Rimborso IVA: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Lo scorso anno è stato un anno in cui ci sono state importanti modifiche nel sistema tributario e una di queste ha riguardato la disciplina del rimborso IVA. Nello specifico le modifiche alla disciplina del rimborso IVA sono derivate dall’emanazione di due decreti legislativi: i decreti legislativi n. 156 e n. 158 del 24 settembre 2015.
Il primo Decreto, il D. Lgs. n. 156/2015 reca disposizioni in merito alla revisione della disciplina degli interpelli, sostituendo l’interpello ordinario con cinque categorie di interpello diversi e cioè: ordinario “puro”, qualificatorio, probatorio, antiabuso e disapplicativo e, del contenzioso tributario.
Il D. Lgs. n. 158/2015, invece, ha portato ad una rivisitazione del sistema sanzionatorio, prevedendo anche una modifica dell’art. 23 D. Lgs. 472/97, per le violazioni tributarie sia di tipo penale che amministrativo. Si modificano in questo senso le modalità operative dei provvedimenti di sospensione e compensazione dei rimborsi, arrivando a contemplare la sospensione non solo della sanzione ma di tutte le somme comprese nell’atto.
Tali aspetti sono ampiamente trattati dall’Agenzia delle Entrate con circolare 33/E del 22 luglio 2016.
Con la circolare, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito degli effetti delle novità apportate al sistema dei rimborsi IVA dai decreti legislativi attuativi della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, e delle modifiche introdotte dal D.lgs. 156/2015, che ha riformulato l’istituto dell’interpello, e del D.lgs. 158/215, che ha portato ad una revisione del sistema sanzionatorio per le violazioni tributarie, sia in campo pena che in campo amministrativo.
Inoltre sempre nella stessa circolare, si danno chiarimenti circa l’esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all’art. 38 – bis D.P.R 633/72, così come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dei requisiti per l’esonero della presentazione della garanzia.
La stessa circolare, inoltre, fornisce informazioni in merito ai vantaggi che i soggetti che posseggono determinati requisiti possono ottenere per accedere ai rimborsi delle eccedenze di credito risultanti della dichiarazione iva annuale.
Alla luce di quanto detto, vediamo singolarmente quali sono i temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate nello specifico.
Richieste di rimborso iva da società non operative e/o in perdita sistematica
Secondo l’articolo 30 della legge 724/1994, sono “di comodo” le società che non superano il test di operatività, nonché quelle i cui ricavi “figurativi” sono superiori rispetto ai ricavi effettivi.
Mentre si definiscono in perdita sistemica le società che hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale nel quinquennio 2010/2014, ovvero che negli stessi anni hanno dichiarato per quattro periodi d’imposta una perdita fiscale e per un anno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo.
Ora per queste fattispecie, si applica una disciplina particolare che prevede tra le altre cose anche il divieto di rimborso o compensazione orizzontale del credito Iva.
Sempre secondo l’art. 30 nello specifico al comma 4 si stabilisce che le società non operative o in perdita sistematica non possono usufruire del rimborso o della compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione, né tantomeno la suddetta eccedenza può essere oggetto di cessione.
Il comma 4-bis dell’art.30 legge 724/90 stabilisce che le società di comodo intenzionate a richiedere il rimborso IVA possono attestare la presenza di “oggettive situazioni" “che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito (…) la società interessata può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”. Mentre fino allo scorso anno nel caso in cui le società ritenessero di non rientrare in una nelle fattispecie sopraesposte, ma non fossero comunque in possesso delle cause di disapplicazione o esclusione automatiche previste dovevamo presentare domanda di interpello disapplicativo, da quest’anno possono, alternativamente all’interpello, auto-disapplicarsi tale disciplina dandone indicazione nel modello Unico mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Qualora non esistano cause ostative, la presentazione di tale dichiarazione sostitutiva consente l’erogazione del rimborso in modo semplificato e secondo la procedura ordinaria.
Le società prima della richiesta di rimborso, possono presentare, alternativamente alla dichiarazione sostitutiva, l’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica. Nel caso, quindi, vengano presentate le istanze di interpello, il rimborso può essere erogato o denegato a seconda degli esiti degli interpelli stessi.
Tuttavia se la società presenta solo l’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica è possibile che l’Agenzia delle Entrate richieda il test di operatività (art. 30, comma 1, legge n.724) e solo qualora sia il test di operatività che l’interpello abbiano esito positivo si può procedere al rimborso.
Si evince, da quanto detto finora, che l’operatività della società è una condizione sine qua non per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso IVA. Tuttavia a questo va affiancata tutta la documentazione di cui detto prima e nel caso questa manchi o sia presentata in ritardo decorrono gli interessi.
In merito agli interessi si chiarisce che il comma 1 dell’art. 38 bis del D.P.R. 633/72 stabilisce che: “Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni”
Aspetti sanzionatori a seguito di controlli dell’amministrazione finanziaria. Infine, laddove l’amministrazione finanziaria accerti la mancata presenza delle condizioni per usufruire del rimborso IVA quando invece la società abbia prodotto dichiarazione sostitutiva o l’abbia attestato in dichiarazione dei redditi, si applicano le disposizioni dell’art.5 comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo cui “Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.” (in questo caso “rimborsato).
Tuttavia “nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato”. In questo caso ci si trova di fronte ad un credito esistente, derivante da operazioni di acquisto effettuate, e rilevabile dalle scritture contabili e dai dati della dichiarazione annuale, ma non disponibile.
Infine, laddove si utilizzi indebitamente IVA a credito per scomputare IVA a debito di applica la sanzione di cui all’articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, secondo cui “Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta”.
Rimborso IVA senza garanzia
E se al contribuente sia stato notificato un atto di accertamento o una comunicazione di irregolarità?
Se al contribuente al quale spetta rimborso IVA sia stato notificato un atto di accertamento il nuovo art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997 dà al contribuente due possibilità:
- garantire i carichi pendenti attraverso una fideiussione a tempo indeterminato;
- non prestare alcuna garanzia.
In quest’ultimo caso, nel caso in cui il contribuente non presta alcuna garanzia, se l’atto non è definitivo la sospensione del pagamento del credito IVA può verificarsi se è stato notificato atto di contestazione, atto di irrogazione della sanzione o provvedimento che accerti maggiori tributi. Se l’atto, invece, è di tipo definitivo l’ufficio può pronunciare la compensazione tra il credito IVA e l’importo dell’atto.
La novità più importante della riforma sta nel fatto che l’ufficio può sospendere un valore pari alla somma di tutti gli importi dovuti (imposta, sanzioni ed interessi) e non più soltanto l’importo dovuto a titolo di sanzione.
Rimborso IVA e notifica di accertamento o comunicazione di irregolarità
Qualora invece il contribuente riceva comunicazione di irregolarità, di cui agli artt. 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, sebbene non si tratti di pretese impositive definitive queste possono comunque avere effetti sul processo di esecuzione dei rimborsi IVA. Il contribuente può quindi provare entro trenta giorni dalla comunicazione la correttezza dei dati forniti e richiedere la rettifica degli esiti della liquidazione (90 giorni se l’invio è predisposto da un intermediario); oppure non richiedere assistenza e non procedere al pagamento, in questo caso dopo trenta giorni si procede all’iscrizione a ruolo.
Indipendentemente dal tipo di comunicazione di irregolarità, questi possono avere interferenze con i rimborsi IVA e generare diverse situazioni di seguito descritte:
- se il contribuente ha intrapreso un piano di rateazione che sta onorando, l’ufficio, in assenza di ulteriori cause ostative, procede con l’esecuzione del rimborso;
- se il contribuente non è riuscito a dimostrare le proprie ragioni scaduti i trenta giorni oppure è decaduto dal beneficio della rateazione l’ufficio può procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso IVA.
Rimborsi IVA in caso di accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, reclamo e mediazione
La circolare 33/E del 22/07/2016 spiega anche cosa accede nel caso in cui il contribuente a cui spetta il rimborso IVA stia facendo un pagamento rateizzato a seguito di un accertamento con adesione, di acquiescenza, di conciliazione giudiziale o di reclamo /mediazione. La circolare recita così: “con riferimento all’accertamento con adesione e all’acquiescenza, l’articolo 15-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, prevede che: “il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”
Con riferimento alla conciliazione giudiziale, l’articolo 48-ter, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, inserito dal decreto legislativo n. 156 del 2015, prevede che: “In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”.
Anche in materia di reclamo/mediazione si applica il citato articolo 15- ter del d.P.R. n. 602, in virtù del richiamo, contenuto nell’articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 546, alle disposizioni previste per l’accertamento con adesione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (cfr. circolare n. 17/E del 2016).”
Le rate non pagate degli istituti sopra elencati non sono considerate carichi pendenti ai fini del rimborso iva e non causano la sospensione del rimborso tranne che l’omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione. In questo caso si genera la sospensione totale o parziale del rimborso oppure l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute o l’intimazione ad adempiere.
Tuttavia qualora ci si trovi davanti ad un caso di lieve inadempimento non si determina la decadenza dalla rateazione, ma l’iscrizione a ruolo dell’eventuale somma non pagata e l’applicazione della sanzione e dei relativi interessi. Pertanto, l’importo iscritto a ruolo è considerato un carico pendente ai fini della sospensione del rimborso a meno che non ci si avvalga del ravvedimento operoso.
Tale disciplina è prevista anche per gli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione. Qualora infatti si sia chiesta la rateizzazione, le rate non ancora pagate non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso IVA, tranne che si sia verificata la decadenza dal beneficio della rateazione, cioè che si sia verificato uno dei casi sotto riportati:
- mancato pagamento della somma pari al 20% dell’imposta liquidata,
- mancato pagamento di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva.
Per quanto riguarda invece la rateizzazione delle cartelle di pagamento, è prevista la decadenza automatica dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive e l’importo che residua, una volta iscritto a ruolo sia riscuotibile in unica soluzione.
In materia di rimborso IVA le rate non ancora versate di una cartella di pagamento e le rate non ancora versate in caso di piano di rateazione intrapreso dal contribuente non sono considerate carichi pendenti e non prevedono la sospensione del rimborso a meno che l’inadempimento del contribuente non generi la decadenza della rateazione.
Rimborsi IVA nei casi di fermo amministrativo
Vediamo al caso dei rimborsi IVA nei casi di fermo amministrativo di cui all’art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Con riferimento al fermo ammnistrativo c’è da dire, innanzitutto, che si tratta di un provvedimento di tipo cautelare volto a tutelare pretese di credito che un’amministrazione statale può vantare verso un contribuente.
In relazione ai rimborsi IVA, il legislatore ha previsto strumenti di tutela cautelare quali la sospensione dell’art. 23 d.lgs. n.472/1997 e la sospensione del comma 8 art. 38-bis nei casi di fattispecie penalmente rilevanti.
Quindi, secondo quanto chiarito dalla circolare 33/E il fermo amministrativo può essere applicato solo in maniera residuale, nei limiti stabiliti e, nei casi in cui non si possono utilizzare altri strumenti di tutela del credito erariale stabiliti dalle norme tributarie.
Rimborsi IVA senza garanzia fino a 15.000 euro
Ci sono importanti novità in tema di rimborsi IVA senza prestazioni di garanzia in presenza di avvisi di accertamento e rettifica. Infatti, al fine di semplificare ed accelerare il meccanismo dei rimborsi IVA, è stato eliminato l’obbligo di prestazione della garanzia a meno che non si tratti di rimborsi superiori ai 15.000 euro richiesti da contribuenti che nei due anni precedenti hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, con scostamenti tra quanto dichiarato e quanto accertato superiori:
- al 10% di quanto dichiarato e se questo non supera i 150.000 euro;
- al 5% di quanto dichiarato e se questo è compreso tra i 150.000 e 1.500.000 euro;
- all’1% di quanto dichiarato e se questo non supera i 1.500.000 euro.
Qualora però, a seguito di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, reclamo/mediazione anche successivamente al rimborso, gli importi da versare all’erario siano cambiati, il confronto tra l’imposta dichiarata e quella accertata va fatto riferendosi agli importi rideterminati.
Va inoltre specificato che qualora il contribuente abbia soddisfatto integralmente una pretesa erariale vantata tramite accertamento, anche mediante definizione agevolata, possa dirsi solvibile e quindi vedersi rimossi “gli effetti pregiudizievoli dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento ai fini dell’erogazione del rimborso IVA”.
Rimborsi IVA per contribuenti in liquidazione o con attività avviate da meno di due anni
L’obbligo di prestare garanzia, però, permane nei casi in cui la richiesta di rimborso IVA per importi superiori ai 15.000 euro sia fatta da soggetti in attività di impresa da meno di due anni e nei casi di rimborsi IVA risultanti da atti di cessazione di attività, così come previsto dall’art. 38-bis, comma 4, lettera d) del D.P.R. n.633/72.
Si deve, però, specificare che per esercizio di attività si intende l’effettivo svolgimento della stessa e, che per inizio dell’attività si considera la prima operazione effettuata e non con l’apertura della partita IVA. Al fine di computare i due anni di attività l’esistenza dell’organizzazione aziendale e l’esercizio dell’impresa può essere dedotto anche dagli investimenti effettuati e da tutte le operazioni passive sopportate a fronte di future operazioni attive.