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Reddito di cittadinanza: famiglia con disabili, offerta congrua entro 100 km

Durante il periodo di percezione del reddito di cittadinanza di 18 mesi continuativi e durante il periodo di rinnovo del Rdc per ulteriori 18 mesi le famiglie con componenti con disabilità hanno l’obbligo di accettare offerte di lavoro entro i 100 km, perché ritenute congrua offerta di lavoro. Nei primi 18 mesi di Rdc l’obbligo è di accettare almeno una di tre offerte, in caso di rinnovo la prima offerta congrua. Vediamo la normativa sul Rdc sull’offerta congrua di lavoro.
A cura di Antonio Barbato
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La normativa sul Reddito di cittadinanza prevede una durata di 18 mesi continuativi e poi scatta il diritto al rinnovo del reddito di cittadinanza per ulteriori 18 mesi, se in possesso dei requisiti. Con il rinnovo del Rdc cambia l'obbligo di accettare un'offerta congrua di lavoro, pena decadenza del beneficio, ma non per le famiglie con componenti per disabilità.

Per tutta la durata di percezione del Rdc, per le famiglie con disabili l'offerta congrua è l'offerta di lavoro distante entro 100 km dalla residenza del beneficiario. L'obbligo per loro è di accettare almeno una delle tre offerte nei primi 18 mesi di Rdc e la prima offerta utile durante il rinnovo del Rdc.

Per le famiglie senza componenti con disabilità l'offerta congrua cambia in base al periodo di percezione del Rdc. Si va infatti  dall'obbligo di accettare una di tre offerte (nei primi 12 mesi entro 100 km la prima offerta, entro 250 km la seconda offerta o in tutta Italia la terza offerta; dopo 12 mesi, la prima offerta entro 250 km e la seconda in tutta Italia) all'obbligo di accettare la prima offerta di lavoro in Italia, previsto nei 18 mesi di rinnovo del Rdc.

Il reddito di cittadinanza è stato introdotto ad aprile 2019 e per molte famiglie è scattato il diritto alla domanda per il rinnovo del reddito di cittadinanza.

Secondo la normativa, il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 (requisiti del Reddito di cittadinanza) e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.

Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

Il Decreto Legge n. 4 del 2019 che ha istituto il Reddito di cittadinanza condiziona il diritto alla percezione del Rdc ad alcuni obblighi. 

Tra gli obblighi, oltre a quello di effettuare una ricerca del lavoro attiva, sostenere colloqui, prove di selezione e tra gli obblighi vi è l'obbligo di accettare una offerta congrua di lavoro. Nel caso dei primi 18 mesi continuativi di percezione del Reddito di cittadinanza, l’obbligo di accettare “almeno una di tre offerte congrue di lavoro”, nel caso di rinnovo tale obbligo diventa quello di accettare “la prima offerta utile”.

Ma per le famiglie con disabili la normativa prevede una deroga specifica.

Si applica la lettera d) del comma 9 dell'art. 5 del Decreto Legge n. 4/2019, ossia che: "esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario".

Nella sostanza, riportando il testo integrale dell'articolo, alle famiglie con componenti con disabilità di applica per i 18 mesi del Rdc ed i successivi 18 mesi di rinnovo del Rdc sempre ed unicamente la lettera d) e non le lettere a), b) e c), che sono le seguenti:

a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.

Per le famiglie con componenti disabili quindi l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.

Nei primi 18 mesi di percezione del Rdc, la famiglia deve accettare almeno una delle tre offerte pervenute entro i 100 km, mentre durante il rinnovo del reddito di cittadinanza, la famiglia deve accettare la prima offerta di lavoro pervenuta entro i 100 km dalla residenza.

Qualsiasi offerta di lavoro pervenuta che supera la distanza di 100 km dalla residenza del beneficiario, se nel nucleo familiare del richiedente vi è un componente con disabilità, viene ritenuta non congrua.

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