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Super Bonus fino a 12.000 euro per chi assume tirocinanti da Garanzia Giovani

I datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con un contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani tirocinanti di Garanzia Giovani, NEET fino a 30 anni non computi, possono ottenere un Super bonus fino a 12.000 euro. La misura dipende dalla classe di profilazione del giovane. La dotazione è di 50 milioni di euro. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Super bonus assunzione giovani indeterminato

Le aziende che assumono giovani tirocinanti nell’ambito del programma Garanzia Giovani possono ottenere un Super Bonus fino a 12.000 euro. Sul portale dell’Inps è partita la prenotazione dell’incentivo e la dotazione finanziaria è di 50 milioni di euro.

Cosa è il Super bonus tirocini di Garanzia Giovani. E’ un incentivo che spetta alle aziende che assumono con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e anche con il contratto di apprendistato professionalizzante, un giovane neet (giovani da 16 a 30 anni non compiuti che non lavorano e non studiano) iscritto al programma nazionale Garanzia Giovani.

Più precisamente è destinato ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, purché avviato entro il 31 gennaio 2016.

Il bonus spettante va da 3.000 a 12.000 euro e dipende dalla classe di profilazione del giovane, ottenuta dallo stesso quando è stato preso in carico e profilato dal Centro per l’Impiego o da un agenzia per il lavoro privata.

Requisiti richiesti:

  • Il giovane deve essere un NEET (giovane che non risulti occupato o inserito in un percorso di studio e/o formazione);
  • Giovane con tirocinio sia stato svolto nell’ambito di Garanzia Giovani (il requisito di NEET si considera mantenuto purché il giovane, al momento dell’assunzione, sia già iscritto al Programma e non risulti occupato o inserito in un percorso di studio e/o formazione. Ovviamente a tal fine sono si considera il tirocinio in essere o appena concluso grazie al quale si concretizza la possibilità di ricevere il “Super Bonus”);Giovane con tirocinio sia stato svolto nell’ambito di Garanzia Giovani).

La misura è stata prevista dal Ministero del Lavoro per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, di giovani tirocinanti di Garanzia Giovani dal 1 marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Il tirocinio di tipo extracurriculare, che è propedeutico all’assunzione incentiva, come detto, deve essere stato avviato entro il 31 gennaio 2016.

Il Super bonus occupazionale trasformazione tirocini è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 3.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con classe di profilazione bassa;
  • 6.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con classe di profilazione media;
  • 9.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con classe di profilazione alta;
  • 12.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con classe di profilazione molto alta.

L'assunzione del giovane deve essere fatta con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, oppure con contratto di apprendistato professionalizzante.

In caso di lavoro a tempo parziale, quindi in caso di assunzione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, per ottenere il Super bonus occupazione, così come per il bonus occupazione di Garanzia Giovani da 1.500 a 6.000 euro, è necessario che il part-time sia di almeno 24 ore settimanali, quindi un part-time al 60%. In questo caso l’importo del bonus spettante sarà riproporzionato in base alla percentuale del part-time (esempio: un tirocinante con profilazione molto alta, se assunto con un contratto a tempo parziale di 24 ore settimanali, in quanto part-time al 60%, consentirà all’azienda l’ottenimento di un Super bonus del 60% di 12.000 euro, quindi pari a 7.200 euro).

In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’importo è proporzionato alla durata effettiva (l’importo è concesso rispettivamente in sei ratei nel primo caso, in dodici negli altri due). L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016. Quindi il datore di lavoro può ottenere una riduzione dei contributi da versare pari al 40% più il Super Bonus di cui sopra, sullo stesso giovane tirocinante assunto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la modalità di richiesta e fruizione, va precisato che il Super Bonus è riconosciuto dall’Inps e richiedibile nell’ambito della sezione Inps DIResCo. Per il Super bonus sulla trasformazione dei tirocini Garanzia Giovani sono disponibili 50 milioni di euro per tutto il territorio nazionale.

La prenotazione delle risorse avviene in ordine cronologico di presentazione delle domande e quindi, ovviamente, una volta esaurite le risorse, non sarà più possibile fruire del bonus.

Per maggiori informazioni, ecco l’elenco delle disposizioni normative utili per verificare il diritto al Super Bonus:

La circolare dell’Inps

La circolare n. 89 del 24 maggio 2016 contiene tutte le indicazioni operativa per il godimento dell’incentivo

Regioni interessate. Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano; pertanto, possono legittimamente fruirne anche i datori di lavoro con sede di lavoro nelle Regioni in cui il bonus occupazionale di cui al decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni non sia stato attivato.

Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo. L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.

Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

Rapporti di lavoro incentivati. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L’agevolazione, come espressamente previsto dall’art. 2 del decreto direttoriale 16/II/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016. Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

Assunzioni escluse dal Super bonus. Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca; contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

Super bonus tirocini per assunzioni con contratto di apprendistato

Precisazioni riguardanti il Super Bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante. Come è noto, l’art. 44 del d.lgs. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Come espressamente previsto dal suddetto articolo 44, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Inoltre, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Il Super Bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

Esempio 1: ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.03.2016 al 31.03.2017. ALFA sarà ammesso all’incentivo nella misura di euro 9.000 (poiché il rapporto ha durata superiore a 12 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il rapporto a tempo indeterminato);

Esempio 2: ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dal 01.05.2016 al 31.10.2016. ALFA sarà ammesso all’incentivo nella misura di euro 4.500 (poiché il rapporto ha durata di 6 mesi, al datore di lavoro spetterà il Super Bonus riconoscibile per il contratto a tempo indeterminato ma ridotto di sei quote mensili).

Condizioni di spettanza dell’incentivo

L’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 (DURC regolare), inerente:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

L’incentivo è inoltre subordinato all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono:

  • l’incentivo non spetta qualora l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);
  • l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
  • l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150/2015);
  • l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);
  • ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2, d.lgs. n. 150/2015);
  • l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2015).

Compatibilità con altri incentivi

L’incentivo, come previsto dall’articolo 7 del decreto direttoriale n. 16/II/2016, è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

L’incentivo è, inoltre, cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.

Come ribadito dall’articolo 2, paragrafo 31, del Regolamento CE 651/2014, per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse, il predetto Super Bonus è cumulabile, senza limitazioni, con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell'articolo unico, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Super Bonus è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore, tra cui si ricordano:

  • l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi di cui all’art. 2, comma 10- bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, al 20% dell’indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto;
  • l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Come fare domanda per l’incentivo

Per l’ammissione all’incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto.

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato – “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali risponde accogliendo la domanda oppure dando il KO temporaneo.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Le Faq del Ministero del Lavoro 

51)​ L'incentivo previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini" è riconosciuto solo al datore di lavoro presso il quale il giovane ha realizzato il tirocinio?

L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un giovane con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbia svolto un percorso di tirocinio nell'ambito di Garanzia Giovani, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso di loro.

52) Le assunzioni tramite contratto di apprendistato, rientrano nella tipologia di contratto per la quale viene riconosciuto l'incentivo previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini"?

L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – o con contratto di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere), un giovane che abbia concluso, ovvero intrapreso un percorso di tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.

53) Lo status di NEET deve essere posseduto all'inizio del tirocinio e/o al momento della stabilizzazione del giovane?

Lo status di NEET deve essere posseduto al momento dell'avvio del percorso di tirocinio.

54) Ai fini della richiesta dell'incentivo previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini", l'assunzione del tirocinante da parte dell'azienda può avvenire subito dopo la conclusione del percorso di tirocinio?

Si, l'assunzione può avvenire senza soluzione di continuità ed entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio, così come previsto dall'Addendum al Vademecum sugli stati consultabile al sito web www.garanziagiovani.gov.it sezione "Documentazione".

55) L'incentivo previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini" è fruibile anche dalle aziende collocate nelle Regioni in cui il Bonus Occupazionale standard non è stato attivato?

L'incentivo ha carattere nazionale, pertanto possono accedere ad esso anche i datori di lavoro con sede legale nelle Regioni in cui il bonus occupazionale standard (di cui alla Misura 9 del PON IOG) non sia stato attivato.

56) Per quali tirocinanti può essere richiesto l'incentivo previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini"?

L'incentivo potrà essere fruito dai datori di lavoro che attiveranno un contratto di lavoro a partire dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, solo relativamente ai tirocini avviati e/o conclusi entro il 31 gennaio 2016. Inoltre, l'incentivo vale per i soli tirocini extracurriculari realizzati nell'ambito di Garanzia Giovani.

57) Se l'azienda ha già beneficiato dell'incentivo previsto dalla Misura "Bonus Occupazionale" può beneficiare anche dell'incentivo previsto dal "Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini"?

Il Super bonus non è cumulabile con il bonus ordinario per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane, in quanto lo stesso soggetto non può essere incentivato due volte. Viceversa, se l'azienda ha già beneficiato del bonus ordinario per un giovane assunto nell'ambito di Garanzia Giovani, nulla osta a che presenti istanza di Super Bonus per la trasformazione del tirocinio svolto da un altro giovane.

Quando è necessario il requisito dell’incremento occupazionale netto

Ci sono le stesse condizionalità previste per l’incentivo da 1.500 a 6.000 euro, il cosiddetto Bonus occupazionale di Garanzia Giovani, pertanto ai fini della fruibilità del Super Bonus è importante il rispetto dei limiti del Regime De minimis. Infatti in caso di superamento del Regime dei minimis, scattano una serie di ulteriori requisiti richiesti sia in riferimento all’età del giovane che, soprattutto, il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto, ossia chel’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, da intendersi come aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all’incentivo di una unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti”.

Il Super Bonus viene concesso nel rispetto dei limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime “de minimis” è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:

a)   Il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013). Tale locuzione si riferisce a quei lavoratori che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

b)   Il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

c)   Il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

Sempre con riferimento all’incremento occupazionale, si precisa che l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa; è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, secondo il quale il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.); l’incremento è realizzato qualora, in riferimento al singolo mese, il numero medio di unità lavoro – annuo dell’anno precedente l’assunzione sia inferiore al numero medio di unità lavoro – annuo dell’anno successivo all’assunzione.

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti del “de minimis”- deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del Super bonus occupazionale.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.

La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si beneficia dell’incentivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto – o utilizzato mediante somministrazione – in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

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