Titolari di partita IVA, i nuovi pagamenti con F24 dal 1 ottobre 2014
Dal 1 ottobre 2014 scattano una serie di novità in materia di versamento dei tributi utilizzando il modello F24. Le novità riguardano anche i pagamenti con F24 dei titolari di partita IVA, già destinatari di apposite norme riguardanti le modalità di versamento unitario dei tributi, dall’Irpef all’Iva fino ai contributi previdenziali.
A partire dal 1 ottobre 2014 va in vigore quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ossia “A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”.
Le modalità in caso di F24 con compensazioni o con importo a saldo superiore a 1.000 euro. Le disposizioni di cui sopra comportano che i professionisti o altri titolari di partita IVA devono provvedere ai versamenti degli F24 che contengono compensazione di imposte (si pensi a quando si recupera Irpef a credito da Unico PF oppure IVA a credito), oppure gli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, tramite tre soluzioni di pagamento alternative tra di loro:
- utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” e del servizio “F24 addebito unico”;
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ossia banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
Le modalità di pagamento online degli F24 a zero. In questo caso, come abbiamo visto, è necessario utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Quindi per quegli F24 il cui l’ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna “importi a debito pagati”) è pari all’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna “importi a credito compensati”) e dunque il saldo finale del modello (pagamenti meno compensazioni) è pari a zero, non è possibile usare i servizi di internet banking con il proprio conto corrente, ma bisogna utilizzare una delle due alternative di cui sopra, ossia usare Entratel oppure rivolgersi ad un intermediario.
I titolari di partita devono rispettare, oltre gli obblighi di cui sopra introdotti dal D. L. 66/2014 in materia di versamenti con compensazioni o di versamenti con saldo a zero oppure superiore a 1.000 euro, anche ulteriori obblighi che di fatto rendono non possibile i pagamenti degli F24 cartacei presso gli sportelli bancari o postali. Vediamo gli altri obblighi che devono rispettare.
Per i soggetti titolari di partita IVA, quindi ad esempio i professionisti, ma anche chi ha un’impresa individuale, ecc. restano applicabili anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti rispettivamente l’obbligo di utilizzare:
- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;
- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.
Versamenti unitari con compensazione esclusivamente in via telematica. Sono quindi da versare in via telematica (e quindi non con il cartaceo e recandosi in banca o alla posta), quindi online tramite l’internet banking del proprio conto corrente oppure tramite F24web o F24online ed entrate, tutti i versamenti derivanti dall’art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 241/1997. Tale articolo riguarda i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Quindi si tratta dei versamenti unitari con compensazione riguardanti i crediti e debiti relativi alle imposte sui redditi (Irpef ad esempio), l’IVA, le imposte sostitutive e i contributi previdenziali.
Versamenti dei contributi previdenziali esclusivamente in via telematica. L’art. 28 comma 1, sempre del D. Lgs. n. 241 del 1997 richiamato, riguarda i versamenti in favore di enti previdenziali e assistenziali (Inps, Inail, l’Enpals, l’Inpdai, ecc.). Anche in questo caso è obbligatorio effettuare i pagamenti dei versamenti unitari, con o senza compensazione, tramite modalità di pagamento esclusivamente telematiche, quindi tramite internet banking del proprio conto corrente oppure tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Compensazioni IVA superiori a 5.000 euro. Come abbiamo visto in questo caso il titolare di partita IVA deve effettuare i pagamenti del modello F24 esclusivamente tramite F24 web o F24 online e tramite Entratel.