Stato di disoccupazione: la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Inps
Si tratta di uno degli adempimenti più noiosi ma importanti che un lavoratore disoccupato debba fare: la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego per i periodi di disoccupazione. Tale dichiarazione, con la quale si dichiara la propria condizione di soggetto privo di lavoro, è importante sia per essere lavoratore beneficiario di alcune agevolazioni contributive, che favoriscono la futura assunzione, sia per ottenere l’indennità di disoccupazione Aspi, o la Mini Aspi. Dal 2012, dall’entrata in vigore della Legge Fornero, è possibile fornire tale dichiarazione direttamente all’Inps al momento di presentazione della domanda per ottenere la prestazione a sostengo del reddito, senza recarsi al Centro per l’Impiego competente.
Lo stato di disoccupazione involontaria, ovvero la “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”, comporta per il lavoratore l’obbligo di presentarsi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’art. 1, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 181 del 2000.
Il suddetto status rappresenta uno dei requisiti, oltre a quelli di natura assicurativa e contributiva, per la concessione dell’indennità di disoccupazione nell’ambito ASpI, come precisato nell’art. 2, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Inoltre senza tale dichiarazione non maturano i mesi che comportano lo status di disoccupato. E tale condizioni riveste particolare importanza ai fini dell’anzianità di disoccupazione nell’ex collocamento, anzianità che permette di essere considerato lavoratore svantaggiato (privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi) o, meglio ancora, lavoratore molto svantaggiato (privo di impiego da 24 mesi), condizioni che portano il lavoratore ad essere destinatario di alcune agevolazioni contributive (si pensi alla legge 407 del 1990).
Con l’art. 4 comma 38 della legge n. 92 del 2012 (la Riforma Fornero), è stata introdotta la possibilità di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità anche all’INPS, in alternativa al Centro per l’Impiego competente secondo il domicilio del richiedente, all’atto della presentazione della presente domanda di indennità Aspi o mini-ASpI.
L’ente previdenziale con la circolare n. 154 del 28 ottobre 2013, precisa gli aspetti procedurali di tale nuovo adempimento, adeguando a sua volta i modelli che il lavoratore deve compilare per la presentazione della domanda per l’indennità di disoccupazione Aspi o l’ex indennità con requisiti ridotti Mini Aspi. Lo scopo è quello di semplificare l’iter per la presentazione della domanda e quindi anche l’erogazione della indennità.
L’Inps ha quindi il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI, documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.
Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo l’Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133) pubblicata nell’apposita sezione del sito (www.inps.it), implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.
Bisogna compilare il campo relativo alla dichiarazione di immediata disponibilità. L’utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o Mini-ASpI, dovrà indicare o che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti.
Qualora la dichiarazione di immediata disponibilità venga rilasciata all’INPS, è imprescindibile l’indicazione di almeno uno fra il numero di telefono fisso e il numero di telefono cellulare. Ciò al fine di consentire ai Centri per l’Impiego, cui il dato sarà trasmesso, di contattare l’utente per offerte di lavoro come anche di effettuare ogni verifica di propria competenza.
I Centri per l’Impiego accedono già alla Banca dati Percettori per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e per comunicare all’Istituto, ai sensi della normativa vigente, le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei centri medesimi.
Accertamento dello status di disoccupato resta di competenza del Centro per l’Impiego. L’accertamento dello status di disoccupato e la verifica della conservazione dello stesso che non possono essere controllati e accertati dall’Inps con i dati in suo possesso, rimangono di competenza dei Centri per l’Impiego. Altresì, questi ultimi devono comunicare all’Inps tempestivamente gli eventi che determinano la decadenza dalla prestazione.