Spesometro 2017 Agenzia Entrate: come funziona la comunicazione polivalente IVA
Il mese di aprile si caratterizza, tra le altre cose, per un’importante scadenza fiscale che è quella dell’invio dello Spesometro 2017. Si tratta delle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno d’imposta 2016 che va effettuata all’Agenzia delle Entrate. L'adempimento è obbligatorio ogni anno e interessa una vasta platea di soggetti obbligati, dai titolari di partita IVA alle società, dalle imprese individuali ai contribuenti in regime di contabilità semplificata. Tra gli esonerati ci sono coloro che sono nel regime agevolato e nell'ex regime dei minimi.
Le scadenze per il 2017 della Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA sono fissate al:
- 10 aprile per i contribuenti che versano l’VA mensilmente;
- 20 aprile, invece, per i contribuenti che versano l’IVA trimestralmente.
Si tratta dell’ultimo invio dello Spesometro annuale, ossia la Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA in quanto con la legge di Stabilità, dal 2017 sono cambiati i vari adempimenti IVA che i contribuenti sono chiamati a svolgere a partire dall’anno d’imposta 2017.
Tuttavia per il periodo d’imposta 2016, resta invariato l’invio dello Spesometro annuale. Vediamo quindi in base alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate tutto ciò che c’è da sapere sullo invio dello Spesometro 2017 all’Agenzia delle Entrate.
- Lo Spesometro è la Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA
- Fatture e operazioni da comunicare
- Soggetti obbligati
- Operazioni escluse
- Soggetti esonerati: dal regime forfettario o dei minimi ai commercianti al dettaglio
- Spesometro scadenze, ecco tutte le date e le modalità d’invio
- Spesometro ravvedimento: sanzioni per omesso, ritardato o errato invio
Lo Spesometro è la Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA
Lo Spesometro è una delle comunicazioni obbligatorie che i contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti ad inviare all’Agenzie delle Entrate. Il modello è denominato “polivalente”.
Si tratta in sostanza di una comunicazione polivalente dati IVA che l’Agenzia delle Entrate chiama “Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro)”
Nello specifico, i soggetti titolari di partita IVA, imprese e lavoratori autonomi sono obbligati a comunicare attraverso lo Spesometro le operazioni rese e ricevute da altri operatori economici.
Lo Spesometro è quindi un modello in cui si riepilogano le operazioni attive e passive, sempre ai fini IVA, soggette ad obbligo di fatturazione indipendentemente dall’importo.
Fatture e operazioni da comunicare
Dalla sua entrata in vigore nel 2010 ad oggi ha subito alcune modifiche. Attualmente è previsto l’obbligo di comunicare attraverso lo Spesometro:
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva;
- le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Quindi la normativa relativa Spesometro prevede la comunicazione polivalente di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, indipendentemente dal loro importo, vanno così comunicate tutte le operazioni per il quale esiste obbligo di fattura, indipendentemente dall’importo e, le operazioni sopra i 3.600 euro per quelle senza obbligo di emissione di fattura.
Soggetti obbligati
I soggetti tenuti all’invio telematico dello Spesometro annuale sono tutti i titolari di partita IVA e quindi nello specifico:
- Società di persone (Snc, sas);
- Società di fatto che esercitano attività commerciale;
- Società di capitali (Srl, Spa);
- Società consortili;
- Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali;
- Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata;
- Imprese familiari ed aziende coniugali;
- Imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile;
- Enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale;
- Società estere rappresentate in Italia;
- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA;
- Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
- Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive;
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa circolare n. 24/E del 30.05.2011;
- Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi;
- Enti non commerciali: per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Se sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura. Per le spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale intese come oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione;
- a partire dallo spesometro 2014, per effetto della Legge di Stabilità, sono obbligati alla comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA mediante modello polivalente i Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l’anno;
- Associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Operazioni escluse
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate sono escluse dall'obbligo di comunicazione polivalente dati IVA:
- le importazioni,
- le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972,
- le operazioni intracomunitarie,
- le operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria;
- le operazioni di importo pari o superiore a 3600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- le operazioni fuori campo IVA.
Soggetti esonerati: dal regime forfettario o dei minimi ai commercianti al dettaglio
Sono esonerati, dall’invio dello Spesometro:
- i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario;
- i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi;
- le amministrazioni pubbliche e autonome
L’Agenzia delle Entrate, inoltre con provvedimento del 24 marzo 2017, ha chiarito che non sono tenuti all’invio dello Spesometro:
- i commercianti al dettaglio, per le operazioni Iva di importo inferiore a 3.000 euro. L’obbligo di comunicazione resta però per le operazioni Iva superiori ai 3.000 euro;
- i Tour operator non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva;
- i contribuenti che hanno inviato i dati al sistema Tessera sanitaria, ivi compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, hanno la facoltà di non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro gli stessi dati;
- le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici con sede in Paesi black list, infatti il Dl 193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi black list a partire dall’anno di imposta 2016. Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse nello Spesometro, ma qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE della comunicazione polivalente 2017.
Spesometro scadenze, ecco tutte le date e le modalità d’invio
Per il 2016 rimane ferma la possibilità di inviare lo Spesometro sia in forma analitica che aggregata.
Nella modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia, eccetto le operazioni di noleggio e leasing
Una volta scelta la modalità d’invio, resta obbligatoria per tutta la comunicazione e per eventuali comunicazioni successive di invio sostitutivo.
Tuttavia non è possibile la comunicazione aggregata dei dati relativi a:
- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
I termini di invio, come già accennato sono:
- il 10 aprile per i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA mensilmente;
- il 20 aprile per i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA trimestralmente.
Lo Spesometro deve essere presentato esclusivamente in via telematica. È esclusa ogni altra modalità di presentazione. La comunicazione può essere presentata in via telematica:
- direttamente dal contribuente;
- tramite intermediari abilitati.
Spesometro ravvedimento: sanzioni per omesso, ritardato o errato invio
Per i contribuenti che non provvedono ad inviare lo Spesometro entro le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate è prevista una sanzione amministrativa disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010. In questo caso so tratta dei casi in cui c’è una vera e propria omissione delle comunicazioni obbligatorie da effettuare all’Amministrazione Finanziaria.
Qualora la trasmissione della Comunicazione avvenga con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di euro 258 ed un massimo di euro 2.065.
Tuttavia il contribuente che abbia commesso violazioni e/o errori può sanarli ricorrendo al ravvedimento operoso che prevede la riduzione delle sanzioni, qualora il contribuente provveda ad inviare il modello polivalente omesso e versi la sanzione ridotta e gli interessi di mora tramite modello F24 e relativo codice tributo.
Il versamento della sanzione ridotta, va effettuato utilizzando il modello F24 con codice tributo 8911.
È consentita la possibilità di sanare la posizione inviando una dichiarazione integrativa e/o sostitutiva che corregga quella inviata precedentemente, nello specifico “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati”.