Una tantum CCNL Agenzie di viaggio: tutti gli importi in busta paga
Il rinnovo contrattuale porta ai lavoratori l'una tantum nel CCNL agenzia di viaggio e turismo Confcommercio. I lavoratori dipendenti delle agenzie di viaggio ricevono in busta paga un importo aggiuntivo come una tantum complessiva che va dai 384,75 ai 225,00 euro a seconda del livello di inquadramento. Tale una tantum viene erogata in tre rate nella busta paga di ottobre 2019, nella busta paga di marzo 2020 e di settembre 2020.
A prevedere tali importi erogati in una tantum è stato il rinnovo contrattuale del CCNL per i dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo associate a Fiavet – Confcommercio.
Rinnovo CCNL agenzie di viaggio
Il rinnovo del CCNL per le agenzie di viaggio firmato a luglio 2019 e valido fino a settembre 2020, ha previsto all’articolo 151 la corresponsione di un importo una tantum da pagare ai dipendenti, delle agenzie di viaggio e per gli aderenti al CCNL rinnovato, in tre tranche da ottobre 2019 a settembre 2020.
L’art. 151 co. 1 del CCNL stabilisce infatti che “Per il personale in forza alla data del … luglio 2019 sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1.1.2019 – 30.6.2019 (carenza contrattuale), il seguente importo una tantum”.
Così come stabilito dall’art.151 del CCNL rinnovato, gli importi una tantum “sono erogati a titolo di indennizzo per il periodo di carenza contrattuale e non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto”.
Gli importi dell’una tantum di seguito elencati, verranno corrisposti in 3 tranche di uguale valore nella busta paga dei mesi di ottobre 2019, marzo e settembre 2020. Vediamo insieme a quanto ammonta l’importo complessivo dell’una tantum corrisposta ai lavoratori:
- euro 384,75 per i dipendenti del livello a;
- euro 355,50 per i dipendenti del livello b;
- euro 333,00 per i dipendenti del livello 1 (primo livello);
- euro 303,75 per i dipendenti del livello 2 (secondo livello);
- euro 285,75 per i dipendenti del livello 3 (terzo livello);
- euro 270,00 per i dipendenti del livello 4 (quarto livello);
- euro 254,25 per i dipendenti del livello 5 (quinto livello);
- euro 243,00 per i dipendenti del livello 6s (sesto livello s);
- euro 240,75 per i dipendenti del livello 6 (sesto livello);
- euro 225,00 per i dipendenti del livello 7 (settimo livello).
Quindi, ad esempio, un dipendente assunto al 4 livello, si vedrà corrispondere un importo una tantum di 270,00 euro in tre rate da 90,00 euro rispettivamente nei mesi di ottobre 2019, marzo e settembre 2020.
Una tantum importi in busta paga
L'una tantum viene erogata in tre tranche di importo uguale nelle buste paga di ottobre 2019, marzo 2020 e settembre 2020. Pertanto i lavoratori si troveranno in busta paga di ottobre 2019, di marzo 2020 e settembre 2020, la seguente una tantum lorda:
- euro 128,25 per i dipendenti del livello a;
- euro 118,50 per i dipendenti del livello b;
- euro 111,00 per i dipendenti del livello 1 (primo livello);
- euro 101,25 per i dipendenti del livello 2 (secondo livello);
- euro 95,25 per i dipendenti del livello 3 (terzo livello);
- euro 90,00 per i dipendenti del livello 4 (quarto livello);
- euro 84,75 per i dipendenti del livello 5 (quinto livello);
- euro 81,00 per i dipendenti del livello 6s (sesto livello s);
- euro 80,25 per i dipendenti del livello 6 (sesto livello);
- euro 75,00 per i dipendenti del livello 7 (settimo livello).
Erogazione parziale dell’importo una tantum
L’art.151, che disciplina appunto l’erogazione dell’una tantum stabilisce che nel caso in cui i lavoratori non abbiano prestato servizio per tutto il periodo della carenza contrattuale (gennaio – giugno 2019), avranno diritto all’erogazione dell’una tantum per un importo pro quota, in ragione di un sesto per ogni mese intero di servizio prestato, senza considerare le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, ma includendo come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Allo stesso modo si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.
Che significa? Che se un lavoratore è stato assunto il 1 marzo, avrà diritto a 4/6 dell'importo totale, diviso nelle tre rate in parti uguali erogate nelle buste paga di ottobre 2019, marzo e settembre 2020.
Una tantum part-time CCNL agenzie di viaggio
Hanno diritto al pagamento di un importo aggiuntivo una tantum, rispetto alla normale retribuzione anche i dipendenti delle agenzie di viaggio assunti part time, cioè con contratto a tempo parziale.
L’art. 151 del CCNL rinnovato, al comma 5 stabilisce che: “Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità”.
Questo significa che, ad esempio, un dipendente assunto al quarto livello, con contratto part time a 24 ore settimanali, quindi con un part time al 60 per cento, nel mese di ottobre 2019 (e anche per i mesi di marzo e settembre 2020) si vedrà accreditare in busta paga l’importo di 54,00 euro come una tantum.
Tale importo è dato dal rapporto tra le ore lavorate da contratto (24 ore) rispetto alle ore lavorabili in caso di full time (40 ore). Su tale rapporto va riparametrato l’importo dell’una tantum relativa al livello di inquadramento, nel nostro esempio il 4° livello per un importo di 270, euro.
Il dipendete in part time a 24 ore avrà diritto a 162,00 euro di una tantum in tre tranche da 54,00 euro.
Una tantum apprendistato CCNL agenzie di viaggi
Il rinnovo contrattuale del contratto relativo alle agenzie di viaggio non esclude dalla corresponsione degli importi una tantum anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Quindi hanno diritto al pagamento dell’una tantum anche gli apprendisti e, la corresponsione avviene sempre in tre rate nei mesi di ottobre 2019, marzo e settembre 2020.
Per quanto riguarda l’importo, il CCNL stabilisce che “Per gli apprendisti, l'ammontare dell'una tantum è determinato in euro 180,00 di cui euro 60,00 da erogarsi nel mese di ottobre 2019, euro 60,00 nel mese di marzo 2020 ed euro 60,00 nel mese di settembre 2020”.
Quindi, gli apprendisti avranno diritto ad un importo una tantum di 180,00 euro in tre rate da 60,00 euro ognuna.
Qualora l’apprendista fosse assunto part time, i 180,00 euro di una tantum totale vanno riparametrati alla percentuale di part time svolta.
Ad esempio, un part time a 24 ore è un part time al 60 per cento, se moltiplichiamo 180 per 60 per cento otteniamo un importo di 108 euro di una tantum, che divisa per tre tranche corrisponde a 36,00 euro.
Quindi un apprendista part time a 24 ore settimanali ad ottobre 2019, marzo 2020 e settembre 2020 in busta paga avrà 36,00 euro in più come erogazione una tantum.
CCNL Turismo Agenzia di viaggio: a chi si applica
Per capire se si ha diritto o meno alla corresponsione in busta paga dell’una tantum prevista dal rinnovo contrattuale del CCNL Turismo Agenzia di viaggio bisogna ricordare a chi si applica tale contratto. La sfera di applicazione del CCNL Turismo Agenzie di viaggio è regolata dall’art. 1 del CCNL.
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 2019 del CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo disciplina i rapporti di lavoro tra le seguenti aziende ed il relativo personale dipendente:
- imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e le agenzie di viaggi che svolgono attività di produzione, distribuzione, vendita di pacchetti e/o servizi turistici, attività nel settore Mice (Meetings, Incentive, Congress, Events) per la organizzazione e vendita di viaggi incentive, convegni, congressi ed eventi similari;
- operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata, fermo restando l'obbligo di applicare integralmente la normativa vigente per le agenzie di viaggi e turismo;
- network di agenzie di viaggi e turismo.