Scadenza e modalità di consegna della Certificazione unica 2016
I datori di lavoro, l’Inps e gli altri sostituti d’imposta devono consegnare il modello di Certificazione Unica dei redditi (CU 2016) entro il 29 febbraio 2016. Le modalità di consegna sono in duplice copia cartacea nei confronti dei dipendenti, mentre l’Inps effettua una consegna in modalità telematica, ossia direttamente nel cassetto previdenziale del cittadino sul sito dell’Inps.
Scadenza consegna Certificazione Unica 2016. Le istruzioni del modello di Certificazione Unica 2016 dei redditi, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, stabiliscono quindi che i sostituti d’imposta devono consegnare la CU 2016, in duplice copia, al contribuente (dipendenti, pensionati, percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi. Pertanto per i redditi relativi all’anno 2015, la scadenza del nuovo modello CUD 2016, la scadenza della Certificazione Unica 2016 è lunedì 29 febbraio 2016. E’ la stessa data di scadenza del modello CUD per gli anni precedenti.
Nella Certificazione Unica CU 2016 ci sono tutti i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al lavoro dipendente (es. redditi dei collaboratori coordinati e continuativi o con contratto a progetto) e, novità della certificazione rispetto al vecchio modello CUD, sono presenti anche i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Come per il vecchio modello CUD, anche per consegna Certificazione Unica 2016 in caso di cessazione del rapporto di lavoro la scadenza è entro i 12 entro dalla richiesta del dipendente
Modalità di consegna Certificazione Unica. Per i lavoratori dipendenti o comunque tutti i lavoratori, anche autonomi, la normale modalità di consegna del modello CUD e da quest’anno della Certificazione Unica dei redditi 2016 è la stampa e consegna cartacea del modello CU 2016, con tanto di firma apposta da parte del sostituto d’imposta. Quindi duplice copia, una con la firma del dipendente per ricevuta e l’altra consegnata al dipendente.
Certificazione unica tramite email. Le istruzioni del modello di Certificazione Unica stabiliscono però che “è facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica”.
La consegna della Certificazione Unica 2016 in formato elettronico deve essere esclusa quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. O, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto.
Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).
Modalità di consegna della Certificazione Unica da parte dell’Inps. Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica, ossia direttamente nel cassetto previdenziale del cittadino al quale si può avere accesso attraverso i servizi per il cittadino sul sito dell’Inps. E’ necessario possedere un PIN per accedere ai servizi. E’ facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2016 in forma cartacea.
I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all’INPS (comprensiva delle gestioni ex INPDAP) nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.
Nel caso di rilascio della CU, da parte dell’Inps, ad un erede non residente, l’ente previdenziale non è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica.
Il sostituto d’imposta può rilasciare anche una seconda nuova certificazione Unica. Siccome è tenuto ad inviare entro il 7 marzo i dati relativi alle Certificazioni uniche dei redditi all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il datore di lavoro rilasci una nuova certificazione unica dopo il 7 marzo deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.
Due o più rapporti di lavoro: va rilasciata una Certificazione Unica. I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un’unica Certificazione Unica. Tale modalità di indicazione dei dati deve essere seguita anche in presenza di più rapporti di lavoro rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d’imposta con lo stesso percipiente.