Rottamazione-ter: prima e seconda rata più alte, ecco perché
La prima rata e la seconda rata della Rottamazione-ter, in caso di scelta del pagamento rateale, con scadenza 31 luglio 2019 e 30 novembre 2019, sono più alte. Esattamente di importo doppio delle rate successive, per coloro che hanno scelto una rateazione fino a 18 rate. Il contribuente può evincerlo nella Comunicazione-ter dove sono elencate le rate da pagare e le relative scadenze.
La motivazione sta nel fatto che “La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo”. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ed è previsto dalla normativa della Rottamazione-ter.
Il piano di rateazione quindi prevede quindi che con le prime due rate il contribuente versi il 20% del debito dovuto, di cui la sola prima rata è senza interessi di dilazione. E poi il restante 80% lo versa ripartito in parti uguali nelle rate successive, il cui numero di rate è scelto dal contribuente (se 18 rate, se 16 rate, se 14 rate, ecc.).
La conseguenza, per coloro che hanno scelto il massimo delle rate, ossia Rottamazione-ter in 18 rate, è che le prime due rate sono il doppio delle altre: ossia sono il 10% cadauna del debito, mentre le successive 16 rate di pari importo, ma con gli interessi dovuti che differenziano le rate stesse, sono pari al 5% del debito.
Quindi con le prime due rate sono sostanzialmente il doppio delle successive singole sedici rate, i contribuenti pertanto devono effettuare uno sforzo economico nell’anno 2019 versando di fatto due rate che sono quasi pari alle quattro rate successive.
Normativa rate rottamazione-ter. A prevedere il sistema di rateazione è la normativa, ossia l’art. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione del Decreto Legge n. 119/2018.
La normativa della Rottamazione-ter, dopo le modifiche del Decreto crescita, prevede al comma 2, lettera b) dell’art. 3, il sistema di pagamento a rate. “Il pagamento delle somme – si legge – è effettuato: b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020»”.
E la norma indica anche il calcolo degli interessi del 2% dovuti sulle rate: “In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”.
Pertanto il 20% del debito è dovuto entro il termine di versamento della prima rata del 31 luglio 2019 e della seconda rata del 30 novembre 2019, con possibilità di pagamento in ritardo di 5 giorni, e poi il restante 80% andrà versato negli anni 2020-2023 in rate costanti, in base al numero di rate scelto dal contribuente.