Termini di pagamento del TFS: da 105 giorni a 27 mesi di attesa
AGGIORNAMENTO 07/10/2014 – I dipendenti pubblici possono essere costretti ad attendere oltre due anni per avere il loro trattamento di fine servizio (TFS) o indennità di buonuscita. Nell’emanare delle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il Governo nel 2011 ha sostanzialmente modificato i termini di pagamento del TFS, soprattutto nelle ipotesi di dimissioni e licenziamento. Nel corso dei successivi anni ci sono state modifiche riguardanti i tempi di liquidazione del TFS ed i pagamenti del TFS o TFR con rateizzazione. Restano invariati solo i termini per le ipotesi gravi di cessazione del rapporto di lavoro, ossia l’inabilità o il decesso del lavoratore.
Prima di tutto occorre precisare cosa è il TFS, a chi spetta ed in che misura. L’indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio (TFS) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente stale quando termina il servizio. Trattasi quindi si una retribuzione differita, spettante alla chiusura del rapporto di lavoro. E’ sostanzialmente equiparato al TFR, generalmente riconosciuto ai dipendenti del settore privato.
L’importo del TFS viene determinato moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione annua lorda percepita alla cessazione dal servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni utili. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella inferiore a sei mesi viene trascurata.
Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.
I commi 22 e 23 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 hanno modificano i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, come disciplinati dall’art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140. Tale articolo indica quali sono le amministrazioni pubbliche, ossia quelle indicate dall’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 29 del 1993.
Chi ha diritto al TFS: quali sono le amministrazioni interessate. Come precisato dall’Inpdap, la normativa relativa al TFS riguarda i lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici con almeno un anno di iscrizione.
Secondo il D. Lgs. n. 29 del 1993, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
I dipendenti di tali enti, tranne quelli in regime di TFR, sono interessati dalla normativa sul TFS e quindi dalle modifiche riguardanti i termini di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS). L’ambito di applicazione del Decreto Legge n. 138 del 2011, come precisato dalla circolare dell’ex Inpdap n. 16 del 2011, rimanendo lo stesso della disciplina previgente, comprende tutte le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, erogati dall’INPDAP con la sola esclusione delle deroghe di cui parleremo in seguito.
Devono intendersi ricompresi nell’ambito di applicazione della norma anche i dipendenti di quegli enti che, pur avendo perso la natura di pubbliche amministrazioni, hanno comunque conservato trattamenti di fine servizio (TFS) diversi dal trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’art. 2120 del codice civile.
Passaggio al TFR dei dipendenti pubblici. I lavoratori con diritto all’indennità di buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare scelgono automaticamente il TFR. Il valore dell’indennità di buonuscita maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il Tfr e le relative rivalutazioni. Per tali lavoratori si applica la normativa relativa al TFR.
Gli assunti dal 2001 sono in regime di TFR dall’assunzione. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, in maniera automatica la disciplina del trattamento di fine rapporto (TFR), con esclusione del personale non contrattualizzato (ad esempio: militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, personale dei Vigili del fuoco, dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ecc.) per il quale continua ad applicarsi la disciplina dell’indennità di buonuscita anche se assunti successivamente a tale data e pertanto rientrano nella normativa riguardante i termini per il pagamento del TFS.
I tempi per la liquidazione del TFS o TFR dal 2014
I termini per il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) ma anche per il pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici e, in ogni caso, per i dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Inps (ex Enpas ed ex Inadel) è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2014. Risulta decisiva la tipologia di cessazione del servizio e la data della stessa.
Nuovi termini di pagamento TFS o TFR dal 2014. Il regime generale valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguono il diritto a pensione dopo tale data ha tre termini di pagamento del TFS o TFR:
- termine breve di 105 giorni dalla cessazione per inabilità o decesso del lavoratore;
- termine di 12 mesi (elevato a 15 mesi senza interessi) per le cessazioni per raggiunti limiti di età (quindi pensione di vecchiaia a 65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici); per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro; per le cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
- termine di 24 mesi (elevato a 27 mesi senza interessi) per le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata; e per il il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).
Questi termini di pagamento del TFS o TFR valgono per chi cessa il servizio a partire dal 1 gennaio 2014. Vediamo ora i termini per chi ha maturato il diritto a pensione o ha cessato il servizio prima negli anni 2013, 2012, 2011 e precedenti.
I termini di pagamento del TFS dopo il 13 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2013
A chiarire i termini è stata la circolare Inpdap n. 16 del 2011. Per effetto delle modifiche del Decreto Legge n. 138 del 2011, sono previsti sempre tre termini di liquidazione delle prestazioni a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro. Il termine breve e quello lungo sono gli stessi, a cambiare è quello per raggiunti limiti di età, ossia per chi cessa il servizio per andare in pensione di vecchiaia. Vediamoli.
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione. Tale termine scatta nei seguenti casi:
- In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
Quindi continua a trovare applicazione il termine breve che prevede che la prestazione debba essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente. L’Inpdap, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.
Termine di 6 mesi (elevato a 9 mesi) per raggiunti limiti di età o estinzioni a tempo determinato. Come precisato dalla circolare Inpdap n. 16 del 2011, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza);
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio).
Gli interessi scattano però dopo ulteriori 3 mesi, quindi l’attesa potrebbe essere di 9 mesi. In questi casi l’ex Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.
Termine di 24 mesi (elevato a 27 mesi) per dimissioni e licenziamenti. Il termine di pagamento, rispetto alla normativa precedente che prevedeva 6 mesi di attesa, è stato notevolmente elevato in altri casi, vediamoli. La circolare n. 16 del 2011 chiarisce che la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
- le dimissioni volontarie (con 40 anni di servizio con i requisiti maturati entro il 31.12.2011 oppure con maturazione requisiti per il diritto a pensione entro il 12.8.2011);
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).
Anche in questo caso gli interessi scattano dopo 3 mesi. L’Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, durante i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.
Decorrenza dei nuovi termini di 105 giorni, 6 mesi e 24 mesi. L’art. 1, comma 22, del decreto legge n. 138 del 2011 prevede che i nuovi termini di liquidazione decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento tutti coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria illustrata di seguito.
Le deroghe: quando si applicano i vecchi termini di pagamento TFS (prima del 13/08/2011)
Non sono interessate dai nuovi termini di 105 giorni, 6 mesi (elevati a 9 mesi) e 24 mesi (elevati a 27 mesi) per il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) o indennità di buonuscita, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011;
- il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Per il personale interessato dalle deroghe, pertanto, i termini rimangono i seguenti:
- termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, per decesso del lavoratore, raggiunti limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
- termine di 6 mesi (+ 3 mesi) per tutte le altre casistiche (dimissioni e licenziamento).
Per maggiori informazioni vediamo le deroghe per il pagamento TFS o TFR prima del 13 agosto 2011.
Quali sono le modalità di pagamento: il TFS o TFR a rate
Anche le modalità di pagamento sono cambiate, a partire dal 31 maggio 2010. E sono state nuovamente modificate dalla Legge di Stabilità 2014, per quanto riguarda la rateazione. Vediamo le varie modalità di pagamento, nel 2014 e negli anni precedenti.
Pagamento rateale TFS e TFR per i dipendenti che cessano dal servizio dal 2014. Per i dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013, quindi a partire dal 1 gennaio 2014 e quindi conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data con maturazione del diritto al TFS dopo il 1 gennaio 2014, si applica la disciplina di cui all’art. 1, comma 484, della legge 147/2013 e i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti secondo le modalità sopra descritte, che riepiloghiamo:
- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
Per maggiori informazioni vediamo la rateizzazione del pagamento del TFS o TFR dal 2014.
TFS o TFR a rate negli anni 2010-2013. Per le cessazioni dal servizio intervenute fino al 31 dicembre 2013, o per meglio dire dal 31 maggio 2010 al 31 dicembre 2013, il sistema di pagamento del TFS o del TFR dei dipendenti pubblici è il seguente:
- in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
- in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
Le prestazioni interessate dalla rateizzazione sono:
- l'indennità di buonuscita o TFS liquidata a favore del personale, civile e militare, dello Stato;
- l'indennità premio servizio corrisposta ai dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale ;
- l'indennità di anzianità erogata a favore dei dipendenti degli enti pubblici non economici;
- il trattamento di fine rapporto (TFR) previsto per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni assunti a tempo indeterminato dopo il 2000 e per quelli in servizio a tempo determinato in essere o successivamente alla data del 30 maggio 2000.
La somma spettante può essere corrisposta mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale ovvero altra modalità di pagamento elettronico.
Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.
Il pagamento rateale si applica anche dopo l’ampliamento dei termini di pagamento fino a 27 mesi. L’introduzione dei nuovi termini di pagamento lascia inalterata la modalità di erogazione rateale introdotta dall’art. 12, commi 7-9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, in caso di prestazione di importo superiore a 50.000 euro o 90.000 euro, il pagamento della seconda rata e della eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati.
Quindi ad esempio un dipendente pubblico, che ha diritto ad un TFS di 200.000 euro, riceverà il pagamento dopo 27 mesi per i primi 50.000 (se la cessazione è dal 2014) o 90.000 euro (se la cessazione è prima del 2014), dopo 39 mesi per ulteriori 50.000 euro (se la cessazione è dal 2014) o ulteriori 60.000 euro (se la cessazione è prima del 2014) e la restante parte di 100.000 euro (se la cessazione è dal 2014) o di 50.000 euro (se la cessazione prima del 2014) dopo 51 mesi.