Reddito di inclusione REI 2018: normativa, requisiti, domanda e pagamenti (Carta Rei)
Il reddito di inclusione REI 2018 è una realtà nel nostro Paese e dal 1 luglio 2018 riguarda 2,5 milioni di Italiani. Si tratta di un contributo economico da 188 a 486 euro destinato alle famiglie con un ISEE non superiore a 6 mila euro e ISR non superiore a 3 mila euro che verrà erogato tramite una Carta REI, una carta acquisti rilasciata da Poste Italiane.
Dal 1° luglio 2018 non sono più necessari i requisiti familiari che erano in vigore fino al 30 giugno 2018, non serve più avere in famiglia almeno un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55 per poter accedere al Rei.
Importi REI 2018. L’importo del reddito di inclusione dipende dalla scala di equivalenza (allegato 1 DPCM 159/2013). In ogni caso gli importi in base ai componenti del nucleo familiare avente i requisiti, è il seguente (dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2018):
- 187,50 euro mensili e 2.250 euro annui in caso di un componente beneficiario;
- 294,38 euro mensili e 3.532,50 euro annui in caso di due componenti beneficiari;
- 382,50 euro mensili e 4.590 euro annui in caso di tre componenti beneficiari;
- 461,25 euro mensili e 5.535 euro annui in caso di quattro componenti beneficiari;
- 534,38 euro mensili e 6.412,50 euro annui in caso di cinque componenti beneficiari;
- 539,82 euro mensili e 6.477,80 euro annui in caso di sei o più componenti beneficiari.
Il REI 2018, erogato attraverso la “Carta REI” (una carta acquisti emessa da Poste Italiane Spa), è una misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018. Ma per il quale si potrà presentare domanda al Comune, presentando l’apposito modulo messo a disposizione dall’Inps.
La Carta acquisti REI consente l’acquisto dei generi alimentari previsti dal D. L. n. 112/2008 ma consentirà anche di effettuare prelievi di contante nel limite mensile della metà del beneficio massimo attribuibile. Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, i Comuni trasmettono i dati all’Inps, il quale, in caso di esito positivo dei controlli, riconosce la spettanza del Rei e ne dispone il versamento a favore del beneficiario.
Durata REI. Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) percepite. Oltre a percepire per 18 mesi in maniera continuativa, la famiglia potrà aver diritto, trascorsi almeno 6 mesi da quando ne è cessato il godimento, ad un rinnovo del REI.
In termini di requisiti REI 2018, il reddito di inclusione è destinato alle famiglie che siano in possesso di specifici requisiti di residenza, soggiorno, nonché requisiti relativi la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
Dal 1° luglio 2018 sono stati invece aboliti i requisiti di composizione del nucleo familiare richiedente il beneficio.
- 1Novità reddito di inclusione nella Legge di Bilancio 2018
- 2Normativa REI 2018
- 3Cos’è il Reddito di inclusione (Rei)
- 4Obbligatorio rispettare il progetto personalizzato
- 5Reddito di inclusione (REI) a chi spetta
- 6Requisiti REI 2018
- 7REI 2018: nessuna auto o moto intestata nuova
- 8Importi REI 2018
- 9Decorrenza e durata REI 2018: 18 mesi + 12 mesi
- 10Domanda REI 2018: come ottenere la Carta acquisti
- 11Iter di riconoscimento REI 2018
- 12Come e quando ritirare la Carta REI 2018
- 13Carta REI 2018: prelievo contante massimo
- 14Carta REI 2018: agevolazioni GAS e sconti
- 15REI 2018 e assegni familiari
- 16REI 2018: compatibilità con attività lavorativa
- 17Documentazione ISEE richiesta per REI 2018
Novità reddito di inclusione nella Legge di Bilancio 2018
Prima di affrontare tutta la normativa del reddito di inclusione REI 2018, come fare domanda per avere la “Carta Rei” di Poste Italiane, occorre sapere che è in discussione nell’iter della Legge di Bilancio 2018 un ampliamento dei beneficiari del reddito di inclusione.
L’obiettivo del Governo è l’applicazione generalizzata della misura dal 1 luglio 2018 a tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti economici previsti dal decreto, ossia tutte le famiglie che hanno un ISEE non superiore a 6 mila euro e un ISR non superiore a 3 mila euro.
Non solo, è in discussione anche un aumento dell’importo massimo del contributo fino a 540 euro da luglio 2018.
Chiariti gli aspetti generali del REI 2018, entriamo ora nel merito della misura fornendo agli utenti una guida alla normativa sul REI 2018.
Normativa REI 2018
Il reddito di inclusione, anche detto Rei, è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”. Ma, come appena detto, sarà oggetto di ampliamenti della misura con la Legge di Bilancio 2018.
Nelle more che la normativa sul REI venga ampliata, l’Inps con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017, ha disciplinato il REI 2018 per consentire alle famiglie interessate di presentare l’apposita domanda. Vediamo nel dettaglio tutta la misura.
Cos’è il Reddito di inclusione (Rei)
Come meglio chiarito dall’INPS nella circolare n.172 del 22 novembre 2017, il REI 2018 è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
Si tratta di una misura che ha “carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi) ed all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.
Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da:
a) un beneficio economico;
b) una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto di servizio, di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 150/2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’art. 23 del medesimo decreto legislativo”.
Obbligatorio rispettare il progetto personalizzato
E’ importante sottolineare, ed è importante che le famiglie interessate lo sappiano, che il riconoscimento del REI sarà quindi condizionato alla sottoscrizione di un progetto personalizzato finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa, un progetto che viene costruito in base alle specifiche esigenze del nucleo familiare ed a cui ciascun componente della famiglia deve attenersi.
Le famiglie che non rispettano il progetto personalizzato o il programma di ricerca intensiva di occupazione, subiranno la decurtazione o decadenza dal REI 2018, quindi perdendo il diritto al contributo economico accreditato sulla Carta Rei.
Solo nella fase transitoria (ossi per l’anno 2018), l’Inps potrà disporre il versamento anche prima di aver ricevuto comunicazione della sottoscrizione, la quale dovrà in ogni caso intervenire entro sei mesi da quello di prima erogazione, pena la sua sospensione.
Reddito di inclusione (REI) a chi spetta
L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, stabilisce che il REI 2018 è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti di:
- residenza e soggiorno,
- composizione del nucleo familiare,
- ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
Tuttavia con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 sono stati aboliti i requisiti di composizione del nucleo familiare. Il possesso di tali requisiti non è più richiesto per poter fare domanda per l’accesso al Rei. Si amplia quindi la platea di possibili beneficiari della misura.
Requisiti REI 2018
Per quanto riguarda i requisiti, questi sono diversi tant’è che sono stati divisi in tre macro gruppi identificati in requisiti di residenza e di soggiorno, requisiti familiari, requisiti economici.
Requisiti economici. Per quanto riguarda i requisiti di carattere economico, questi sono stabiliti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo, il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:
- un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- un valore dell’ISRE ai fini REI non superiore ad euro 3.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
- un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest’ultimo caso, si precisa che l’aggiornamento della situazione reddituale, all’atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda.
L’indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi del nucleo le eventuali spese per l’affitto (fino ad un massimo di 7.000 euro annui, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% degli eventuali redditi annui da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3.000 euro). L’ammontare del beneficio economico del ReI viene, quindi, determinato integrando, fino alla soglia corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare, le risorse a disposizione delle famiglie
Requisiti di residenza e di soggiorno. Relativamente ai requisiti di residenza e di soggiorno, l’articolo 3 del decreto legislativo precisa che il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:
- cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
Requisiti familiari. Nonostante in prima battuta fossero stati introdotti requisiti di tipo familiare per poter fare domanda di accesso al Rei, con l’entrata in vigore delle norme della legge di Bilancio 2018, tali requisiti sono stati aboliti, lasciando comunque salvi tutti gli altri.
Quindi dal 1° luglio 2018 saranno abrogati definitivamente tutti i requisiti familiari che prima di tale data erano in vigore in materia di Rei.
Nello specifico, per quanto riguarda i requisiti familiari, al comma 2, dell’articolo 3, era stabilito che, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:
- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
Ai fini del REI si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).
L’INPS con messaggio n. 1972 del 11 maggio 2018, chiarisce che: “L’articolo 1, comma 192, della legge n. 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017”.
Quindi dal 1° luglio i potenziali beneficiari del Rei non devono essere in possesso di nessuno specifico requisito familiare, ma solo dei requisiti economici e di residenza.
Nello stesso messaggio, l’INPS precisa che “atteso che, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della richiesta, l’abrogazione dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare opererà a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018”.
Inoltre con messaggio n. 2120 del 25 maggio 2018 l’INPS, ulteriormente ribadisce che l’abrogazione dei requisiti familiari previsti all’art.3 comma 2, del D.lgs. n. 147/2017 diventerà operativa a partire dalle domande di Rei presentate dal 1° giugno 2018. A partire quindi da tale data possono essere accolte le domande che presentano solo i requisiti di residenza e quelli economici.
Infine, a tale messaggio, l’INPS allega il nuovo modello cartaceo di domanda di accesso al Rei.
Rei incompatibile con Naspi. Va detto che il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Rei domande respinte. Va precisato che le domande di accesso al Rei presentate nel 2018 fino alla data del 31 maggio 2018, in possesso di DSU 2018 e respinte perché il richiedente non era in possesso dei soli requisiti familiari di accesso al Rei saranno sottoposte a riesame di ufficio una volta entrata in vigore la modifica della normativa in oggetto, con verifica di tutti gli altri requisiti alla data del 1° giugno 2018.
REI 2018: nessuna auto o moto intestata nuova
La circolare Inps nel descrivere i requisiti economici precisa che “con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve essere, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:
- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
Importi REI 2018
Come abbiamo già detto, l’importo del reddito di inclusione dipende dalla scala di equivalenza (allegato 1 DPCM 159/2013). In ogni caso gli importi in base ai componenti del nucleo familiare avente i requisiti, è il seguente:
- 187,50 euro mensili e 2.250 euro annui in caso di un componente beneficiario;
- 294,38 euro mensili e 3.532,50 euro annui in caso di due componenti beneficiari;
- 382,50 euro mensili e 4.590 euro annui in caso di tre componenti beneficiari;
- 461,25 euro mensili e 5.535 euro annui in caso di quattro componenti beneficiari;
- 534,38 euro mensili e 6.412,50 euro annui in caso di cinque componenti beneficiari;
- 539,82 euro mensili e 6.477,80 euro annui in caso di sei o più componenti beneficiari.
Rei è esentasse. Il beneficio economico del ReI ha carattere assistenziale, per cui è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3 del DPR n. 601 del 1973.
Riduzione importi REI 2018. Gli importi sono suscettibili di riduzioni in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti. I trattamenti assistenziali considerati sono soggetti all’obbligo di trasmissione al Casellario dell’Assistenza da parte dei singoli enti erogatori, ivi compreso l’Istituto (art. 4, comma 2, del decreto legislativo).
in caso di erogazioni con periodicità diversa da quella mensile, l’ammontare dei trattamenti considerati viene calcolato posteriormente all’erogazione, rapportandolo al numero di mesi cui lo stesso si riferisce.
Rei 2018: pagamento in unica soluzione. Nel caso, invece, di erogazioni in un’unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all’erogazione per un dodicesimo del loro valore.
Decorrenza e durata REI 2018: 18 mesi + 12 mesi
Come già detto, iIl beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) percepite. Oltre a percepire per 18 mesi in maniera continuativa, la famiglia potrà aver diritto, trascorsi almeno 6 mesi da quando ne è cessato il godimento, ad un rinnovo del REI.
In caso di trasformazione del SIA in ReI la durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA.
Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.
Domanda REI 2018: come ottenere la Carta acquisti
La domanda può essere presentata presso il Comune di residenza e/o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni. Nei punti di accesso al REI viene offerta assistenza per la compilazione del modulo di domanda e vengono fornite informazioni, consulenza e orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.
Nuovo modello di domanda per le istanze presentate dal 1° giugno 2018
Il beneficio viene concesso dall'Inps che, con la Circolare n. 172 del 22 novembre 2017 ha messo a disposizione degli operatori le prime istruzioni operative, tra cui il modello REI-COM, da compilarsi nel caso di variazione della situazione lavorativa in corso di erogazione del beneficio. Per sapere di più su quando è necessario compilare il modello REI-COM consulta le slide sul calcolo del beneficio.
Iter di riconoscimento REI 2018
I comuni, anche tramite gli ambiti territoriali cui appartengono, entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, comunicano all’INPS telematicamente le informazioni contenute nel modulo di domanda.
Gli ambiti territoriali verificano l’esistenza dei requisiti, inoltre l’INPS, a sua volta, verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l’accesso al ReI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.
Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall’INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore.
In caso di esito positivo delle verifiche, il ReI è riconosciuto dall’INPS, come detto, a patto che venga sottoscritto un progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del decreto istitutivo, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo.
Il riconoscimento condizionato del beneficio è comunicato dall’INPS agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda di ReI da parte dei Comuni o degli ambiti territoriali.
Il versamento del beneficio sulla Carta Rei è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 1.
Tuttavia in sede di avvio del ReI, per l'anno 2018, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.
Il beneficio è sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione.
Attraverso il servizio online dell'INPS l’interessato, accedendo con le proprie credenziali, può consultare lo stato della propria domanda inviata dal Comune all’INPS.
Come e quando ritirare la Carta REI 2018
Il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI.
Tale carta viene emessa dal concessionario del servizio, ovvero Poste Italiane S.p.a. – Servizio Banco Posta. L’Istituto, al termine della verifica positiva dei requisiti, emetterà contestualmente al provvedimento di accoglimento del ReI la disposizione di emissione della Carta ReI al concessionario. Quest’ultimo invierà al beneficiario apposita comunicazione, tramite lettera, di avvenuta emissione della Carta ReI.
Successivamente, l’interessato dovrà recarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati a rilasciare la Carta ReI, presentando il proprio documento di identità.
Si precisa che il ritiro potrà avvenire anche senza la presentazione della comunicazione di emissione della carta, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Prima di poter utilizzare la Carta ReI il titolare dovrà attendere la ricezione del PIN. In ottemperanza della normativa che regola il settore bancario, il PIN verrà inviato in busta chiusa, presso l’indirizzo di domicilio indicato in domanda.
Carta REI 2018: prelievo contante massimo
La Carta REI consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo.
La Carta REI è inoltre utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti.
Carta REI 2018: agevolazioni GAS e sconti
Alla Carta ReI, inoltre, possono essere associate specifici servizi ed agevolazioni, definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Quindi la carta darà diritto a sconti.
Agevolazioni alle famiglie economicamente svantaggiate. L’articolo 9, comma 11, del decreto legislativo, prevede, inoltre, che le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, che sono state estese ai medesimi soggetti dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, siano attivate in favore dei beneficiari del ReI secondo le stesse modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti.
A questi ultimi è estesa l’agevolazione per la fornitura di gas naturale.
D’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le predette agevolazioni potranno essere richieste, in sede di domanda di ReI, subordinatamente all’adozione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
REI 2018 e assegni familiari
L’Inps nella circolare tratta anche il diritto agli assegni per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni delle famiglie titolari di REI 2017.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto legislativo, i beneficiari del ReI accedono all’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, compilando l’apposita dichiarazione di responsabilità prevista al quadro E della domanda. La compilazione del quadro E equivale alla presentazione della domanda al Comune.
In tal caso, pertanto, il Comune dovrà istruire la richiesta utilizzando le medesime procedure in uso per la domanda di assegno per nuclei familiari con tre o più figli minori attualmente in uso. I nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti per l’accesso all’assegno al nucleo con tre o più figli minori accederanno direttamente alla misura, la cui liquidazione avverrà con le modalità attualmente in vigore.
REI 2018: compatibilità con attività lavorativa
L’articolo 11 del decreto legislativo disciplina la compatibilità del ReI con lo svolgimento di attività lavorativa.
Secondo il dettato della norma, quindi, il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, così come dettagliati nel precedente paragrafo 1.3
I componenti del nucleo percettore del ReI, in caso di variazione della situazione lavorativa, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività.
Tali comunicazioni devono essere veicolate, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, tramite il modello ReI–Com.
A quel punto andrà aggiornato il valore dell’ISEE e dell’ISRE, sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria.
Documentazione ISEE richiesta per REI 2018
Ai fini della verifica dei requisiti economici, sarà presa in considerazione l’attestazione ISEE in corso di validità: se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l’ISEE ordinario o l’ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest’ultimo.
In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori.
Se nell’ISEE ci siano omissioni o difformità, l’Istituto si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.
L’ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio.