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Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Pace contributiva)

Il Decreto n. 4/2019 ha introdotto la possibilità di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione tra le misure della cosiddetta Pace contributiva. Si tratta della possibilità riservata a tutti i lavoratori nel sistema interamente contributivo (contributi dal 1 gennaio 1996 al 29 gennaio 2019) di riscattare i buchi contributivi nell’estratto conto contributivo dell’Inps. La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2021. La normativa prevede la possibilità di beneficiare di una detrazione del 50% per 5 anni sull’onere di riscatto. Vediamo come funziona, quanto costa e se conviene il riscatto dei buchi contributivi anche in riferimento ai requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.
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A cura di Antonio Barbato
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riscatto buchi contributivi

Il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 istitutivo del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, nonché della cosiddetta quota 100, ha introdotto una nuova norma riguardante il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, rientrante nella cosiddetta Pace contributiva.

Tra le misure previdenziali previste dal Governo dal punto di vista previdenziale, infatti, oltre alla possibilità di riscatto di laurea agevolato per under 45 anni, vi è anche la facoltà di “riscatto dei periodi non coperti da contribuzione”, ossia il riscatto dei buchi contributivi fino a 5 anni di periodi senza contributi versati tra il primo versamento dei contributi e l’ultimo.

E tale facoltà di riscatto è concessa per un periodo di tempo limitato, ossia dal 2019 fino al 31 dicembre 2021.

In particolare, tale agevolazione contributiva, consistente nella possibilità di riscattare fino a 5 anni di “vuoti” contributivi nel proprio estratto con contributivo Inps, è sostanzialmente la possibilità di versare con contributi da riscatto, anche attraverso il proprio datore di lavoro (ma attenzione, non per contributi obbligatori non versati in passato dai datori di lavoro), per coprire tutti i periodi che non sono coperti da contributi intercorrenti tra la data del primo accredito contributivo nell’estratto conto e la data del 29 gennaio 2019. Tali periodi devono essere di non lavoro, ossia veri e propri periodi di assenza da lavoro.

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è riservato a tutti coloro che sono nel sistema interamente contributivo, ossia è riservato a coloro che non hanno contributi versati prima del 1° gennaio 1996. Quindi coloro che hanno contributi antecedenti il 31 dicembre 1995 e quindi sono nel sistema misto, o addirittura retributivo di calcolo della pensione, non potranno accedere a tale agevolazione o possibilità contributiva.

Questo il quadro generale della misura approvata dal Governo. Questo intervento normativo in vigore per il triennio 2019-2021 può essere ben valutato dai lavoratori, ma le domande sono: conviene il riscatto dei contributi della Pace contributiva? Quanto costa riscattare i contributi della Pace contributiva? Le domande poi si possono estendere anche al riscatto di laurea agevolato per under 45.

Occorre quindi analizzare quanto previsto dal Decreto Legge n. 4/2019 e che indicazioni fornisce l’Inps con la Circolare Inps n. 36 del 5 marzo 2019 sul riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Vediamo il tutto.

Come funziona la Pace contributiva

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Il decreto è entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tale Decreto contiene la normativa sul Reddito di cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Quota 100 e poi la normativa sulla Pace contributiva, che consiste in queste due misure:

  • all’articolo 20, commi da 1 a 5, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione;
  • e ha previsto, al comma 6 del medesimo articolo, una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

I nuovi istituti (riscatto buchi contributivi e riscatto di laurea agevolato) si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente. Infine, l’articolo 22, comma 3, contiene disposizioni in ordine alla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà medesimi.

Vediamo ora nel dettaglio come funziona il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, in modo da orientarsi e capire se conviene, quanto costa e quanto incide sia sulla data di pensione futura che sul calcolo dell’importo della pensione.

Riscatto contributi Pace contributiva: a chi spetta

La prima cosa da sapere è quali sono i soggetti beneficiari della facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5, del Decreto Legge n. 4 del 2019.

La facoltà di riscatto dei contributi della Pace contributiva spetta agli iscritti:

  • all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
  • nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. Artigiani e Commercianti),
  • e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

 

 

Elenco gestioni Inps interessate. La norma intende:

  • gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), che raggruppa il Fpld, ossia il fondo pensione lavoratori dipendenti,
  • ma sono coinvolti nella misura anche gli iscritti alla Gestione Commercianti, la Gestione artigiani, la Gestione coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri,
  • i fondi esonerativi dell’Ago, gli ex gestione gestione ad esaurimento degli spedizionieri doganali, la gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, la gestione speciale ad esaurimento del consorzio autonomo del porto di Genova e Trieste, la gestione speciale dei lavoratori dipendenti di ex-enti creditizi;

La Pace contributiva riguarda anche i dipendenti pubblici iscritti ex Inpdap ed i lavoratori dello spettacolo ex Enpals, nonché tutti gli iscritti alla Gestione separata.

 

 

Riscatto possibile anche da parte di parenti e affini entro il secondo grado. La facoltà di riscattare i buchi contributivi è consentita e può essere esercitata “a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado”. Quindi è possibile anche che un familiare intervenga per migliorare la posizione contributiva di un proprio familiare (es. figlio o nipote).

Quali contributi si possono riscattare

Un’altra cosa importante da sapere è che la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione della Pace contributiva è concessa a chi ha dei contributi versati nel periodo che va dal 1° gennaio 1996 al 29 gennaio 2019 nell’estratto conto contributivo, ma non bisogna avere contributi prima del 1996 (sistema misto) e non è possibile essere titolari di pensione.

La norma e la circolare Inps specificano che la condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è quindi l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. Condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

Il singolo lavoratore interessato poi deve andare a verificare nel proprio estratto conto contributivo Inps il primo versamento contributivo accreditato, perché è quella la data di inizio del periodo interessato dalla norma per individuare i buchi contributivi, mentre la data di fine del periodo è il 29 gennaio 2019.

La circolare Inps specifica meglio come individuare il periodo di riferimento entro il quale valutare il riscatto: “Per individuare il primo e l’ultimo contributo si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri”.

Come funziona per chi ha contributi in più gestioni Inps. E’ il caso di chi ad esempio ha contributi nella Gestione Separata e poi contributi nella gestione lavoratori dipendenti. La circolare Inps precisa in tal senso che “Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, tra cui collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali innanzi richiamati, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge”.

Esempio: soggetto con prima iscrizione nella Gestione separata per i parasubordinati da 01/1998 fino al 31/12/2000 e successivamente iscrizione nel FPLD a partire dal 31/03/2012. L’interessato potrà quindi riscattare il periodo scoperto di contribuzione compreso tra 01/01/2001 e 28/02/2012 e potrà esercitare la facoltà sia in Gestione separata che nel FPLD.

Esclusi tutti i periodi con obbligo contributivo: cosa significa

In sostanza è possibile riscattare tutti i vuoti contributivi nell’estratto conto contributivo, ma intendendo per tali quelli non coperti a contribuzione e “non soggetti ad obbligo contributivo”, come specificato dall’art. 20 del Decreto Legge n. 4/2019.

Questo passaggio della norma esclude dalla possibilità di riscatto tutti periodi di lavoro dove vige un obbligo contributivo, quindi non si possono riscattare i periodi di contributi non versati dai datori di lavoro o versati parzialmente. Per questo vi sono in vigore modalità di riscatto della normativa sui contributi da riscatto.

La circolare Inps chiarisce nel dettaglio:Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Infine, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente e logicamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo potranno essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338”.

Riscatto di periodo massimo di 5 anni

Per quanto riguarda la durata del periodo riscattato, la norma specifica che i periodi “possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi”.

 

Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame. I periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019, di entrata in vigore del Decreto n. 4/2019.

Quindi il lavoratore deve individuare tutti i vuoti contributivi e valutare il riscatto fino a 5 anni, quindi fino a 260 settimane nel periodo considerato, con la facoltà di riscattare un qualsiasi numero di settimane, in base alla propria convenienza.

Pace contributiva: il riscatto vale per diritto e misura della pensione

Un aspetto importantissimo riguarda l’"Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici". L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

Quindi il lavoratore deve valutare che il riscatto incide sul numero di settimane accreditate nel proprio estratto conto contributivo, al fine di raggiungere in anticipo i requisiti per la pensione anticipata, così come il riscatto incide ovviamente sul calcolo della pensione che andrà a percepire.

Quindi si tratta di un riscatto di contributi che agiscono in misura completa, come i contributi ordinari.

Quanto costa il riscatto contributi Pace contributiva

L’art. 20 comma 3 del Decreto Legge n. 4/2019 stabilisce che “l'onere e' determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere cosi' determinato e' detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi”.

Questa disposizione normativa fornisce l’indicazione su come si calcola e quanto costa il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione della cosiddetta Pace contributiva.

L’Inps nella circolare chiarisce sulla Determinazione dell’onere di riscatto: “In considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.

L’onere relativo è quindi determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto. Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema contributivo”.

In sostanza per ogni anno da riscattare bisogna prendere a riferimento l’imponibile contributivo degli ultimi 12 mesi (ossia gli ultimi 12 mesi indicati nell’estratto conto contributivo e la “Retribuzione o Reddito” indicata nell’estratto conto contributivo e poi calcolare l’aliquota vigente nella gestione previdenziale a cui si appartiene o si sceglie per il riscatto. Nel caso dei lavoratori dipendenti la percentuale da applicarsi è il 33% del reddito imponibile previdenziale degli ultimi 12 mesi.

Un lavoratore che ad esempio ha un imponibile di 20.000 euro annui, dovrà versare, per riscattare 12 mesi, un onere di riscatto del 33%, ossia 6.600 euro.

Se tale riscatto interessa 5 anni occorrerà moltiplicare per 5 e quindi l’onere di riscatto complessivo di 5 anni di periodi non coperti da contribuzione sarà di 33.000 euro. E ai fini del diritto alla pensione il lavoratore avrà 5 anni di contributi in più versati e per quanto riguarda la misura della pensione, il lavoratore avrà nei 5 anni accreditata una contribuzione pari al reddito imponibile di 20 mila euro.

Modalità di versamento del riscatto: fino a 60 rate mensili

Una volta individuato sommariamente il costo del riscatto, occorre valutare le modalità di versamento, prima di affrontare i vantaggi fiscali e quindi l’analisi finale di convenienza.

Per quanto riguarda le modalità di versamento, il comma 5 dell’art. 20 del Decreto Legge n. 4/2019 stabilisce: “Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione”.

In caso di interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge (termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti) la circolare Inps rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna gestione previdenziale. Nel caso in cui la facoltà di riscatto in parola sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o da parenti o affini, entro il secondo grado, le modalità di versamento dell’onere, da effettuarsi con il modello F24, saranno riportate nel relativo provvedimento.

Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996).

Vantaggi fiscali del riscatto

La legge dice che “L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi”.

Pertanto il lavoratore, in questo caso nella qualità di contribuente, dovrà farsi bene due conti, in quanto l’onere di riscatto, sia che sia versato in unica soluzione che a rate (a questo punto convenienti), può beneficiare non della deducibilità dei contributi previdenziali prevista di legge per i contributi da riscatto, ma di una detrazione fiscale pari al 50% dell’onere, ma per forza di cose fruibile in cinque anni d’imposta e in quote costanti.

Quindi tornando al contribuente di prima, che versa per un anno di riscatto la cifra di 6.600 euro o comunque versa per i cinque anni di riscatto la cifra di 33.000 euro, tale lavoratore avrà la possibilità di beneficiare di una riduzione dell’imposta lorda, calcolata sul proprio reddito imponibile annuale di riferimento dell’anno d’imposta, pari ad un quinto della metà di 33.000 euro per 5 anni d’imposta, ossia di 3.300 euro annui per cinque anni, dall’anno di sostenimento della spesa e per i 4 anni d’imposta successivi.

In questo caso non si tratta di un versamento di 6.600 euro annuo (nel caso di rateazione) che riduce il reddito complessivo ai fini Irpef sul quale si calcola la tassazione fiscale (meccanismo di incidenza dei contributi quali oneri deducibili dal reddito), ma si tratta di una riduzione di 3.300 euro sull’imposta lorda calcolata sul proprio reddito complessivo.

E quindi per beneficiare del vantaggio fiscale occorre che il contribuente abbia nell’anno di sostenimento della spesa e nei successivi quattro anni, un’imposta lorda, al netto di oneri deducibili e detrazioni fiscali (generalmente ricalcolate con il modello 730), che superi i 3.300 euro, in quanto in caso di incapienza dell’imposta lorda non potrà beneficiare di tutta l’agevolazione fiscale prevista dal riscatto (3.300 euro di riduzione dell’imposta Irpef), in quanto le detrazioni fiscali consentono al massimo di azzerare l’imposta lorda, non di produrre crediti d’imposta.

Ad ogni modo, se il contribuente per 5 anni consecutivi può beneficiare dei 3.300 euro di riduzione d’imposta, dopo il quinquennio il costo complessivo di riscatto dei 5 anni di contributi sarà stato, nell’esempio in questione, pari a 16.500 euro (di cui 33 mila euro versati in 60 rate o 5 anni e dall’altro lato 3.300 euro annui recuperati nella dichiarazione dei redditi dei 5 anni considerati).

 

Il riscatto dei contributi della Pace contributiva conviene?

Il lavoratore interessato ora ha degli importanti elementi valutativi. La prima cosa da fare quindi è procurarsi il proprio estratto conto contributivo al fine di individuare gli eventuali periodi da riscatto Pace contributiva che la norma consente.

Quindi occorre determinare la data del primo accreditamento e gli eventuali periodi da riscattare presenti nell’estratto conto.

Poi occorre effettuare una propria proiezione in termini di possibile data di accesso alla pensione di vecchiaia e di accesso alla pensione anticipata o in maniera anticipata rispetto alla maturazione dei requisiti d’età previsti per la pensione di vecchiaia.

Per la pensione di vecchiaia sono comunque necessari 20 anni di contributi accreditati e poi il raggiungimento dell’età anagrafica pensionabile. Quindi altra valutazione da fare è se occorre riscattare i buchi contributivi per ottenere i 20 anni di contribuzione utili alla pensione di vecchiaia, in quanto l’alternativa sarebbe la pensione sociale.

Mentre per la pensione anticipata rispetto alla data di pensionamento di vecchiaia occorre il raggiungimento di un numero di anni e mesi di contributi versati, indipendentemente dall’età anagrafica. Quindi in generale al lavoratore occorrono un minimo di 20 anni di contributi accreditati dal 1996 in poi, ma dall’altro lato per il pensionamento anticipato occorrono oltre 40 anni accreditati, avendo come utili anche gli eventuali periodi di servizio civile o militare a titolo gratuito, i periodi relativi all’eventuale riscatto di laurea, anch’esso oneroso.

Entrando sommariamente nel merito (ma per i dettagli occorre una valutazione estratto conto alla mano e con il simulatore della pensione presente sul sito dell’Inps, ad esempio), i requisiti per la pensione di vecchiaia per i prossimi anni sono:

  • 67 anni di età (66 anni e 7 mesi di età in caso di addetti a mansioni gravose o usuranti) per chi raggiunge i requisiti negli anni 2019 e 2020);
  • 67 anni e 3 mesi (66 anni e 10 mesi) nel 2021 e 2022 sempre per i lavoratori di a punto precedente;
  • 67 anni e 4 mesi (66 anni e 11 mesi) nel 2023 e 2024;
  • 67 anni e 6 mesi (67 anni e 1 mese) nel 2025 e 2026;
  • 67 anni e 8 mesi (67 anni e 3 mesi) nel 2027 e 2028;
  • 67 anni e 10 mesi (67 anni e 5 mesi) nel 2029 e 2030;
  • 68 anni (67 anni e 7 mesi) nel 2031 e 2032;
  • 68 anni e 2 mesi (67 anni e 9 mesi) nel 2033 e 2034;
  • 68 anni e 4 mesi (67 anni e 11 mesi) nel 2035 e 2036;
  • 68 anni e 5 mesi (68 anni) nel 2037 e 2038;
  • 68 anni e 7 mesi (68 anni e 2 mesi) nel 2039 e 2040;
  • 68 anni e 9 mesi (68 anni e 4 mesi) nel 2041 e 2042;
  • 68 anni e 11 mesi (68 anni e 6 mesi) nel 2043 e 2044;
  • 69 anni e 1 mese (68 anni e 8 mesi) nel 2045 e 2046;
  • 69 anni e 3 mesi (68 anni e 10 mesi) nel 2047 e 2048;
  • 69 anni e 5 mesi (69 anni) nel 2049 e 2050.

I requisiti per la pensione anticipata per coloro che sono nel sistema interamente contributivo (quindi contribuiscono dal 1996 in poi) saranno:

  • 42 anni e 10 mesi nel 2019 e fino al 2026;
  • Poi il requisito sale di due mesi ogni biennio;
  • 43 anni e 11 mesi di contributi nel 2039 e 2040;
  • 44 anni e 1 mese di contributi nel 2041 e 2042;
  • 44 anni e 3 mesi di contributi nel 2043 e 2044;
  • 44 anni e 5 mesi di contributi nel 2045 e 2046;
  • 44 anni e 7 mesi di contributi nel 2047 e 2048;
  • 44 anni e 9 mesi di contributi nel 2049 e 2050.

Alla luce di questi requisiti, occorre che il lavoratore che ha contributi versati dopo il 1° gennaio 1996 valuti se i vuoi contributivi riscattabili sono utili per raggiungere i 20 anni minimi di contribuzione necessari per la pensione di vecchiaia, poi occorre confrontare i requisiti della pensione di vecchiaia in base alla propria data di nascita e dall’altro lato valutare se tra riscatti di laurea e riscatti da Pace contributiva egli riesca ad anticipare la pensione di qualche anno accedendo alla pensione anticipata.

Poi in base agli anni di anticipo potenzialmente raggiungibili bisognerà confrontare l’onere di riscatto, il numero di mesi di pensione in anticipo ricevuti e l’incidenza in aumento della rata di pensione grazie al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Ad esempio, un lavoratore nato nel 1975, che ha iniziato a lavorare a 25 anni, ha una probabile pensione di vecchiaia raggiungibile intorno al 2044, a 69 anni di età. Avendo iniziato a lavorare nel 2000, raggiungerà gli oltre 44 anni di contribuzione necessaria per la pensione anticipata sempre intorno al 2044. A tale lavoratore potrebbe convenire più un riscatto di laurea, per anticipare l’accesso alla pensione anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia.

Ma se l’accesso al mondo del lavoro fosse avvenuto a 20 anni, egli avrebbe una possibilità di accesso alla pensione dopo almeno 43 anni di contributi più o meno nel 2038.

A quel punto è possibile per il lavoratore approfondire la valutazione: Se nel periodo intercorrente tra il primo accredito in estratto conto (avvenuto intorno ai 20 anni di età) e il 29 gennaio 2019 vi fossero dei vuoti contributivi riscattabili, tale lavoratore potrebbe aver convenienza a riscattare dei buchi contribuitivi per ampliare l’anticipo pensionistico tra la data di pensione di vecchiaia e la possibile pensione anticipata. Sempreché abbia la forza economica di sostenere l’onere, aldilà della possibilità di recuperare il 50% attraverso cinque anni di dichiarazione dei redditi.

Dal punto di vista previdenziale avrebbe il doppio vantaggio di anticipare la propria pensione (quindi incassare per un numero di mesi aggiuntivi l’importo pensionistico) e aumentare l’importo della stessa pensione lorda percepita. Il tutto però sostenendo un onere importante pur beneficiando della detrazione del 50% sull’imposta lorda.

Il lavoratore deve però anche tenere conto che eventuali riscatti successivi non sono possibili, visto che la Pace contributiva è sperimentale per un triennio (2019-2021), o comunque se fossero possibili in futuro potrebbero comportare un onere maggiore, laddove non fosse inserita la detrazione fiscale del 50% presente nel Decreto sulla Pace contributiva.

Di contro a tutto il ragionamento fatto, va detto che i Governi futuri potrebbero modificare in aumento i requisiti pensionistici, così come è accaduto per la Riforma Fornero (quindi in peggio), cosa che accade anche per l’effetto del meccanismo della speranza di vita, oppure potrebbero ridurre i requisiti del pensionamento di vecchiaia (difficile) o introdurre altri meccanismi di quota 100 e di conseguenza “neutralizzare” in parte l’effetto positivo del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi del Decreto n. 4 del 2019.

Va comunque detto che con certezza il riscatto dei periodi contributivi, coprendo i buchi contributivi comunque esistenti in estratto conto, incide nella misura dell’importo della pensione, sicuramente in positivo, visto che cancella periodi di assenza di contribuzione utile.

Riscatto periodi contributi da parte del datore di lavoro

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione di un lavoratore può essere fatto da un datore di lavoro, al di fuori dei periodi di contribuzione obbligatoria non versata dal datore di lavoro o da altri datori di lavoro, quindi solo esclusivamente per i periodi di assenza di contributi perché non lavorati dal lavoratore. Tale facoltà comporta una doppia agevolazione fiscale per datore di lavoro e lavoratore, ma solo per quanto riguarda i premi di produzione.

La circolare Inps n. 36/2019 stabilisce che “Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.

In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’articolo 20 rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro oltre allo status di lavoratore in attività.

La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo”.

Quindi secondo questa normativa il lavoratore e il datore di lavoro possono decidere di destinare il premio di produzione al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Per quanto riguarda l’agevolazione fiscale, vi è il doppio vantaggio che il datore di lavoro può dedurre il costo del riscatto (così come può dedurre il premio di produzione normalmente erogato), ma anche il lavoratore può vedersi escludere da tassazione il premio di produzione versato come contributi da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

In questo caso non vi sarà quindi una detrazione del 50% dell’onere in favore del lavoratore (in quanto non sostiene lui l’onere), ma una deducibilità totale dei contributi previdenziali ai sensi della normativa dell’art. 51 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), che appunto disciplina la determinazione del reddito da lavoro dipendente, elencando al comma 2 tutte quelle somme che non vengono considerare ai fini della formazione del reddito imponibile fiscale da lavoro dipendente, tra le quali, ai sensi del comma 2, lettera a), “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.

Poniamo il caso che il lavoratore abbia diritto ad un premio di produzione di 2.000 euro, egli può decidere di riscattare alcuni mesi di buchi contributivi tramite il datore di lavoro. Quest’ultimo avrebbe un costo deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo di 2.000 euro, il lavoratore si vedrebbe escluso dal reddito imponibile fiscale annuo da lavoro dipendente la cifra di 2.000 euro, che non rientrerà neanche nell’ipotesi di detassazione dei premi di produzione (aliquota sostitutiva del 10%).

Laddove il lavoratore avesse deciso di riscattare in proprio tali contributi, versando i 2.000 euro di tasca propria, avrebbe percepito in cinque anni d’imposta, una detrazione di 1.000 euro complessivi, ossia 200 euro all’anno. Il premio di produzione percepito dal datore di lavoro seguirebbe il normale percorso di detassazione al 10% (200 euro di tassazione versata) o di aliquota ordinaria Irpef in caso di mancato accordo per la detassazione.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione da parte del superstite

La norma non consente di beneficiare del riscatto agevolato per i soggetti che hanno contributi versati prima del 1 gennaio 1996, ma neanche per i soggetti titolari di pensione, però consente il riscatto ai superstiti.

La circolare Inps chiarisce che “Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite, per incrementare la posizione assicurativa del dante causa ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa”.

A titolo esemplificativo, l’Inps chiarisce quanto segue:

  • la titolarità di pensione diretta preclude all’interessato di chiedere il riscatto in esame sulla propria posizione assicurativa, ma non preclude allo stesso di chiedere il riscatto in qualità di superstite per incrementare la posizione del de cuius al fine di ottenere la liquidazione della pensione indiretta;
  • la titolarità di pensione ai superstiti – sia essa indiretta o di reversibilità – preclude all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta;
  • nel caso in cui l’istanza di riscatto sia presentata in qualità di superstite per incrementare la posizione assicurativa del defunto ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del de cuius.

Presentazione della domanda di riscatto

 

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda di riscatto può quindi essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’articolo 20 rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro oltre allo status di lavoratore in attività. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:

–        per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati:“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;

–        per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”.

Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN; Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.

Escluso chi è nel sistema misto: chiarimenti Inps

La circolare Inps n. 36 del 2019 dettagli alcuni aspetti relativi all’esclusione di chi ha contributi precedenti al 1996 o che rischia di averne.

Secondo la normativa e la circolare Inps è richiesto che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Potranno quindi beneficiare del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione della Pace contributiva i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996.

Quindi sono esclusi tutti coloro che accedono al sistema misto di calcolo della pensione. E infatti la circolare precisa che “qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 in esame, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi”.

Quindi tale agevolazione contributiva è riservata a tutti coloro che hanno il sistema di calcolo della pensione interamente contributivo, con primo accredito dei contributi a qualsiasi titolo dal 1° gennaio 1996 al 29° gennaio 2019, data di entrata in vigore della misura. Ed è solo nell’intervallo di queste date che possono essere riscattati i contributi per i periodi vuoti da contribuzione, ma sempre partendo dalla data del primo accredito contributivo presente nell’estratto conto del lavoratore richiedente.

Esclusi i titolari di pensione: chiarimenti Inps

Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

L’avvenuta liquidazione della pensione è quindi da considerarsi preclusiva all’esercizio della facoltà di riscatto in esame. Inoltre, considerato che la disposizione normativa preclude espressamente l’esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite, per incrementare la posizione assicurativa del dante causa ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa.

Art. 20 del Decreto Legge n. 4/2019

Ecco la normativa:

Art. 20 – Facolta' di riscatto periodi non coperti da contribuzione

  1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia' titolari di pensione, hanno facolta' di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
  2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto gia' effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
  3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere cosi' determinato e' detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
  4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il versamento dell'onere puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione.
  6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-quater. La facolta' di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, e' consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di eta'. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».
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