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Reddito di cittadinanza: il nucleo familiare è la famiglia anagrafica residente

Il nucleo familiare secondo la normativa sul Reddito di cittadinanza è la famiglia anagrafica residente ai fini ISEE. Sono compresi i coniugi separati o divorziati, residenti nella stessa abitazione, ed i figli under 26 anni non conviventi, che siano a carico Irpef dei genitori (fino a 4.000 euro tra 18 e 24 anni e fino a 2.840,51 euro tra 24 e 26 anni), non coniugati e senza figli. Vediamo tutti i casi previsti.
A cura di Antonio Barbato
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Rdc coniugi separati divorziati figli

Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno e dei requisiti patrimoniali e reddituali, nonché di godimento dei beni durevoli. Il RDC spetta al nucleo familiare del richiedente. Il nucleo familiare secondo la normativa del Reddito di cittadinanza è la famiglia anagrafica convivente secondo la definizione ai fini ISEE, ma con alcune particolarità.

Rientra nel nucleo familiare ai fini RDC anche il coniuge separato o divorziato se residente nella stessa abitazione.

Rientra altresì nel nucleo familiare anche il figlio under 26 anni non convivente, se a carico Irpef dei genitori, non ha figli e non è coniugato.

Quale è il nucleo familiare secondo normativa Reddito cittadinanza

La definizione del nucleo familiare del richiedente secondo la normativa sul Reddito di cittadinanza è il comma 5 dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 26/2019:

"Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli".

Nucleo familiare ai fini ISEE per Rdc

Come abbiamo visto, ai fini del reddito di cittadinanza si considera nucleo familiare quello definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 2013 e cioè il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)". Quindi si considera il nucleo familiare come definito ai fini ISEE.

La norma in materia di nucleo familiare ai fini ISEE stabilisce che: “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.

E l'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 dettaglia alcune particolarità rilevanti anche i fini del Reddito di cittadinanza.

Coniugi e nucleo familiare ai fini Rdc

Sia la normativa che definisce il nucleo familiare ai fini ISEE (D.P.C.M. n. 159/2013) che il Decreto Legge che definisce il nucleo familiare ai fini RDC (D. L. n. 4/2019) disciplinano i vari casi relativi al coniuge, vediamoli.

Coniugi con diversa residenza anagrafica

E' stabilito al comma 2 dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, infatti, che "i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare"

In questo caso "la residenza anagrafica è identificata di comune accordo con la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del Reddito di cittadinanza nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare".

La norma continua stabilendo che: “In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge”.

La norma prevede anche i casi in cui la diversa residenza anagrafica costituisce nuclei familiari distinti ai fini ISEE e RDC:

"I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione connsensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo  708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e  successive  modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Coniugi separati o divorziati

Poi scatta la normativa derogatoria che definisce il nucleo familiare ai fini RDC e che prevede, come abbiamo visto, che "i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale".

Figli non convivente e Rdc

La normativa sul Reddito di cittadinanza, come abbiamo visto, prevede che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico Irpef, non è coniugato e non ha figli. 

Il figlio a carico ai fini Irpef è il figlio che ha un reddito imponibile fiscale Irpef inferiore a 2.840,51 euro nelle fascia di età tra i 24 e i 26 anni.

Nella fascia di età tra 18 e 24 anni il limite di reddito è elevato a 4.000 euro annui.

Si parla di imponibile fiscale, non previdenziale ed il riferimento è l'anno d'imposta dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Detto questo, si ricorda che per poter beneficiare del reddito di cittadinanza è l’intero nucleo familiare che deve possedere determinati requisiti e li deve possedere alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Residenza anagrafica figli minorenni. Il figlio minorenne, quindi con un’età inferire ai 18 anni fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Residenza anagrafica figli in affidamento. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Altri componenti familiari

La normativa sul Reddito di cittadinanza prevede specificamente che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Va precisato che i componenti familiari diversi dai coniugi e figli, sono i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. Se tali familiari i sono residenti nella stessa abitazione, rientrano nel nucleo familiare del richiedente del Reddito di cittadinanza.

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