Rottamazione bis cartelle ex Equitalia: novità, requisiti, istanze e domanda
E’ entrato in vigore il decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017 collegato alla Legge di Bilancio 2018, contenente numerose novità in materia fiscale ma anche disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, forze di polizia e militari e misure per esigenze indifferibili. Tra le novità fiscali vi è la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle di pagamento, anche detta rottamazione bis.
Con questo intervento normativo il Governo consente ai contribuenti che, per un motivo o per un altro, non hanno portato a termine gli adempimenti della definizione agevolata introdotti con la Legge di Bilancio dello scorso anno, di potersi mettere in regola e accedere alle nuove agevolazioni per il pagamento del debito in mano all’agente della riscossione (ex Equitalia Spa).
Vediamo insieme cosa è cambiato, come e per quali importi si può beneficiare delle nuove agevolazioni.
Rottamazione bis per le cartelle di pagamento
Innanzitutto quando parliamo di somme da pagare ci riferiamo all’importo del tributo e degli interessi legali sullo stesso, nonché all’aggio di riscossione che spetta all’ente.
Non vanno versati in sede di rottamazione delle cartelle interessi di mora e sanzioni. Quindi questo vuol dire che i contribuenti che decidono di aderire alla rottamazione non pagheranno né sanzioni né interessi di mora sugli importi da corrispondere all’agente della riscossione.
Il nuovo decreto fiscale varato dal Governo da la possibilità ai contribuenti di pagare entro il 30 novembre 2017 le rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017 (previste dalla legge precedente in merito alla rottamazione delle cartelle).
Quindi chi non è riuscito a pagare entrambe le rate o una sola di esse, può vedersi riammesso al beneficio della rottamazione stessa se paga le rate entro il 30 novembre, ed ecco che scatta la cosiddetta rottamazione bis.
Si fa presente, a seguito anche di quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) che il 30 novembre è anche il termine ultimo per il pagamento della 3° rata del piano di definizione agevolata. Quindi, qualora il contribuente abbia optato per un pagamento dilazionato in tre o più rate, il 30 novembre si troverà a pagare:
- la rata scaduta il 31 luglio 2017;
- la rata scaduta il 30 settembre 2017;
- la rata la cui scadenza è prevista al 30 novembre dello stesso anno.
Una volta pagate entro il 30 novembre 2017 le eventuali rate non pagate e la terza rata con scadenza prevista al 30 novembre, il contribuente dovrà rispettare le scadenze del piano di rateizzazione indicate al momento dell’adesione alla definizione agevolata fissate per la quarta rata ad aprile 2018 e per la quinta e ultima a settembre 2018.
Rottamazione bis: ammessi anche i carichi esclusi
Tuttavia la riammissione al beneficio della definizione agevolata anche in caso di rate non pagate se saldate entro il 30 novembre 2017, non è l’unica possibilità concessa al contribuente in virtù delle nuove misure di rottamazione delle cartelle.
Il decreto legge, in particolare ammette a godere del beneficio anche quei carichi per i quali i contribuenti non erano stati ammessi dalla prima rottamazione perché non in regola con i pagamenti di tutte le rate scadute, sempreché tali carichi siano stati inseriti in piani di dilazione posti in essere alla data del 24 ottobre 2016 e che le rate siano tutte scadute al 31 dicembre 2016.
Quindi le condizioni per poter accedere a questo ulteriore beneficio previsto dal decreto legge 148 del 2017 sono:
- che i carichi per i quali si richiede l’adesione risultino respinti esclusivamente per il mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 se i piani di dilazione sono stati posti in essere al 24 ottobre 2016;
- che entro e non oltre il 31 maggio 2018, venga effettuato il pagamento in un’unica soluzione dell’importo complessivo delle rate scadute.
Per tali importi il contribuente ha la possibilità di esercitare nuovamente la facoltà presentando un’apposita istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 termine che cade di domenica e che quindi verrà spostato al 2 gennaio 2018.
Per il pagamento, il contribuente potrà alternativamente:
- versare l’importo delle rate scadute e non pagate in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2018, considerando che in caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
- versare l’importo in un massimo di tre rate di uguale ammontare, con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018. La scelta di pagare a rate deve essere effettuata in sede di compilazione dell’apposita istanza all’Agente della Riscossione.
Una volta presentata l’istanza (entro il 31 dicembre 2017) per l’accesso al beneficio della definizione agevolata (più semplicemente detta rottamazione bis) per i carichi prima esclusi in quanto derivanti da rate scadute e non versate, il contribuente debitore si vedrà recapitare dall’agente della riscossione una comunicazione contenente gli importi da pagare. Tale comunicazione sarà notificata al contribuente:
- entro il 31 marzo 2018, con indicato l'importo per il versamento in caso di pagamento in un’unica rata;
- entro il 31 luglio 2018, con l'ammontare totale delle somme dovute ai fini della definizione e gli importi delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, in caso di pagamento rateale.
Modalità di pagamento. Il contribuente potrà pagare le somme sia in un’unica soluzione che a rate attraverso i seguenti canali:
- portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- App EquiClick;
- sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- sportelli bancari e uffici postali; home banking; punti Sisal e Lottomatica;
- tabaccai convenzionati con Banca 5;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione;
- domiciliazione bancaria (nella comunicazione delle somme dovute, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà anche il modulo per richiedere la domiciliazione bancaria).
Rottamazione per le cartelle del 2017
Il nuovo decreto legge, in merito alla rottamazione delle cartelle, ha esteso la facoltà di beneficiare della definizione agevolata anche per carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 e non più solo per i carichi fino al 2016.
Per accedere al beneficio il contribuente debitore dovrà presentare un’apposita istanza in cui manifesta, all’agente della riscossione, la volontà di accedere al beneficio.
L’istanza va presentata entro il 15 maggio 2018, compilando l’apposita modulistica presente sul sito dell’agente della riscossione.
L'agente della riscossione, cioè l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia), comunicherà al contribuente entro il 31 marzo 2018 i carichi affidatigli ma per i quali al 30 settembre 2017 non è stata ancora notificata la cartella.
Inoltre al contribuente entro il 30 giugno 2018 si vedrà comunicati gli importi dovuti per l'adesione alla rottamazione bis secondo le rate prescelte.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione dei carichi relativi al periodo da gennaio a settembre 2017 può essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018;
- in massimo cinque rate di uguale importo, da pagare nei mesi di: luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, febbraio 2019.
Inoltre qualora il contribuente presenti istanza entro il 15 maggio 2018 per i carichi relativi ai primi nove mesi dell’anno 2017, per tali importi a debito sono sospesi i pagamenti rateali derivanti da altri eventuali piani di rateizzazione concetti al contribuente, per le rate scadenti in data successiva alla data di presentazione dell’istanza. La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche se non risultino adempiuti dal contribuente i versamenti relativi ad altri piani rateali posti in essere con l’agente della riscossione.
Modalità di pagamento. Il contribuente potrà pagare le somme sia in un’unica soluzione che a rate attraverso i seguenti canali:
- portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- App EquiClick;
- sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- sportelli bancari e uffici postali;
- home banking; punti Sisal e Lottomatica;
- tabaccai convenzionati con Banca 5;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- domiciliazione bancaria (nella comunicazione delle somme dovute, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà anche il modulo per richiedere la domiciliazione bancaria).
Rottamazione bis: i modelli di domanda
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato i due modelli per avvalersi della rottamazione bis delle cartelle di pagamento.
Si tratta del:
- modello DA-R che va utilizzato da chi si è visto rigettare la precedente istanza, per non aver pagato tutte le rate scadute dal 31 dicembre 2016;
- modello DA-2017 per la definizione dei carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 previsti dall’articolo 1, Dl 148/2017.
I contribuenti che vogliono godere della rottamazione bis per le cartelle di pagamento possono presentare istanza già da ora.
La modulistica da compilare segue a grandi linee quella della precedente definizione agevolata.
C’è da precisare che nel modello DA-R, cioè quello da presentare in caso precedentemente ci sia stato rigetto dell’istanza, è richiesto di riportare il numero identificativo delle comunicazioni di rigetto ricevute, anche parziali, con la precisazione che deve trattarsi di rigetto motivato esclusivamente sulla base del mancato pagamento delle rate dovute entro il 31 dicembre 2016, riferite a dilazioni poste in essere alla data del 24 ottobre 2016.
E negli altri casi di rigetto? In caso in cui il rigetto abbia altre cause, non sarà possibile beneficiare delle agevolazioni previste dalla rottamazione bis.
Inoltre il contribuente può indicare gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento ovvero gli avvisi di addebito dell’Inps oggetto delle comunicazioni di rigetto.
Sempre nel modello DA-R si può operare la scelta del numero di rate, tre al massimo, scadenti a settembre, ottobre e novembre 2018 e tutte di pari importo. Tale scelta va espressa nell’istanza.
Se il debitore omette di precisare il numero delle rate, il pagamento si intende richiesto in un’unica soluzione. Questo vale sia per il modello DA-R che per il modello DA – 2017.
Presentazione dei modelli di istanza. Sia il modello DA-R che il modello DA – 2017 le istanze si presentano:
- tramite pec, per coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata inviando, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, l’istanza insieme al documento di identità
- oppure presso gli sportelli presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).