Spese mediche deducibili: ci sono quelle sostenute dai disabili
Per particolari categorie di contribuenti, il Fisco concede delle agevolazioni fiscali. E’ il caso delle persone disabili, definite tali dalla legge 104 del 1992, le quali possono usufruire di una serie di agevolazioni come la possibilità di acquistare l’auto con l’Iva agevolata al 4% e al detrazione del 19% della spesa, l’esenzione del bollo e dell’imposta di trascrizione al PRA, la possibilità di usufruire della detrazione del 19% anche per i sussidi tecnici ed informatici acquistati.
Tra le agevolazioni per disabili, una delle più importanti è quella che riguarda gli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini del calcolo delle imposte sul reddito (Irpef). Si tratta di oneri che portano in diminuzione il reddito sul quale si calcola l’imposta e consentono così di ridurre l’imposta effettivamente da pagare.
Spese mediche tra gli oneri deducibili
Sono infatti deducibili dal reddito complessivo del disabile le spese mediche generiche, inteso come tali ad esempio le prestazioni rese da un medico generico, e l’acquisto di medicinali.
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Sono deducibili anche le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili, cioè si intendono le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa, le spese sostenute per addetti all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, le spese per educatori professionali e per attività di animazione e di terapia occupazione. Le spese sono deducibili dal reddito come contribuente sia se sono sostenute dal disabile, sia se sono sostenute da familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Le spese che sono detraibili. Le spese sanitarie specialistiche come ad esempio le analisi, le prestazioni chirurgiche e specialistiche non sono considerate invece degli oneri deducibili dal reddito, ma il Fisco le include tra gli oneri e spese per le quali è possibile richiedere la detrazione fiscale del 19% sull’imposta Irpef da pagare. Vediamo l’approfondimento sulle detrazioni del 19% per spese sanitarie per disabili.
Pertanto, in questo caso non andranno a ridurre il reddito complessivo sul quale calcolare l’Irpef ma vanno a ridurre l’Irpef calcolata, fino ad azzeramento della stessa. La misura della detrazione, come detto, è del 19% e riguarda anche le altre spese per disabili oltre quelle sanitarie. Vediamo l’approfondimento su tutte le detrazioni del 19% per disabili.
Ai fini dell’applicazione delle deduzioni fiscali, è considerato disabile la persona che ha ottenuto il riconoscimento della Commissione medica ai sensi dell’art. 4 della legge 104 del 1992. E’ considerato altresì disabile anche la persona che è stata ritenuta invalida da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate di riconoscere l’invalidità civile.
E’ possibile alle persone riconosciute portatori di handicap secondo la legge 104/1992 anche autocertificare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata e accompagnata da documento di identità del sottoscrittore. E’ necessario far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati all’accertamento dell’invalidità.