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Covid 19

Bonus di 100 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti in azienda

Il Decreto Legge n. 18/2020 di contrasto all’emergenza Coronavirus Covid-19, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, prevede un premio di 100 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti al lavoro in azienda durante il mese di marzo 2020. Il bonus fino ad un massimo di 100 euro netti è esentasse e viene erogato dal datore di lavoro nella busta paga di aprile 2020, accanto all’ex bonus Renzi. Per il calcolo, il bonus va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro. Esclusi cococo. Vediamo tutte le informazioni utili.
A cura di Antonio Barbato
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bonus 100 euro in busta paga
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Il Governo nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, anti emergenza Coronavirus Covid-19 ha introdotto una misura di sostegno economico diretto ai lavoratori. Si tratta di un Bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti, erogato dai datori di lavoro, rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio sarà erogato nella busta paga di aprile 2020, a chi ha avuto un reddito non superiore a 40 mila euro nel 2019.

L’articolo 63 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto Decreto "Cura Italia" di contrasto alla pandemia Coronavirus Covid-19, prevede, nello specifico, l’erogazione di un premio di 100 euro in busta paga a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro nell'anno d'imposta precedente 2019, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Bonus 100 in busta paga: a chi spetta

Il bonus di 100 euro in busta paga spetta a chi lavora nella sede di lavoro indicata nel contratto di lavoro o comunque nella sede aziendale.

Il bonus spetta "ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.

Spetta tra l'altro solo per le giornate di presenza fisica in azienda durante il mese di marzo 2020, quindi per le giornate di ferie, permessi, altre assenze da lavoro nella sede aziendale, il premio va ridotto, anzi riparametrato.

Il bonus di 100 euro spetta in favore dei:

  • lavoratori dipendenti pubblici;
  • lavoratori dipendenti privati.

ma solo se non hanno superato i 40 mila euro di reddito complessivo nell'anno 2019.

Bonus 100 euro: gli esclusi

Il premio o bonus di 100 euro in busta paga non spetta a tutti coloro che sono lavoratori sospesi per decreto (si pensi alle tante attività chiuse per DPCM del Governo per emergenza Coronavirus), quindi rimasti a casa, in cassa integrazione, in ferie o per altre assenze da lavoro giustificate.

Il premio di 100 euro in busta paga non spetta ai lavoratori adibiti al lavoro agile o smart working. 

Il premio spetta quindi per il "numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese" di marzo 2020.

Sono esclusi dal premio i lavoratori che hanno superato i 40 mila euro di reddito complessivo ai fini Irpef nell'anno 2019.

La norma richiama i titolari di reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del TUR, pertanto sono esclusi coloro che hanno redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR, quindi sono esclusi ad esempio i collaboratori co.co.co.

Premio di 100 euro nella busta paga di aprile 2020

Un'altra particolarità della norma riguarda la circostanza che il premio non viene erogato nella busta paga di marzo 2020, ma nella busta paga di aprile 2020, anche se viene erogato sulla base delle presenze effettive nella sede di lavoro del lavoratore durante tutto il mese di marzo 2020.

Il premio di 100 euro in busta paga, infatti, è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, quindi nella busta paga di aprile 2020, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

Busta paga aprile 2020: Premio 100 euro e bonus Renzi

Ai lavoratori dipendenti spetta da diversi anni il bonus di 80 euro, ex bonus Renzi.

Il bonus Renzi è stato sostituito, a partire dalla busta paga di luglio 2020 con il trattamento integrativo di 100 euro al mese per coloro che hanno fino a 28 mila euro di redditi.

Mentre per coloro che hanno un reddito da 28 mila a 40 mila euro, spetta un'ulteriore detrazione fiscale di 100 euro al mese. Sempre da luglio 2020.

Il bonus Renzi viene erogato in busta paga, nella misura massima di 80 euro mensili circa, fino a giugno 2020.

Il premio di 100 euro previsto dal Decreto "Cura Italia" spetta nella busta paga di aprile 2020 così come spettano gli 80 euro dell'ex bonus Renzi, quest'ultimi spettano a tutti i lavoratori, anche ai non beneficiari del bonus di 100 euro.

Potenzialmente chi ha lavorato in azienda tutto il mese di marzo 2020 quindi percepirà fino a 180 euro netti in busta paga di aprile 2020 per il cumulo dei due bonus.

Calcolo del Bonus

Il premio o bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti è esentasse ma va riparametrato. Nel senso che il premio va rapportato "al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro aziendale", essendo uno specifico bonus che aumenta il netto in busta paga di una particolare categoria di lavoro.

E' un bonus che compensa il disagio di lavorare in azienda durante l'emergenza Coronavirus Covid-19.

Nella relazione si  legge che "Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria".

Sul calcolo è atteso un chiarimento.

I lavoratori che hanno lavorato tutto il mese nella sede aziendale percepiscono 100 euro netti, esentasse, per il mese di marzo e nella busta paga di aprile.

Il problema si pone per il calcolo in favore di chi ha lavorato un minor numero di giornate durante il mese. E' presumibile che il calcolo venga fatto in base al divisore giornaliero (es. 26) previsto dal CCNL e quindi il lavoratore percepisca 100 diviso 26 = 3,8861 euro per ogni giorno di presenza in azienda e comunque e in base al numero di giorni effettivamente lavorati in azienda.

Reddito di 40.000 euro nel 2019: come controllare

La norma prevede che il premio spetta "Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro".

Il riferimento è il reddito complessivo ai fini Irpef relativo all'anno precedente, ossia l'anno d'imposta 2019. Il reddito sarebbe quello dichiarato nel 730 del 2020, ma che non è stato ancora presentato o compilato dai contribuenti.

Il reddito complessivo non è la RAL (Retribuzione annua lorda), non è l'imponibile previdenziale o lordo di stipendio annuale o di tutti i mesi in busta paga del 2019, il reddito complessivo è la somma di tutti i redditi del contribuente certificati nella dichiarazione dei redditi.

Però il lavoratore dipendente può prevedere se ha diritto al bonus di 100 euro in busta paga, lo può fare consultando il punto 1 o punto 2 nei dati fiscali a pagina 1 della Certificazione unica 2020. In quelle caselle viene indicato dal datore di lavoro il reddito da lavoro dipendente imponibile fiscale (e non imponibile previdenziale) percepito nell'anno 2019. Se poi il lavoratore ha altri redditi percepiti deve considerarli.

Se il lavoratore non ha ancora la CU 2020, l'imponibile fiscale a conguaglio 2019 è indicato nella busta paga di dicembre 2019 (ma attenzione a non confonderlo con l'imponibile previdenziale Inps, che è più alto, perché comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati a carico del lavoratore).

Premio di 100 euro anche a conguaglio

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, quindi nella busta paga di aprile 2020, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Questo vuol dire che il premio sarà un credito per il datore di lavoro nell'F24 da versare sulle busta paga del mese di aprile.

Ci sono obblighi di conguaglio in quanto il superamento dell'imponibile fiscale di 40 mila euro nell'anno 2020 fa scattare la restituzione del premio di 100 euro nel conguaglio fiscale di fine anno.

Ciò succede per coloro che hanno un reddito a cavallo dei 40.000 euro. Infatti, durante l'anno non è possibile prevedere il reddito complessivo.

Il datore di lavoro si deve basare sul reddito presunto dell'anno 2020 e solo nel conguaglio fiscale di fine anno potrà verificare il superamento del reddito da lavoro dipendente di 40 mila euro.

La norma, ripetiamo, parla di reddito complessivo, quindi vanno computati eventuali altri redditi del lavoratore nella sua qualità di contribuente.

Il testo ufficiale

L'art. 63 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 è il seguente:

Art. 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)
1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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