Saldo IVA annuale: scadenza versamento entro il 16 marzo
Le imprese e i lavoratori autonomi, in qualità di contribuenti soggetti ad IVA, che presentano la dichiarazione annuale, devono versare il saldo IVA annuale 2017 entro il 16 marzo di ogni anno. Il versamento dell’imposta va effettuato sulla base della dichiarazione IVA presentata.
Il versamento del Saldo IVA annuale deve essere effettuato sia dai contribuenti con IVA trimestrale che mensile e va effettuato, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, sempre che l’importo dovuto superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Se il contribuente è tenuto alla presentazione del modello Unico (si pensi ad esempio ai professionisti o lavoratori autonomi titolari di partita IVA), il versamento Iva può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, quindi a giugno o luglio. Se iil contribuente decide di versare l’Iva in sede di versamento per Unico, dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Vediamo pertanto tutte le scadenze e le modalità di versamento del saldo IVA 2016.
Come si calcola l’IVA a saldo annuale
L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo ed è rateizzabile in rate di pari importo di cui:
- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Rateazione Saldo IVA 2016
Da quest'anno non è più prevista la possibilità di presentare la Dichiarazione IVA in maniera unificata, cioè insieme alla dichiarazione dei redditi nel modello Unico PF 2017. C'è infatti da dire che il modello Unico PF 2017 non esiste più ma il contribuente è tenuto a presentare la Dichiarazione IVA 2017 entro il 28 febbraio e il modello Redditi 2017 entro le scadenze già previste per la presentazione della dichiarazione dei redditi unificata.
Nonostante ciò, il versamento del saldo IVA 2016 risultante dalla Dichiarazione IVA 2017 può essere può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base all'ex Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Pertanto, sintetizzando, se il contribuente presenta la dichiarazione Iva autonoma, può scegliere tra:
- il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
- la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
In alternativa il contribuente può scegliere di:
- versare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
- versare tale importo sempre in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
In base a quanto finora detto, i contribuenti soggetti IVA che devono pagare il saldo IVA, hanno a disposizione una scadenza naturale ed una scadenza con maggiorazione per il versamento del saldo iva annuale.
Il saldo Iva di giugno nascerà da un debito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello unico calcolato della differenza tra debito Iva annuale derivante dalla dichiarazione dei redditi, meno gli importi già versati in sede di liquidazione trimestrale o mensile, meno l’acconto Iva versato il 27 dicembre. Se la risultante di tale calcolo sarà superiore a euro 10,33 il contribuente sarà tenuto al versamento del saldo IVA annuale.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – Iva annuale saldo.
Versamento del saldo IVA con il modello Redditi
La Legge di Stabilità 2015 ha differito al 2017 l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro febbraio. In base a quanto stabilito dalla Legge di stabilità, la dichiarazione annuale IVA 2017 in forma autonoma va trasmessa telematicamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello delle operazioni riportate.
Entro il termine su riportato, il contribuente dovrà inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA 2017 mentre quello per la comunicazione dati IVA, non dovrà essere più trasmesso.
Per l’anno 2017, un’altra importante novità sarà la modifica della data per il primo versamento delle rate relative alle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi. Il saldo delle imposte derivanti da unico ed il versamento del primo acconto slitta al 30 giugno.
Quindi chi decide di versare il saldo IVA direttamente entro il termine delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2017) verserà il saldo IVA:
- entro il 30 giugno 2017;
- entro il 17 luglio 2017.
Come già detto, il versamento del saldo Iva deve essere comunque maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16 marzo 2017 ed il 30 giugno 2017, nuova data per il versamento della prima rata delle imposte scaturenti dal modello Redditi 2017 (o 17 luglio 2017). Ciò significa che:
- se il contribuente sceglie di pagare il saldo IVA 2016 entro il 30 giugno 2017, l’importo dovrà essere maggiorato dell’1,20%, ossia dello 0,40% per 3 mesi;
- se il contribuente sceglie di pagare il saldo IVA 2016 entro il 18 luglio 2017, l’importo dovrà essere maggiorato dell’1,60%, ossia dello 0,40% per 4 mesi.
Il versamento del saldo IVA 2016 entro il 30 giugno o 17 luglio può essere fatto in unica soluzione ma anche con forma rateale con rate di pari importo.
Modalità di versamento in F24
Il saldo IVA 2016 deve essere versato utilizzando il modello F24 telematico, riportando all’interno della Sezione “Erario”:
- il codice tributo “6099”;
- il codice tributo "1668″ per gli interessi rateali;
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate;
- l’anno di riferimento “2016”;
- l’importo del saldo IVA dovuto (se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo 2017: l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale; se il versamento è differito a giugno o luglio è rateizzato l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro);l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.
Ovviamente vanno considerate le regole relative alla trasmissione del modello F24. L’F24 con saldo zero va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). Se invece il modello F24 con il saldo IVA è a debito, pur in presenza di compensazioni, può essere pagato oltre che tramite Entratel e Fisconline anche tramite banca.
Sanzioni
Le violazioni alle norme in materia di versamento dell’Iva possono determinare l’applicazione di sanzioni sia di natura amministrativa sia penale in caso di mancato versamento del saldo IVA entro i termini sopra previsti.
Sanzioni amministrative. In caso di mancato o insufficiente versamento dell’Iva è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.
Sanzioni penali. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni l’omesso versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, sempre che l’ammontare superi l’importo di 50.000 euro (elevato a 250.000 euro) per ciascun periodo d’imposta.
Per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.