73 CONDIVISIONI

Rientro dall’estero dei lavoratori: quarantena obbligatoria e diritto alla malattia

Con il D.P.C.M. 7 agosto 2020 introdotto l’obbligo di autodichiarazione in caso di rientro dall’estero, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. L’ordinanza del Ministero della salute l’obbligo di tampone per i rientri da Croazia, Grecia, Malta o Spagna. La quarantena obbligatoria comporta l’assenza da lavoro e potrebbe far scattare il diritto all’equiparazione alla malattia. Vediamo paese per paese gli obblighi dei lavoratori di ritorno dalle ferie e come devono comportarsi i datori di lavoro.
A cura di Antonio Barbato
73 CONDIVISIONI
rientro da estero

Le normative nazionali e regionali (D.P.C.M. 7 agosto 2020, ordinanze del Ministero della Salute e delle singole regioni) impongono ai lavoratori nella loro qualità di cittadini, di osservare una serie di disposizioni per il rientro in Italia dall'estero dopo le ferie.

Dalla quarantena all'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, dall'autodichiarazione al tampone, per il lavoratori in rientro dall'estero dopo le ferie vanno osservati degli obblighi anti-Covid, con sanzioni in caso di inosservanza e conseguenze importanti riguardo al rapporto di lavoro.

Le normative nazionali e regionali richiamate sono destinate ad i cittadini, ma hanno un impatto significativo sul rapporto di lavoro, in quanto il periodo di quarantena con obbligo di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario del lavoratore di rientro dall'estero dopo le ferie potrebbe scattare, oltre che l'assenza da lavoro del lavoratore già assente precedentemente per godimento delle ferie (all'estero), anche la normativa sull'equiparazione della quarantena a malattia.

Inoltre, è fatto obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti. Ossia tutelare il lavoratore ma anche i suoi colleghi.

E pertanto, pur se il lavoratore nella sua qualità di cittadino è tenuto all'osservanza degli obblighi di legge e rischia sanzioni aldilà del suo status di lavoratore, l'azienda deve tutelare il contesto produttivo nel quale il lavoratore è inserito, non consentendo l'accesso fisico al lavoro del lavoratore inadempiente degli obblighi di legge.

Normativa obblighi rientro dall'estero

La normativa da osservare in caso di rientro dall'estero è la seguente:

Rientro dall'estero: obbligo di autodichiarazione per tutti

L'art. 5 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 prevede obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero.

Si tratta di un apposita autodichiarazione giustificativa dello spostamento in caso di entrata in Italia dall'estero, da consegnare al vettore in caso di utilizzo di mezzo pubblico di trasporto.

Ecco il modulo scaricabile.

Vediamo ora le informazioni specifiche sugli obblighi imposti dalla legge per i lavoratori e i datori di lavoro riguardo il rientro in Italia dopo le ferie all'estero dei lavoratori.

Rientro in Italia da paesi area Schengen

Secondo la normativa nazionale (ma occorre che il lavoratore si informi anche delle ordinanze regionali), in particolare gli articoli 4 e 5 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, sono consentiti liberamente gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
  • Stati parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
  • Regno Unito di Gran Bretagna (Inghilterra) e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Rientro in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: obbligo di tampone

Secondo la normativa nazionale (ma occorre che il lavoratore si informi delle ordinanze regionali), ed in particolare secondo l'ordinanza del Ministro della salute del 12 agosto 2020, i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:

  • presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo;
  • oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Inoltre i cittadini (e quindi i lavoratori) devono:

  • comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici;
  • segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

Alcune regioni hanno imposto ulteriori loro ordinanze, come la Campania.

Queste disposizioni hanno un impatto sul rapporto di lavoro, in quanto, essendo obbligato all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora, il lavoratore non può recarsi al lavoro senza aver ottemperato all'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

L'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora comporta un ulteriore periodo di assenza da lavoro dopo le ferie e la potenziale applicazione della normativa sul riconoscimento della malattia e dell'indennità di malattia, per potenziale equiparazione del periodo di assenza da lavoro per isolamento fiduciario e sorveglianza attiva disposto dall'ordinanza del Ministero della salute del 12 agosto 2020, a quanto disposto dalla lettera i), del comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 6/2020, che fa rientrare tra i casi di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria tutelati dall'assenza per malattia, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge n. 18/2020, anche i casi riguardanti obblighi, da parte di individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

L'Ordinanza del Ministero della Salute introduce obblighi aggiuntivi per i rientri da alcuni paesi dell'estero (Croazia, Grecia, Malta o Spagna), individuati di fatto come zone a rischio epidemiologico.

L'equiparazione a malattia, dei casi di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria o di quarantena precauzionale, è prevista anche operativamente dal messaggio Inps n. 2584 del 24 giugno 2020. Come vedremo, tale messaggio obbliga il lavoratore alla presentazione di certificazione sanitaria per il diritto all'indennità di malattia riconosciuta dall'Inps.

Resta necessario un intervento dell'Istituto per dettagliare i diritti dei lavoratori rientranti dall'estero ed obbligati ad ottemperare alla normativa sulla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero secondo il D.P.C.M. 7 agosto 2020, secondo ordinanze del Ministero della salute e delle regioni.

Rientro in Italia da Romania e Bulgaria: quarantena obbligatoria

Per normativa nazionale, non derogabile da ordinanze regionali, è obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.

Anche in questo caso, ovviamente, il lavoratore non può recarsi al lavoro ed è potenzialmente tutelato dalla normativa sul riconoscimento della malattia in caso di quarantena, fermo restante l'obbligo di certificazione sanitaria, laddove la quarantena sia equiparata ai casi previsti dal D. L. n. 6/2020 e dal D. L. n. 19/2020.

Rientro da paesi non europei: quarantena obbligatoria

Per normativa nazionale, in particolare per l'art. 4 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, integrabile dalle ordinanze delle singole regioni, l'ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • assoluta urgenza;
  • motivi di salute;
  • comprovate ragioni di studio;
  •  rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:

  • cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda,  Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia);
  • cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.

Anche in questo caso, il lavoratore che rientra dall'estero da paesi non europei, essendo obbligato ad ottemperare alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, è obbligato ad assentarsi dal lavoro ed è potenziale destinatario della normativa che equipara l'isolamento fiduciario alla malattia.

L'art. 6 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, fornisce anche delle indicazioni su come ottemperare all'obbligo di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario per i rientri da paesi di cui all'elenco C (Bulgaria, Romania), elenco D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay) ed elenco E (Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco).

E’ consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento.  In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente.

Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.

Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Unione Europea (elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).

Rientro da paesi a rischio: quarantena obbligatoria

Secondo la normativa nazionale, dal 9 luglio 2020 è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi:

  • Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.

Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020.

Ulteriore deroga è prevista per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati  consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al periodo di quarantena.

Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Colombia.

Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da: Serbia, Kosovo, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina, Montenegro. 

Divieto di ingresso in Italia: ecco quando scatta

Esistono dei casi di divieto di ingresso in Italia per:

  • diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
  • presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio: febbre ≥ 37,5°C e brividi tosse di recente comparsa difficoltà respiratorie perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto raffreddore o naso che cola mal di gola diarrea (soprattutto nei bambini) contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
  • aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da: Stati membri dell’Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

L’ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini dell'Unione europea, agli italiani, ai cittadini rientranti nell'accordo di Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione.

Quarantena, isolamento fiduciario e malattia: certificazione sanitaria da produrre

In caso di quarantena, sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, il lavoratore deve ottemperare agli obblighi prescritti dalla legge ed assentarsi dal lavoro. I giorni di assenza da lavoro per ottemperare agli obblighi, potrebbero essere computati come malattia, con diritto all'indennità di malattia riconosciuto dall'Inps.

A prevedere il diritto alla malattia in caso di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria, in particolare nei casi di rientri dall'estero, è la lettera i) dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, che è una lettera che riguarda la "previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate  dall'Organizzazione mondiale della Sanità, di comunicare tale  circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente  per  territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva". 

Tale lettera è stata considerata tra i casi rientranti nell'equiparazione ad assenza di malattia dall'art. 26, comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. E secondo tale equiparazione, l'Inps ha emanato il messaggio 2584 del 24 giugno 2020, indicando gli adempimenti da farsi.

Essendo il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria, in particolare nei casi di rientri dall'estero, previsto dal D.P.C.M. 7 agosto 2020, una normativa che individua paesi esteri a rischio epidemiologico, l'Istituto potrebbe riconoscere l'equiparazione a malattia anche dei giorni di assenza con sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero del  D.P.C.M. 7 agosto 2020, nonché i giorni di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora in ottemperanza dell'Ordinanza del Ministero della salute del 12 agosto 2020 per i lavoratori che rientrano da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, nonché tutti i casi di assenza da lavoro analoghi per obblighi imposti dalle ordinanze regionali.

In ogni caso, l'assenza da lavoro per malattia e la conseguente indennità di malattia viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della stessa alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore, nel caso di positivo riconoscimento dell'assenza da lavoro come periodo di malattia, dovrà produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, che nei casi in questione sarebbero gli obblighi disposti dal D.P.C.M. 7 agosto 2020 e dalle ordinanze del Ministero della Salute e delle regioni.

73 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views