Sanzioni nel lavoro notturno per mancata comunicazione e superamento limiti
Il datore di lavoro che impiega lavoratori durante le fasce orarie definite notturne è obbligato ad osservare la normativa sul lavoro notturno. La legge prevede tra le sanzioni in materia di lavoro specifiche sanzioni per le aziende che superano i limiti previsti nel ricorso al lavoro durante il periodo notturno. Ci sono sanzioni amministrative di natura pecuniaria ma anche sanzioni penali che comportano l’arresto, unitamente al pagamento di un ammenda.
Il superamento dei limiti previsti dalla normativa sull’orario notturno, ma anche il mancato rispetto degli obblighi comunicativi per chi impiega lavoratori notturni, porta al rischio sanzionatorio per il datore di lavoro. Vediamo nello specifico tutte le sanzioni.
La comunicazione annuale e sanzione. L’esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici deve essere comunicata annualmente per via telematica dal datore di lavoro alla DPL. L’omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro.
Lavoro notturno massimo 8 ore ogni 24 ore. L’art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003 stabilisce che “l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. Per maggiori informazioni vediamo la normativa sull’orario di lavoro.
In caso di superamento di tali limiti di lavoro notturno giornaliero, la sanzione prevista dall’art. 18 bis, comma 7 sempre del D. Lgs. n. 66 del 2003 è pari a una sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
In caso di superamento del limite di 8 ore di lavoro, per ogni periodo di 24 ore, per i lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, individuate con decreto ministeriale, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 66 del 2003, la sanzione, sempre prevista dall’art. 18, comma 6, dello stesso Decreto è pari ad una sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
In caso di omessa valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni, a cura e a spese del datore di lavoro, attraverso i controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 66 del 2003, la sanzione è di tipo penale. Questo illecito penale, questa omessa valutazione, quindi la mancata visita periodica dei lavoratori, è punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
L’estinzione mediante diffida o prescrizione obbligatoria porta ad una sanzione di 1.032,75 euro.
L’impiego di donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 7, dall’accertamento dello stato di gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino, ovvero l’impiego delle categorie di lavoratrici e lavoratori non obbligati nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro nel termine previsto è punito anche in questo caso con una sanzione di tipo penale. Questo illecito penale è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 euro a 2.582 euro.
L’estinzione mediante diffida o prescrizione obbligatoria, di cui in seguito vedremo, porta ad una sanzione di 645,50 euro.
Ricordiamo che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni (o il lavoratore padre convivente con la stessa), la lavoratrice o il lavoratore che sia genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni, la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 104 del 1992.
Le sanzioni degli ispettori del lavoro
Come abbiamo già detto la sanzione può arrivare ad una riduzione se l’estinzione avviene mediante diffida o prescrizione obbligatoria. A prevedere tali possibilità sono gli articoli 13 e 15 del D. Lgs. n. 124 del 2004 in materia di poteri del personale ispettivo delle direzioni del lavoro. Le due sanzioni penali di cui sopra possono essere ridotta sulla base di questi articoli, vediamoli.
Per quanto riguarda la diffida, in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio. E Il potere di diffida è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.
La prescrizione obbligatoria è stabilita dall’art. 15. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.