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Reddito di cittadinanza e figli minori: deroghe sull’offerta congrua di lavoro

La normativa sul reddito di cittadinanza obbliga le famiglie ad accettare offerte di lavoro congrue, pena decadenza del Rdc. Nel caso delle famiglie con figli minori, esiste una deroga che consente di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue nei primi 18 mesi (entro 100 km la prima, entro 250 km la seconda e la terza); una sola offerta di lavoro ma entro 250 km in caso di rinnovo e nei primi 6 mesi; solo dopo 24 mesi è obbligatorio accettare l’offerta di lavoro proveniente ovunque in Italia.
A cura di Antonio Barbato
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Rinnovo Rdc, famiglie con figli e offerta congrua

La normativa prevede che il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro, ossia le famiglie beneficiare devono accettare offerte congrue di lavoro pervenute. Il reddito di cittadinanza percepito dalla famiglia con figli minori comporta minori obblighi riguardo l'accettazione dell'offerte congrua di lavoro.

Nei primi 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, come tutte le famiglie, anche la famiglia con minori ha l'obbligo di accettare una delle tre offerte congrue di lavoro eventualmente pervenute, che però nel caso della presenza di figli minori è sostanzialmente collocata ad un determinato numero di km dalla residenza del beneficario.

In caso di rinnovo del Rdc per le famiglie con minori scatta l'obbligo di accettare la prima offerta congrua di lavoro, che nei primi 24 mesi di percezione del beneficio, ossia nei 18 mesi della prima richiesta più 6 mesi durante il rinnovo del reddito di cittadinanza, è entro 250 km dalla residenza, mentre nei successivi mesi, quindi solo dopo 2 anni di percezione di Rdc, è una offerta di lavoro proveniente da tutta Italia.

Districarsi nelle norme previste dal Decreto Legge n. 4 del 2019, il Decreto istitutivo del Reddito di cittadinanza non è semplice, ma tra gli obblighi dei beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre a collaborare per la definizione del Patto per il lavoro, lo svolgere una ricerca attiva del lavoro, sostenere colloqui psicoattitudinali, eventuali prove di selezione, vi è l'obbligo di accettare offerte congrue di lavoro. 

La normativa indica quale è l'offerta congrua di lavoro ed applica una distinzione tra famiglie con minori e senza minori, soprattutto riguardo alla distanza dalla residenza del beneficiario dell'offerta di lavoro pervenuta, ma anche sul numero di offerte di lavoro che è possibile rifiutare senza perdere il diritto al reddito di cittadinanza. 

Confrontiamo gli obblighi delle famiglie con e senza minori.

Offerta congrua per famiglie senza figli minori

Per le famiglie senza figli minori, nei primi 18 mesi di reddito di cittadinanza vige l'obbligo di accettare almeno una di tre offerte congrue così definite:

  • primi 12 mesi, la prima offerta congrua è entro 100 km dalla residenza del beneficiario, la seconda offerta congrua è entro 250 km e la terza offerta congrua è collocata ovunque in tutta Italia;
  • da 13 ai 18 mesi, la prima e la seconda offerta congrua è entro 250 km dalla residenza del beneficiario e la terza offerta di lavoro congrua è ovunque in Italia.

Per le famiglie senza minori, durante i 18 mesi di rinnovo del reddito di cittadinanza, l'offerta congrua che non può essere rifiutata è la prima offerta di lavoro ricevuta ovunque in Italia.

Offerta congrua per famiglie con figli minori

Per le famiglie con minori, la normativa contiene una deroga.

La norma stabilisce alla lettera d-bis) del comma 9 dell'art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 che: "esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso".

La lettera c) riguarda l'obbligo di accettare la prima offerta congrua di lavoro durante il rinnovo del Reddito di cittadinanza e tale offerta è quella che proviene da tutta Italia. Tale lettera non si applica ma per i primi 24 mesi di fruizione.

Per le famiglie con figli minori, durante i 18 mesi di rinnovo del reddito di cittadinanza, l'offerta congrua che non può essere rifiutata non è la prima offerta di lavoro ricevuta in Italia per tutta la durata dei 18 mesi del rinnovo del Rdc.

La norma prevede che la famiglia è esclusa dall'applicazione della lettera c) del comma 9 dell'art. 4 del Decreto Legge n. 4 del 2019 (obbligo di accettare la prima offerta in Italia durante il rinnovo del Rdc), ma resta da applicarsi l'obbligo previsto dalla punto 5) della lettera b) del comma 8 dell'art. 4 che prevede l'obbligo "accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9″.

La norma va coordinata con quanto previsto dalla lettera d-bis) del comma 9 sopra riportata che nella parte finale stabilisce che "Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso".

Ecco il quadro delle offerte congrue per le famiglie con minori.

Nei primi 18 mesi di reddito di cittadinanza, vige l'obbligo di accettare almeno una di tre offerte congrue così definite:

  • primi 12 mesi di fruizione, la prima offerta congrua è entro 100 km, la seconda offerta congrua è entro 250 km e la terza offerta congrua è sempre entro 250 km dalla residenza del beneficiario;
  • dai 12 ai 18 mesi di fruizione, la prima, la seconda e la terza offerta congrua è entro 250 km dalla residenza del beneficiario;

Se la famiglia continua a percepire il reddito di cittadinanza si applica la seguente tempistica:

  • dal 19 al 24 mese di fruizione, quindi nel primo periodo di rinnovo del Rdc, obbligo di accettare la prima offerta congrua di lavoro, che, applicando le deroghe della lettera d-bis, è entro 250 km dalla residenza del beneficiario;

dal 25 a 36 mese di fruizione, quindi nel secondo periodo di rinnovo del Rdc, obbligo di accettare la prima offerta congrua di lavoro ed in questo caso, venuta meno l'applicazione della deroga di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'art. 4, si applica la lettera c) del comma 9 dell'art. 4 che prevede che è congrua l'offerta di lavoro ovunque sia collocata nel territorio italiano.

Pertanto, per le famiglie con figli minori, sussistono deroghe importanti alla possibilità di rifiutare offerte di lavoro congrue, ma che dopo 24 mesi è obbligatorio accettare la prima offerta di lavoro pervenuta dal territorio italiano.

Resta inteso che se nei primi 18 mesi di Rdc la famiglia rifiuta le tre offerte di lavoro congrue pervenute, perde il diritto al Rdc, perdita che scatta al rifiuto della prima offerta di lavoro congrua nei casi di rinnovo del Rdc, per ulteriori 18 mesi ad esempio.

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