Sicurezza sul lavoro: la formazione aggiuntiva dei preposti e dei dirigenti
Tra i principali obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro c’è l’obbligo formativo dei lavoratori. Gli attori della vita aziendale (datori di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti, ecc.) sono obbligati, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 ad effettuare la formazione al fine di imparare tutte le misure preventive dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Alcuni soggetti, come i dirigenti, i preposti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in materia di prevenzione hanno un ruolo maggiormente importante rispetto al lavoratore. E per loro c’è la necessità di una formazione più ampia, specifica, una formazione aggiuntiva.
L’art. 15 del D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede nell’elenco delle misure generali di tutela nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, oltre all’informazione e formazione adeguate per i lavoratori, anche:
- l’informazione e formazione adeguate per i dirigenti ed i preposti;
- l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Quindi, come detto, ci sono specifici obblighi formativi e di addestramento per i dirigenti e coloro che ricevono un incarico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come i preposti o gli RLS. Esiste quindi un sistema formativo aggiuntivo.
La prima cosa da valutare è chi è in possesso, in materia di sicurezza, dello status di dirigente e di preposto. E’ l’art. 2 del D. Lgs. n. 81 del 2008 a fornire le seguenti definizioni:
- Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
- Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Rientra nella funzione di preposto il capo cantiere in edilizia ad esempio, ma anche il capo reparto, il capo ufficio, il capo squadra o il capo officina.
A disciplinare la formazione dei dirigenti e dei preposti è il comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008: ”7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Modalità di svolgimento della formazione dei dirigenti e dei preposti. L’art. 37 comma 7-bis stabilisce che “la formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori”.
Aggiornamento della formazione: 6 ore ogni 5 anni. Sia per i dirigenti che per i preposti la formazione effettuata inizialmente comporta in successiva fase la necessità di un aggiornamento quinquennale con una formazione di durata di almeno 6 ore per tutti i macrosettori di rischio Ateco. Tale aggiornamento può essere effettuato in modalità e-learning.
La formazione particolare aggiuntiva per i preposti: durata minima di 8 ore
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha stabilito che la formazione dei preposti (capo reparto, capo squadra, ecc.) deve comprendere anche quella prevista per i lavoratori, integrata da una formazione aggiuntiva in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro dalla durata minima di 8 ore, qualunque sia il codice Ateco. Gli argomenti da trattare nei corsi di formazione sono quelli elencati nei punto del comma 7 sopra descritto.
L’Accordo del 21 dicembre 2011, al punto 5, tratta il contenuto della formazione dei preposti: “I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Necessario il 90% delle presenze. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. I primi 5 punti in elenco possono essere oggetto di formazione in modalità e-learning.
La formazione dei dirigenti della durata di 16 ore
L’accordo Stato-Regioni stabilisce anche che il percorso formativo dei dirigenti deve avere una durata minima di 16 ore e che il percorso formativo deve essere basato su 4 moduli, che ora dettagliamo. Tali moduli possono essere svolti anche in modalità e-learning.
Modulo 1 – giuridico-normativo. La formazione riguarda i seguenti argomenti: sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; delega di funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza. La formazione riguarda i seguenti argomenti: modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D. Lgs. n. 81/08); gestione della documentazione tecnico amministrativa; obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08; ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi. Questo modulo forma il dirigente sui seguenti argomenti: criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; il rischio da stress lavoro-correlato; il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria.
Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. La formazione del dirigente riguardo questo modulo sarà effettuata sui seguenti argomenti: competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; tecniche di comunicazione; lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La durata minima della formazione per i dirigenti, come detto, è di 16 ore. L’accordo dice: “Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi, anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Anche in questo caso è obbligatoria la frequenza: “Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo”.
Organizzazione aziendale dei corsi per dirigenti e preposti
Appare evidente che la formazione dei dirigenti e dei preposti, pur se molto teorica, va effettuata in maniera copiosa. L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 detta le modalità organizzative dei corsi di formazione. Esso prevede la possibilità che la formazione sia svolta all’interno dell’azienda o all’esterno. Per ciascun corso si dovrà prevedere:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
c) i nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore; anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.