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Sanatoria del lavoro irregolare di dipendenti stranieri [GUIDA]

In corso la Sanatoria 2012. Ecco come fare per avviare la sanatoria con la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare dei lavoratori stranieri. I datori di lavoro hanno tempo dal 15 settembre al 15 ottobre. I dipendenti devono essere impiegati da almeno 3 mesi e in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Necessario il pagamento di un contributo forfettario di mille euro a lavoratore. Necessaria anche una regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale di almeno 6 mesi. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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sanatoria lavoratori stranieri irregolari

(UPDATE – Aggiornamento 22/02/2013) – Arriva la possibilità di sanatoria per i rapporti di lavoro irregolare con lavoratori stranieri. I datori di lavoro italiani, nonché i datori di lavoro stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in conformità alla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che alla data in vigore del Decreto Legislativo n. 109 del 2012, ossia il 9 agosto 2012, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione.

L’emersione del lavoro irregolare è a pagamento e fino al 15 ottobre 2012. La sanatoria c’è ma è a titolo oneroso per il datore di lavoro, nonché limitata ad un mese di tempo per la regolarizzazione. La dichiarazione di emersione del lavoro irregolare va presentata, allo sportello unico per l’immigrazione, esclusivamente con modalità informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 e previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore da regolarizzare.

Interessati tutti i settori produttivi. Non ci sono preclusioni di legge, tranne per i casi che elencheremo che riguardano i datori di lavoro e i lavoratori. Il settore produttivo di appartenenza invece non è rilevante ai fini della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione.

Quali rapporti di lavoro si possono far emergere. Presentando la dichiarazione di emersione, si può far emergere un rapporto di lavoro irregolare con un lavoratore extracomunitario solo se riguarda un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno. Viene fatta eccezione solo per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale è ammesso anche il rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

SOMMARIO:

Quali datori: i requisiti reddituali
Lavoratori stranieri interessati
Il contributo forfettario di 1.000 euro
Dichiarazione di emersione
La convocazione presso lo Sportello Unico
Lavoratori domestici: correzione errori e rinuncia domanda

Quali datori di lavoro possono dichiarare l’emersione: i requisiti reddituali

Datori di lavoro interessati.Sulla base di quanto disposto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del lavoro del 7 settembre 2012, possono effettuare la dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare i seguenti soggetti datori di lavoro:

  • Cittadino italiano;
  • Cittadino di un paese appartenente all’Unione Europea;
  • Cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare di carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario;
  • Cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio o rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.

Requisiti minimi di reddito: 30.000 euro. Il datore di lavoro deve rientrare in alcuni parametri di congruità del proprio reddito o fatturato per poter essere considerato idoneo all’emersione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL). Nello specifico, il reddito imponibile o il fatturato, quale risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, per il datore di lavoro persona fisica, ente o società, deve essere non inferiore a 30.000 (trentamila) euro annui.

Requisito reddituale per l’emersione di più lavoratori. Nel caso di un datore di lavoro che presenta la dichiarazione di emersione per più di un lavoratore, la congruità  della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza reddituale, della Direzione Territoriale del Lavoro.

Requisito di reddito per lavoratore straniero addetto al lavoro domestico: 20.000 o 27.000 euro. Nel caso di dichiarazione di emersione riguardante gli addetti al lavoro domestico (colf, badanti) con funzione di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Datore di lavoro con handicap o affetto da patologie: niente requisito reddituale. I requisiti reddituali che vanno da 20.000 a 27.000 euro non è richiesto nel caso di un datore di lavoro affetto da patologie o da handicap che ne limitano l’autosufficienza. Quindi in questo caso, trattandosi di dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza, la DTL non opererà la verifica reddituale.

Datori di lavoro esclusi per reati.Non è ammesso alla procedura di emersione il datore di lavoro che risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dal comma 3 dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 109 del 2012 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ecc.). Resta altresì escluso dalla procedura il datore di lavoro che, a seguito dell’avvio di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo.

Lavoratori stranieri interessati e i requisiti richiesti

La dichiarazione di emersione può essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente a favore di lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012:

  • erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi;
  • continuano ad essere occupati al momento della presentazione della domanda;
  • e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011.

Lavoratori stranieri esclusi.Non possono essere ammessi alla procedura i lavoratori stranieri che si trovino nelle condizioni previste dal comma 13 dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 109 del 2012, ossia i seguenti casi:

  • lavoratori stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
  • coloro che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  • lavoratori che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva;
  • che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Il contributo forfettario di 1.000 euro per ogni lavoratore

Come abbiamo già visto, la presentazione della dichiarazione di emersione del lavoratore irregolare deve essere preceduta dal pagamento di un contributo forfettario pari a 1.000 euro per ogni lavoratore irregolare dichiarato. Il versamento va effettuato tramite il modello F24, vediamo come. Modalità di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro.Alla luce di quanto disposto dall’art. 5 comma 5 del Decreto, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il pagamento del contributo forfettario. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Per consentire il versamento del contributo in parola sono istituiti i seguenti codici, operativi dalla data del 7 settembre 2012:

  • “REDO”  denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;
  • “RESU”  denominato “Datori di lavoro subordinato –  regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.

In sede di compilazione del modello  “F24 Versamenti con elementi identificativi” devono essere indicati i seguenti dati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”: il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;  il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17; il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo; il campo “anno di riferimento” è valorizzato con “2012”, anno per cui si effettua il versamento.

Il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” è reperibile oltre che sul sito internet dell’Agenzia delle entrate anche sui siti internet del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per la cooperazione internazionale e l’integrazione e dell’INPS.

Contributo non rimborsabile. Il Ministero precisa che le somme versate a titolo forfettario non sono ripetibili in caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero nel caso di mancata presentazione della stessa.

Contributo non deducibile. Il contributo forfettario di 1.000 euro per lavoratore non rientra tra gli oneri deducibili dal reddito, quindi non è possibile portarlo a riduzione del reddito personale o d’impresa ai fini dell’imposta sul reddito.

La dichiarazione di emersione e le modalità di presentazione

Tenuto conto del contributo non rimborsabile, i datori di lavoro devono fare attenzione alle norme riguardanti i casi in cui è ammessa l’emersione, soprattutto in riferimento alle eventuali condanne del lavoratore extracomunitario. Inoltre bisognerà tener ben presente che il rapporto di lavoro che si va a dichiarare deve essere a tempo determinato o indeterminato, e deve essere full-time essendo il part-time ammesso solo nel settore del lavoro domestico e comunque non inferiore a 20 ore settimanali.

Prima di effettuare la dichiarazione di emersione, ed inoltrarla nei termini che vediamo, il datore di lavoro deve assicurarsi la presenza del lavoratore extracomunitario almeno dal 31/12/2011 attraverso ad esempio un visto d’ingresso o un certificato rilasciato dal SSN, accertarsi come detto che non si trovi in uno dei casi inammissibilità, oltre che avere alle proprie dipendenze il lavoratore irregolare da almeno tre mesi. Accertati i requisiti si può procedere al pagamento del contributo forfettario e alla presentazione della dichiarazione di emersione.

Contenuto della domanda di emersione. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

  • i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero;
  • l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;
  • l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
  • l’attestazione dell’occupazione del lavoratore da almeno 3 mesi;
  • la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento;
  • la proposta di contratto di soggiorno;
  • l’indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro;
  • l’obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale per un periodo commisurato dalla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a 6 mesi, per i rapporti di durata inferiore al semestre;
  •  l’indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.

Scadenza per la presentazione: nessuna quota massima. Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione dalle ore 8 del 15 settembre 2012 alle ore 24 del 15 ottobre 2012, allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per il luogo ove si svolge il rapporto di lavoro. Non c’è fretta per la presentazione, nel senso che non è necessario far presto e presentare la domanda nei primissimi giorni, non essendoci quote massime di ammissione delle domande stesse.

Una volta presentata la dichiarazione di emersione, il sito web del Ministero renderà disponibile la ricevuta di presentazione con l’indicazione della data di invio telematico. Una copia della ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell’attestazione dell’avvenute presentazione della domanda.

La convocazione presso lo Sportello Unico e la regolarizzazione contributiva e fiscale

Il pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro per ogni lavoratore e la presentazione della dichiarazione di emersione non concludono l’iter di emersione ma piuttosto lo avviano. Le parti verranno convocate innanzi allo Sportello Unico per l’immigrazione, stipuleranno un contratto di soggiorno ed infine il datore di lavoro provvederà a comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego. Ma prima di effettuare tutto ciò, il datore di lavoro, oltre al versamento del contributo unificato dovrà effettuare la regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale del rapporto di lavoro irregolare con lo straniero.

Più precisamente, tra la documentazione richiesta per l’approvazione dell’iter di emersione dinnanzi allo Sportello Unico c’è quella relativa al versamento dei contributi, delle ritenute fiscali dovuti per il rapporto di lavoro che si vuole far emergere. Ed il minimo da regolarizzare è di 6 mesi, anche se il rapporto perdura da meno di 6 mesi pur se da più dei tre mesi richiesti dalla norma per la regolarizzazione.

Una volta effettuata la regolarizzazione contributiva e fiscale, alle parti non resta che rispondere positivamente alla convocazione dello Sportello Unico per l’approvazione finale della pratica, nonché per la stipula del contratto di soggiorno. Nell’incontro tra le parti presso lo Sportello Unico andranno presentate una serie di documentazioni. Per maggiori informazioni vediamo il procedimento presso lo Sportello Unico.

Lavoratori domestici: Come correggere la domanda o comunicare la rinuncia alla sanatoria

La possibilità di invio della domanda di emersione è stata prorogata fino al 31 gennaio 2013, per coloro che hanno versato il contributo forfettario di 1.000 euro. Ciò è stato possibile sulla base della circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012 del Ministero dell’Interno. Questo per tutti, mentre nel lavoro domestico è possibile procedere alla rinuncia alla sanatori in alcuni casi. Così come è possibile correggere gli errori fatti in sede di presentazione della domanda di emersione telematica.

La rinuncia alla Sanatoria 2012 nel lavoro domestico. Per le famiglie italiane la linea del Ministero dell’Interno e dell’Inps è più morbida. Senza poter recuperare quanto versato, sia in termini di contributo forfettario di 1.000 euro, sia in termini di contributi previdenziali versati con i bollettini Mav, dal licenziamento, alla dimissione, alla morte del datore di lavoro o del lavoratore: le famiglie che hanno presentato la domanda telematica di emersione, sanatoria 2012 dei lavoratori stranieri irregolari (colf badanti baby sitter, ecc.) in attesa di convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione, possono procedere alla comunicazione di rinuncia del rapporto di lavoro. Oppure la correggere gli errori. Per maggiori informazioni vediamo la rinuncia alla sanatoria nel lavoro domestico.

La correzione della domanda. E’ possibile inoltre correggere la domanda di emersione dei lavoratori extracomunitari, sempre nel settore domestico. Trattandosi di regolarizzaione di colf, badanti, baby sitter stranieri impiegati con lavoro nero, e trattandosi di una procedura di emersione di un rapporto di lavoro, l’Inps, il Ministero dell’Interno e lo Sportello Unico per l’immigrazione consentono in alcuni casi le modifiche dei dati, come l’orario di lavoro, il livello di inquadramento secondo CCNL. Così come è consentita la richiesta annullamento del doppio invio della stessa comunicazione o il disconoscimento per le famiglie che sono del tutto estranee al procedimento ma hanno ricevuto i bollettini Mav. Per tutte le informazioni vediamo la correzione degli errori nella domanda di emersione.

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