Requisiti assegno unico e universale per i figli a carico
I requisiti per l'assegno unico e universale per i figli a carico, prestazione erogata dall'Inps ogni mese, sono requisiti che riguardano la composizione del nucleo familiare e requisiti soggettivi del richiedente l'assegno.
Leggendo attentamente la normativa sull'assegno unico e universale per figli a carico, si evince che l'assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari con figli minorenni a carico e con figli disabili di qualsiasi età.
Può spettare anche ai nuclei familiari che hanno figli maggiorenni under 21, ma solo se viene rispettata dal giovane una delle condizioni previste dalla norma.
In tutti i casi per il diritto all'assegno unico per i figli a carico, il richiedente, che può essere uno dei due genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, o anche il figlio maggiorenne, deve possedere congiuntamente quattro requisiti previsti dalla norma, che sono requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno, possesso di reddito in Italia e in alcuni casi di contratto di lavoro.
Vediamo tutti i requisiti del nucleo familiare e soggettivi del richiedente per il diritto all'assegno unico e universale per i figli a carico.
Requisiti del nucleo familiare
Per beneficiare dell'assegno unico e universale per i figli a carico, che è la prestazione mensile erogata dall'Inps su domanda e che, se spettante, sostituisce l'assegno per il nucleo familiare, il nucleo familiare deve rientrare tra i beneficiari ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021.
L'assegno unico e universale, secondo la norma, "è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Questo vuol dire che l'assegno unico e universale spetta al nucleo familiare se nello stesso sono presenti almeno una delle tre tipologie di figli di cui ai punti a) o b) o c).
Nucleo familiare con figlio minorenne a carico
Dalla lettura della norma si evince che hanno il requisito per richiedere l'assegno unico e universale per i figli a carico, tutti i nuclei familiari che al proprio interno hanno almeno un figlio minorenne a carico.
Si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.
Nucleo familiare con figlio maggiorenne under 21 a carico
La norma consente il diritto all'assegno unico e universale per figli a carico anche ai nuclei familiari che hanno un figlio maggiorenne a carico, fino al compimenti dei 21 anni di età, ma richiede che il giovane sia in possesso di almeno una delle condizioni previste dalla norma.
Il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021, da parte dei figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.
La condizione che il figlio under 21 "frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea" sussiste qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:
- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
- a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).
La condizione che il figlio under 21 "svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui" sussiste, secondo quanto precisato dall'Inps in caso di:
- titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
- o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Va precisato che da una lettura del tenore letterale della norma, lo svolgimento di attività lavorativa può sussistere anche in caso di lavoro autonomo o subordinato di qualsiasi orario (part-time).
La condizione che il figlio under 21 "sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego" è la condizione più semplice da ottenere, ed è tra l'altro completamente opposta a quella precedente.
Il giovane deve aver reso la Dichiarazione di immediata disponibilità a lavoro (DID) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 presso il Centro per l'Impiego di competenza. In quel caso, il giovane risulta disoccupato ed in cerca di un lavoro.
La condizione che il figlio under 21 "svolga il servizio civile universale", è chiaramente rispettata se il giovane svolge tale attività con scelta volontaria.
Nucleo con figlio con disabilità a carico
Accanto ai figli minorenni a carico ed ai figli maggiorenni under 21 a carico che rispecchiano le condizioni di cui sopra, sono sicuramente beneficiari dell'assegno unico e universale per i figli a carico, i nuclei che hanno almeno un "figlio con disabilità a carico, senza limiti di età".
In questo caso non ci sono dubbi. La circolare dell'Inps conferma che "In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d’età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste dal citato articolo 2".
Nucleo con figlio nascituro
L'assegno unico e universale per figli a carico spetta anche al nascituro. L'articolo 2 prevede che spetta non solo per ogni figlio minorenne a carico, ma anche che "per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza".
Il comma 2 dell'art. 2 prevede che l'assegno unico e universale per i figli a carico "spetta, nell'interesse del
figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5".
Ed il successivo comma 3 prevede che "Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno".
Il tenore letterale della norma prevede che l'assegno spetta ai nuovi nati (quindi è necessario che sia avvenuto l'evento della nascita del bambino), ma con decorrenza della misura dal settimo mese di gravidanza.
Pertanto, ai genitori del neonato, che esercitano la responsabilità genitoriale, spetta l'assegno unico e universale per i figli a carico, dal momento della nascita e della registrazione della nascita stessa, ovviamente su presentazione della domanda. La misura viene erogata con decorrenza dal settimo mese di gravidanza al genitore richiedente.
Requisiti soggettivi del richiedente
Il comma 4 dell'art. 6 richiamato prevede che l'assegno unico e universale per i figli a carico "è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale".
Lo stesso comma 2 dell'art. 2 come abbiamo visto stabilisce che la prestazione "spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale".
Il comma 4 dell'art. 6 nella seconda parte stabilisce che "In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare".
Il comma 5 dell'articolo 6 stabilisce che "I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante".
La lettura combinata di queste norme consente di affermare che di regola il richiedente l'assegno è uno dei due genitori, i quali esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo e in mancanza di accordo, il richiedente è il genitore affidatario. E nel caso vi sia il figlio maggiorenne, quest'ultimo può essere a sua volta richiedente.
Questo è importante perché il richiedente, per il diritto all'assegno unico e universale per i figli a carico, deve possedere i requisiti soggettivi, pena la perdita del diritto.
I requisiti soggettivi del richiedente sono previsti dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 230 del 2021, che prevede che l'assegno unico e universale per figli a carico "è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale".
Il richiedente deve possedere tutti i requisiti di cui ai punti da a) a d).
Requisito di cittadinanza
Il requisito di cui al punto a) è un requisito di cittadinanza.
La circolare Inps n. 23/2022 stabilisce che "Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto della direttiva 2011/98/UE (attuata con il D.lgs 4 marzo 2014, n. 40), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (di seguito T.U.), nonché di tutte le ulteriori disposizioni di seguito citate, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D. Lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D. Lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.)".
Requisito di pagamento Imposte sui redditi in Italia
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.
La circolare Inps rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui “soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”.
Al riguardo, la circolare precisa che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” deve essere intesa con riferimento a un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell’art. 10 del TUIR) e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento.
Questo vuol dire che anche gli incapienti rispecchiano il requisito perché hanno comunque una imposta lorda anche e azzerata da oneri deducibili o detrazioni fiscali.
Per quanto riguarda il riferimento all'articolo 2 del TUIR, pagano le imposte in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno, ossia per un periodo di almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) anche non continuativi, sono nel Paese Italiano.
Requisito di residenza e domicilio
Tra i requisiti soggettivi da verificarsi in capo al soggetto richiedente per la prestazione sono ricomprese la residenza e il domicilio al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
La circolare Inps precisa che "La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE".
Requisito di residenza per due anni o contratto di lavoro
Con riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo n. 230/2021, la norma stabilisce l’alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L'Inps stabilisce che il requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.
Affrontata la panoramica completa sui quattro requisiti che il richiedente l'assegno deve possedere congiuntamente, è bene che la famiglia valuti quale dei due genitori può presentare la domanda.
E nel caso del figlio maggiorenne under 21, oltre al requisito di cittadinanza, soggiorno e residenza, deve possedere anche il requisito del pagamento delle imposte in Italia, quindi non può essere disoccupato senza reddito, ma deve comunque avere un reddito non superiore a 8 mila euro.