisce che "L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni".