Apprendistato dopo il Jobs Act (GUIDA)
Con il Decreto Legislativo n. 81 del 2015, il Governo Renzi ha riscritto la normativa relativa al contratto di apprendistato dopo il Jobs Act, normativa in vigore a partire dal mese di giugno 2015. La nuova normativa dedicata agli apprendisti, che è una riscrittura del Testo unico dell’Apprendistato del 2011, è contenuta negli articoli da 41 a 47 del Decreto. La principale novità riguarda la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità e in trattamento di disoccupazione (lavoratori in Naspi, Asdi e Dis-Coll), ma ci sono anche altre variazioni importanti. Approfondiamo il testo di questi articoli che costituiscono la nuova guida sull’apprendistato dal 2015.
L’art. 41 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, fornisce la definizione del contratto di apprendistato: “L’'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
SOMMARIO:
Il nuovo apprendistato
Principi
Retribuzione apprendisti
Limiti al numero di apprendisti
Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale
Apprendistato professionalizzante
Apprendistato di alta formazione e ricerca
La formazione dei lavoratori
Sanzioni per mancata formazione
Apprendistato lavoratori disoccupati e in mobilità
Il nuovo apprendistato: disciplina generale
Le tre tipologie di apprendistato. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Rispetto alla disciplina, stabilita dal testo unico dell'apprendistato, di cui al D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, quindi ci sono delle differenze di definizione delle tre tipologie di apprendistato.
Oltre all’apprendistato professionalizzante, le altre due tipologie di apprendistato (l’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e quello di alta formazione e ricerca) integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro per l’occupazione dei giovani con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Il Governo punta a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro.
Analizzando il testo normativo introdotto nel nuovo Decreto Legislativo n. 81/2015, il Decreto introduce una disciplina generale riguardante la forma e il contenuto del contratto di apprendistato, la durata dello stesso e le ipotesi di recesso dal contratto di lavoro da parte del datore di lavoro. Vediamo tutti gli aspetti generali.
Forma e contenuto del contratto di apprendistato. Per quanto riguarda il contratto di apprendistato, esso deve essere “stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
Durata del contratto di apprendistato: minimo 6 mesi. Partiamo dal testo normativo: “Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 43, comma 8 e 44 comma 5 (che riguarda i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, per i quali i contratti collettivi possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato)”. Pertanto la durata dell’apprendistato dipende dal CCNL di settore, ossia è necessario consultare gli articoli del contratto collettivo che indicano appunto in quel settore produttivo quale è il limite di durata massima dell’apprendistato. La legge stabilisce quindi solo che la durata minima deve essere di 6 mesi, non viene invece stabilita una durata massima dell’apprendistato.
Licenziamento durante l’apprendistato. Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato. Nel contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.
Recesso dall’apprendistato e preavviso. Al termine dell’apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Percorso formativo per datori di lavoro con sedi in più regioni. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
Esclusioni dal computo dei lavoratori. Fatte salve diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Principi da rispettare nei contratti di apprendistato
Il resto della disciplina sul contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le Regioni;
e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni;
h) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
Tutele previdenziali per gli apprendisti. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l’impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
La retribuzione nel contratto di apprendistato
Come abbiamo accennato, il datore di lavoro che stipula un contratto di apprendistato può inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL. Pertanto la retribuzione nel contratto di apprendistato è sempre stabilita secondo il CCNL ma applicando il compenso spettante in base al livello di inquadramento, o di sotto-inquadramento previsto. La retribuzione dell’apprendista può aumentare nel corso del processo formativo.
Non esiste quindi una retribuzione minima nell’apprendistato. La retribuzione lorda è quella indicata nelle tabelle retributive del CCNL di riferimento (es. apprendistato nel Commercio), mentre la retribuzione lorda è ovviamente, come per tutti i lavoratori, la retribuzione mensile lorda erogata secondo il contratto collettivo al netto dell’imposizione fiscale, quindi dell’eventuale imposta Irpef da pagare, trattenuta nella busta paga dell’apprendista.
Limiti al numero complessivo di apprendisti
Ora chiariamo quanti apprendisti possono essere assunti da ogni datore di lavoro.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
Vietato l’apprendistato in somministrazione a tempo determinato. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
E se un datore di lavoro ha meno di tre dipendenti, quanti apprendisti può assumere? Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Apprendistato per le aziende artigiane. Va chiarito però che il decreto precisa ciò: “Le disposizioni appena descritte (limiti numerici alle assunzioni di apprendisti) non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443”.
I CCNL possono individuare limiti diversi al numero di apprendisti. Esiste la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli appena descritti.
Datori di lavoro con più di 50 dipendenti: obbligo di assumere il 20% degli apprendisti. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale
Si tratta di una delle tre tipologie di apprendistato previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015.
L’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale è strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l’istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale professionale.
La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Proroga del contratto di apprendistato. I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi formativi, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini dell’acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto di apprendistato può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine del periodo di formazione, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore. Nel Decreto saranno definiti anche i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolta in apprendistato ed i requisiti delle imprese nelle quali si svolge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni.
La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
La retribuzione spettante durante le ore di formazione. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono comunque fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (CCNL), quindi è bene consultare il CCNL di riferimento del contratto di apprendistato.
Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale è rimessa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina l’esercizio con propri atti.
Apprendistato professionalizzante
Questa tipologia di apprendistato già prevista dal Testo unico viene riscritta nel Decreto di riordino dei contratti di lavoro, ossia nel Decreto Legislativo Jobs Act n. 81 del 2015.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di classificazione e inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può comunque essere superiore a tre anni, ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014.
Le regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
La terza e ultima tipologia di apprendistato prevista del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 è l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, o con l’ente di ricerca, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro che stabilisce l’entità e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il suddetto protocollo stabilisce altresì il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro entro il massimo di sessanta.
La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.
Apprendistato: retribuzione spettante durante le ore di formazione. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
Regolamentazione rimessa alle regioni. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
In assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Formazione nell’apprendistato
Con decreto del Ministro del lavoro saranno definiti gli standard formativi dell'apprendistato stabilendo, per la tipologia per l’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, il numero di ore da effettuare in azienda. Tali standard costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il Decreto di cui sopra è stato pubblicato.
Il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre fissa gli standard formativi per l’apprendistato duale ed i criteri generali per la realizzazione della formazione stessa. Le tipologie di apprendistato interessate dal decreto sono le seguenti:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo (l'accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative) secondo lo scheda di cui all’allegato 1 del Decreto interministeriale stesso.
Requisiti del datore di lavoro. A norma dell’art. 3 del Decreto interministeriale, Il datore di lavoro per poter stipulare i due contratti di apprendistato di cui sopra deve possedere i seguenti requisiti:
- capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- capacità formative, garantendo la disponibilita' di uno o piu' tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.
Durata dei contratti di apprendistato. Nel D. Lgs. n. 81/2015 viene stabilita la durata minima pari a 6 mesi, mentre nel Decreto interministeriale viene indicata anche la durata massima. Nel caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, la durata non può essere superiore a tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale.
Nel caso dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca, la durata massima non può essere superiore a quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale.
La durata massima è di quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, di due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005, di un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente. Infine è sempre di un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Proroga durata del contratto di apprendistato. La durata del contratto di apprendistato puo' essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i percorsi per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
b) nel caso in cui, al termine dei percorsi, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.
La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.
La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.
La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.
Per quanto riguarda la formazione, l'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. Queste due attività si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. Nel Decreto interministeriale sono citati gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato.
Va detto che il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso. E che la formazione esterna all’azienda non può superare i seguenti limiti:
- per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non puo' essere superiore al 50% dell'orario;
- nei percorsi di istruzione secondaria superiore, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;
- nei percorsi di istruzione degli adulti, la formazione esterna non può essere superiore: al 60% dell'orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale;
- al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell'orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di secondo livello;
- nei percorsi di specializzazione tecnica superiore, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale;
- nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato, la formazione esterna non può essere superiore al 65% dell'orario ordinamentale;
- nei percorsi di studi universitari, la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario; nei percorsi di istruzione tecnica superiore, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario.
Di conseguenza, la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.
La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata ai fini della qualifica professionale, del diploma o della specializzazione è di competenza:
a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali;
b) dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro.
Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dalla istituzione formativa di provenienza dell’allievo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.
Mancata formazione apprendistato e sanzioni per il datore di lavoro
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45 del Decreto, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
Per la violazione riguardanti la forma scritta dell’apprendistato, nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. L’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione territoriale del lavoro.
Apprendistato anche per disoccupati e lavoratori in mobilità
L’art. 47 che disciplina le disposizioni finali in materia di apprendistato introduce un importantissima novità: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”.
Non solo, “per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge”.
In sostanza i lavoratori di qualsiasi età che percepiscono la Naspi, l’ASDI e la DIS-COLL possono essere assunti dalle aziende con il contratto di apprendistato professionalizzante, che come abbiamo visto, è destinato normalmente ai giovani under 30. La novità è importante perché contiene un incentivo importante per il ricollocamento dei lavoratori disoccupati che si concretizza nella possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi dell’apprendistato, dalla riduzione contributiva fino al sottoinquadramento.
Il Ministero del Lavoro in un interpello ha chiarito però che l’apprendistato non può essere stipulato ai lavoratori beneficiari di contratto di ricollocazione se non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione. Il contratto o assegno di ricollocazione è una nuova misura spettante ai lavoratori che sono già percettori dell’indennità NASpI ed il cui stato di disoccupazione dura da più di quattro mesi, ed ha una destinazione vincolata potendo essere utilizzato esclusivamente presso i Centri per l’impiego o presso gli altri soggetti privati accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento sul contratto di apprendistato professionalizzante ai lavoratori disoccupati.