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Tirocini formativi non curriculari dopo le modifiche della Manovra bis

Il Governo ha posto dei limiti al tirocinio formativo e di orientamento per i neo diplomati e neo laureati. Dalla riduzione della durata massima dello stage ai limiti ai soggetti che possono promuoverlo. Vediamo le novità.
A cura di Antonio Barbato
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Manovra bis sui tirocini formativi

Tra gli interventi voluti dal Governo nella Manovra bis, il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, c’è una nuova regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento. Si tratta più che altro di tagli agli stage, soprattutto in termini di soggetti che possono promuovere il tirocinio ed in termini di durata.

Tale intervento è in attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede di approvazione della riforma dell’apprendistato. La scelta politica è stata di lanciare e favorire il nuovo apprendistato, anche attraverso la limitazione dei tirocini formativi e di orientamento, per i quali si sono registrati abusi ed un utilizzo distorto. Dal 13 agosto in poi, il canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro d’ora in poi sarà l’apprendistato, è quanto voluto dal Governo. Vediamo ora quali sono le novità introdotte dalla Manovra bis sui tirocini formativi.

L’art.11 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (Manovra bis)

I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.

Le novità introdotte dalla Manovra Bis sugli stage sono quindi due:

  • Durata non superiore a 6 mesi, compreso le proroghe;
  • Tirocini formativi e di orientamento solo a favore di neo-diplomati e neo-laureanti entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.

La durata massima precedente era quella prevista dall’art. 7 del D. M. 142 del 1998, cioè 12 mesi con possibilità di svolgere un tirocinio entro 18 mesi successivi al termine degli studi. Per maggiori approfondimenti vediamo le convenzioni per il tirocinio e la durata massima.

I tirocini formativi esclusi dal taglio

L’articolo n. 11 della Manovra bis elenca esplicitamente le categorie escluse dal taglio, che sono le seguenti: disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione. La circolare n. 24 del Ministero del Lavoro chiarisce che sono esclusi anche i tirocini formativi e di orientamento curriculari e i cosiddetti tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro.

I tirocini formativi curriculari esclusi. La circolare n. 24 del Ministero del Lavoro chiarisce che sono esclusi dagli interventi della Manovra bis i tirocini formativi e di orientamento di tipo curriculare, cioè quelli inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e formazione con una modalità di cosiddetta alternanza tra studio e lavoro. 

Disoccupati niente limiti agli stage. Non rientrano nel campo di applicazione della norma voluta dal Governo nella Manovra bis, i tirocini di cosiddetto reinserimento o inserimento al lavoro svolti principalmente a favore di disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni.

Tirocini già avviati, niente retroattività

La circolare n. 24 del Ministero del lavoro chiarisce che le disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, non sono retroattive, pertanto i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto potranno proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Ciò vale solo per l’attivazione del tirocinio e non per eventuali proroghe per le quali trova applicazione la nuova disciplina.

In pratica, resta valido ad esempio un tirocinio formativo avviato ai sensi dell’art. 7 del D.M. 142 del 1998, cioè ad esempio in favore di un giovane laureato, che ha concluso gli studi universitari entro i 18 mesi precedenti, e che ha ottenuto uno stage di 12 mesi (dal 13 agosto in poi, la laurea deve essere stata conseguita entro i 12 mesi e lo stage può durare massimo 6 mesi). Nel caso in cui lo stesso studente ha ottenuto uno stage di 6 mesi con la prospettiva di proroga di altri 6 mesi, quest’ultima non sarà più possibile perché la proroga rientra nel nuovo campo di applicazione voluto dall’art. 11 della Manovra bis.

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