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Sanzioni in materia di orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale

Sanzioni raddoppiate per le violazioni in materia di orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale. Il superamento delle 48 ore settimanali medie nei 4 o 6 o 12 mesi, il ripetuto mancato riposo per 11 ore ogni 24 ore, oppure per 24 ore ogni 7 giorni del lavoratore è punito con delle sanzioni amministrative per il datore di lavoro. Vediamole.
A cura di Antonio Barbato
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orario di lavoro sanzioni

Sanzioni orario di lavoro anno 2014 e 2015 – La conversione in legge del Decreto Destinazione Italia ha portato novità riguardo le sanzioni in materia di orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale. Sono state raddoppiate le sanzioni a partire dalla data del 24 dicembre 2013. Le sanzioni amministrative sono irrogate ai datori di lavoro che violano, anche ripetutamente, i limiti imposti dalla legge riguardo al superamento dei limiti della durata media dell’orario di lavoro, e dei riposi giornalieri e settimanali introdotti dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003.

L’orario di lavoro è generalmente di 40 ore settimanali secondo i CCNL, ma per legge il superamento della media di 48 ore settimanali porta alla sanzione, così come il mancato riposo giornaliero di 11 ore nell’arco di 24 ore per il lavoratore o il mancato riposo settimanale di 24 ore ogni 7 giorni. Queste violazioni portano alle sanzioni che vedremo, le quali sono diverse e dipendono anche dal periodo di violazione, in quanto la sanzione è stata raddoppiata per le violazioni dopo la data del 24 dicembre 2013.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che ai fini dell’applicazione della nuova sanzione raddoppiata, quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi di riferimento devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013. Ossia l’intero periodo di superamento dei limiti deve essere post 24 dicembre 2013.

Vediamo ora la normativa e  le sanzioni nei vari casi.

Sanzioni per superamento orario di lavoro massimo settimanale di 48 ore

L’art. 4 del D. Lgs. n. 66/2013 prevede che la durata massima dell’orario di lavoro sia stabilita dai CCNL. Normalmente si tratta di 40 ore settimanali. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. Il calcolo della durata media dell'orario di lavoro deve essere effettuato con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, ma i contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di 4 mesi fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. Vediamo ora la sanzione in caso di mancato rispetto della normativa.

Sanzione amministrativa fino al 23 dicembre 2013:

  • da 100 a 750 €, se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento;
  • da 400 a 1.500 €, se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento;
  • da 1.000 a 5.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta, se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento.

Sanzione amministrativa dal 24 dicembre 2013 (dopo Decreto Destinazione Italia):

  • da 200 a 1.500 €, se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento;
  • da 800 a 3.000 €, se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento;
  • da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta, se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento.

Come si calcola l’orario medio settimanale. L’orario di lavoro è generalmente di 40 ore, e abbiamo visto che il datore di lavoro per non incorrere nelle sanzioni di cui sopra non potrà mai superare il limite delle 48 ore medie settimanali svolte nell’arco di quattro mesi di lavoro, o nei 6 o 12 mesi stabiliti dal CCNL di settore applicato. Ai fini del calcolo del periodo durante il quale calcolare l’orario medio settimanale, non devono essere considerate le ferie, malattie, gravidanza e infortuni. Vengono invece considerate le assenze per permessi o scioperi. Per quanto riguarda le ore di lavoro incluse nel calcolo, vanno considerati i momenti di lavoro, escluso quindi le pause di lavoro e gli spostamenti da casa a lavoro.

Riposo settimanale non goduto: le sanzioni

La normativa sul riposo settimanale prevede che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (le 11 ore ogni 24 ore). Il suddetto periodo di riposo consecutivo di 24 ore è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Vediamo ora la sanzione in caso di mancato rispetto della normativa.

Per una applicazione corretta del periodo di riposo, si deve procedere ad individuare l’ultimo giorno fruito quale riposo settimanale, per poi accertare se nei 13 giorni precedenti si sia goduto un ulteriore giorno di riposo. Il periodo di lavoro continuativamente svolto senza concessione di riposo settimanale non potrebbe superare i 12 giorni consecutivi, cui comunque dovrebbero aggiungersi nei due giorni successivi due giornate di riposo.

Sanzione amministrativa fino al 23 dicembre 2013:

  • da 100 a 750 €, se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento;
  • da 400 a 1.500 €, se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento;
  • da 1.000 a 5.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta, se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento.

Sanzione amministrativa dal 24 dicembre 2013 (dopo Decreto Destinazione Italia):

  • da 200 a 1.500 €, se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento;
  • da 800 a 3.000 €, se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento;
  • da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta, se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento.

Ore di riposo giornaliero non godute

L’art. 7 del D. Lgs. n. 66 del 2003 disciplina il riposo giornaliero: “Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”. Vediamo ora la sanzione in caso di mancato rispetto della normativa.

Sanzione amministrativa fino al 23 dicembre 2013:

  • da 50 a 150 €, se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di 24 ore;
  • da 300 a 1.000 €, se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore;
  • da 900 a 1.500 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta, se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore.

Sanzione amministrativa dal 24 dicembre 2013 (dopo Decreto Destinazione Italia):

  • da 100 a 300 €, se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di 24 ore;
  • da 600 a 2.000 €, se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore;
  • da 1.800 a 3.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta, se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore.

L’arco temporale di 24 ore, entro il quale spettano 11 ore di riposo, decorre inderogabilmente dall’inizio della prestazione lavorativa. Il riposo di 11 ore inoltre deve essere consecutivo.

Sanzioni in caso di lavoro straordinario e notturno

Il lavoro straordinario ha un limite massimo di 250 ore annue di straordinario diurno, notturno o festivo. E’ questo quindi il monte ore che il lavoratore può lavorare in un anno oltre il normale orario di lavoro di 40 ore (e fino a 48 ore settimanali). Altrimenti scattano le sanzioni per il datore di lavoro, così come per il mancato pagamento degli straordinari stessi. Per maggiori informazioni vediamo le sanzioni nel lavoro straordinario.

Il lavoratore può essere adibito al lavoro notturno per un massimo di 8 ore di media ogni 24 ore. I contratti collettivi possono individuare un periodo più ampio sul quale calcolare la media delle ore lavorate. In caso di superamento dei limiti scatta una sanzione amministrativa, che è la stessa di quella prevista in caso di lavoratori impegnati in lavoratori che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali. Le sanzioni diventano penali in alcuni casi. E’ previsto l’arresto in caso di omessa valutazione dello stato di salute dei lavoratori e controlli preventivi e periodici, così come in caso di impiego al lavoro notturno di donne in stato di gravidanza. Per maggiori informazioni su tutte le sanzioni, ivi comprese quelle per la comunicazione annuale alla DTL, vediamo le sanzioni amministrative e penali nel lavoro notturno.

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