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Riduzione contributi agricoli per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali

La riduzione dei contributi agricoli per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali è pari al 14,17% nell’anno 2014. Tale riduzione è prevista dalla Legge di Stabilità 2014. A comunicare la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti in agricoltura sono state due circolare Inps e Inail. Alle aziende agricole interessate sarà inviata una lettera di comunicazione con i dati utili per compilare l’F24. Previsto anche il principio dell’andamento infortunistico aziendale per le attività iniziate da oltre un biennio o prima.
A cura di Antonio Barbato
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assicurazione contro infortuni inail

E’ stata definita la percentuale di riduzione dell’importo dei premi e contributi dovuti dai datori di lavoro in agricoltura per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con la circolare Inail n. 32 e la circolare Inps n. 83 del 1 luglio 2014 i due enti previdenziali e assistenziali hanno fissato la misura: il 14,17% di riduzione. Le aziende riceveranno una lettera contenente le indicazioni per la compilazione del modello F24. In caso di mancata applicazione è possibile presentare istanza motivata di riesame.

Si tratta di uno dei provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128 della legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 2014, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che detto aggiornamento dovrà essere operato distintamente per singola gestione assicurativa. Con circolare n. 25 del 7 maggio 2014 l’Inail ha stabilito criteri e le modalità operative per l’applicazione della riduzione, facendo ivi rinvio alle ulteriori istruzioni operative, a cura di Inps e Inail, per la concreta applicazione della riduzione ai contributi assicurativi dovuti per la gestione agricoltura. 

Riduzione percentuale per il 2014 e modalità di applicazione. La percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, in presenza dei criteri generali di seguito illustrati che, nelle more della revisione tariffaria, valgono per il triennio 2014–2016.  La percentuale sarà aggiornata per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Inail comunicata entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento.

La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni.

I criteri generali. Sono stati previsti criteri differenziati per l’individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri:

  • Inizio delle lavorazioni;
  • Lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
  • Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;
  • gestione assicurativa. 

La legge di stabilità 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’Inail e con le vigenti modalità di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti appunto all’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività.

Per le attività iniziate da oltre un biennio si fa riferimento, ai fini della determinazione del periodo di osservazione del predetto andamento, ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno interessato dal pagamento del premio, fermo restando che nell’ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni, occorre comunque almeno un anno completo di attività.

La verifica del possesso del requisito dell’andamento infortunistico aziendale è operata mediante il confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola azienda con quello medio nazionale previsto, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione qualora l’andamento infortunistico registrato nella singola azienda risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore. In agricoltura, per le attività iniziate da oltre il biennio il critero del confronto è tra l’indice di gravità medio (Igm) e l’indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico.

Sulla base di questi parametri l’Inail ha elaborato l’elenco, per le diverse categorie, dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014.

Ai soggetti interessati nella lettera di comunicazione dei dati utili per la compilazione del modello F24 viene indicato se è stata applicata la riduzione prevista dalla legge 147/2013 .

In caso di mancata applicazione della riduzione del premio assicurativo, il datore di lavoro interessato può presentare istanza motivata di riesame. Se accolta l’istanza, la riduzione sarà applicata da gennaio 2015, secondo le modalità indicate nella circolare Inail n. 32 del 1 luglio 2014. La mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro comporterà la revoca della riduzione già applicata.

Attività iniziate da non oltre un biennio: i requisiti e la domanda. La riduzione per l’anno 2014 spetta, per le attività iniziate dal 3 gennaio 2013, ai soggetti che siano operanti da non oltre un biennio; siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi; siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata telematicamente non oltre il termine di scadenza del biennio di attività, utilizzando l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Inail.

La riduzione ha effetto dal 1° gennaio 2014. Eccezionalmente per il 2014, per consentire di usufruire della riduzione ai soggetti per i quali il primo biennio di attività scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell’istanza è stato differito al 30 giugno 2014.

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento da parte dell’Inps dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente. Tale riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all’Inps. 

Nel caso di contestazioni in merito alla mancata applicazione della riduzione (es. Iga superiore all’Igm a causa di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti), gli interessati devono segnalare i casi alla sede Inail competente, mediante apposita di istanza di riesame debitamente motivata, che provvederà a ridefinire l’evento. Una volta effettuato il suddetto aggiornamento l’Iga sarà elaborato nuovamente e qualora pari o inferiore all’Igm di riferimento sarà rideterminato il contributo assicurativo dovuto per il 2014 con applicazione della riduzione del 14,17%.

Tale riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all’Inps.

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