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Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente da 28 a 40 mila euro

Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 di revisione del Cuneo fiscale ha introdotto, da luglio a dicembre 2020 in via sperimentale, una ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente spettante ai lavoratori che percepiscono un reddito da 28 mila a 40 mila euro. Si tratta dell’estensione dell’ex Bonus Renzi, abrogato, ai lavoratori con redditi più altri. Vediamo come funziona l’ulteriore detrazione, spettante accanto alla detrazione per lavoro dipendente dell’art. 13 del TUIR, come si calcola nella busta paga mensile e nel conguaglio fiscale di fine anno (con rischio restituzione per alcuni).
A cura di Antonio Barbato
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ulteriore detrazione fiscale per lavoro dipendente

Il Decreto Legge di revisione del Cuneo fiscale ha cancellato il bonus Renzi ed ha introdotto un nuovo trattamento integrativo, spettante ai lavoratori fino ai 28 mila euro, e per il lavoratori oltre 28 mila euro di reddito imponibile fiscale ha introdotto una "Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati". Si tratta della famosa estensione dell'ormai ex Bonus Renzi che il Governo Conte ha programmato per chi ha un reddito da 28 mila a 40 mila euro.

La nuova detrazione fiscale consente ai lavoratori di percepire una nuova detrazione per lavoro dipendente, una detrazione in più in busta paga, come netto in busta, da luglio a dicembre 2020. L'importo parte da 600 euro in 6 mesi (100 euro al mese) e scende al salire del reddito del lavoratore, azzerandosi al superamento di 40 mila euro di reddito.

L'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, che è una delle misure del Governo Conte per ridurre il Cuneo fiscale, è una misura sperimentale che spetta per soli 6 mesi, da luglio a dicembre 2020. Mentre, l'altra misura, il trattamento integrativo, spetterà per sempre ma chi ha meno di 28 mila euro di reddito.

Novità cuneo fiscale

Le misure del Cuneo fiscale. Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 contiene le "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente" ed ha introdotto:

  • un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (spettante a chi ha redditi fino a 28 mila euro);
  • una ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (spettante a chi ha redditi da 28.001 a 40.000 euro);
  • cancellazione del bonus Renzi per sempre.

Il trattamento integrativo spetta per sempre a chi ha un reddito inferiore a 28 mila euro. Così come per sempre è abrogato il bonus Renzi (che spettava fino a 24.600 euro in misura piena e fino a 26.600 euro in misura proporzionalmente ridotta). L'ulteriore detrazione fiscale invece è sperimentale per 6 mesi da luglio a dicembre 2020. Il Governo promette poi di revisionare l'intero sistema delle detrazioni fiscali dal 2021.

In questo articolo parliamo della misura relativa alla nuova e ulteriore detrazione fiscale per la fascia di redditi da 28 mila a 40 mila euro, avendo bene a mente che, come vedremo, coloro che hanno un reddito inferiore a 28 mila euro o scenderanno nell'anno 2020 ad un reddito inferiore a 28 mila euro non avranno diritto all'ulteriore detrazione fiscale di cui parla questo articolo, ma confluiranno nel diritto al trattamento integrativo.

Normativa nuova detrazione per redditi di lavoro dipendente

Se l'art. 3 del Dereto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 cancella per sempre il bonus Renzi (comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR), se l'art. 1 del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 introduce il nuovo trattamento integrativo in sostituzione del bonus Renzi e che spetta per i redditi fino a 28 mila euro, l'art. 2 sempre del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 introduce questa "Ulteriore detrazione fiscale per redditi
di lavoro dipendente e assimilati" di cui riportiamo il testo integrale:

"1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante e' effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio".

Il Governo prima di tutto annuncia una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali. Nel testo della legge, che introduce questa nuova detrazione fiscale, viene poi previsto un doppio sistema di calcolo della ulteriore detrazione, uno da 28.001 a 35.000 euro e l'altro da 35.001 a 40.000 euro. Viene chiarito che è solo per il periodo luglio-dicembre 2020 (quindi dal 2021 non spetta) e che il conguaglio l'effettuerà il datore di lavoro nella sua qualità di sostituto d'imposta nella busta paga di dicembre in occasione del conguaglio fiscale di fine anno.

A chi spetta

Prima di tutto va chiarito che il reddito al quale si riferisce la legge è il reddito imponibile da punto di vista fiscale, quindi non si tratta della RAL (che il lordo di stipendio compreso i contributi previdenziali a carico del lavoratore). Poi va detto che la detrazione spetta a chi rientra nella fascia di reddito da 28.001 a 40.000 euro. Al di sotto di 28.000 euro si perde il diritto alla ulteriore detrazione fiscale ma si acquisisce il diritto al trattamento integrativo. Al di sopra dei 40.000 euro di reddito il lavoratore, come contribuente, non ha diritto né al Bonus Renzi né al trattamento integrativo né all'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente assimilati.

Chiarito ciò, la legge indica a chi spetta la detrazione, ossia ai "redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Pertanto ne hanno diritto:

  • i lavoratori dipendenti;
  • soci di cooperative;
  • lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi di terzi;
  • coloro che percepiscono borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
  • i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);
  • i sacerdoti;
  • i lavoratori socialmente utili;
  • i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione o Naspi.

L'elenco indica i redditi percepiti che sono inclusi nel calcolo dei limiti di reddito per il diritto all'ulteriore detrazione, che spetta a tutti i contribuenti, anche dipendenti pubblici, militari, ecc.

Cosa significa ulteriore detrazione?

Il Governo ha cancellato il bonus Renzi, che è il comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR, ma non ha cancellato, ovviamente, il comma 1 dell'art. 13 del TUIR, che disciplina la detrazione per lavoro dipendente. In altre parole, l'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall'art. 2 del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 si somma alla detrazione per lavoro dipendente e pertanto è una "ulteriore detrazione".

Pertanto il lavoratore avrà diritto alla detrazione per lavoro dipendente in busta paga, che leggendo l'art. 13 del TUIR, si calcola secondo questa formula per chi ha un reddito superiore a 28 mila euro e non a 55 mila euro: "c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro". Accanto a questa detrazione, già presente in busta paga, da luglio 2020 e fino alla busta paga di dicembre 2020, comparirà una ulteriore e seconda detrazione per redditi di lavoro dipendente calcolata, come adesso vediamo.

Calcolo ulteriore detrazione per redditi da 28 a 35 mila euro

Leggendo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 il calcolo in questo caso è il seguente: "a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro".

Pertanto, ponendo un esempio di un lavoratore con 30.000 euro di RAL, bisogna considerare che l'imponibile fiscale è al netto dei contributi a carico del lavoratore pari generalmente al 9,19%, quindi tale lavoratore ha un imponibile fiscale di 27.243. Siccome non supera i 28 mila euro, percepirà il trattamento integrativoe non l'ulteriore detrazione.

Se invece il lavoratore ha un imponibile fiscale di 30.000 euro, allora il calcolo dell'ulteriore detrazione è pari a 480 euro più i 120 euro rapportati alla formula (35.000-30.000)/7.000 euro, quindi il lavoratore percepirà 480 euro + 85,71 euro = 565,71 euro di ulteriore detrazione per lavoro dipendente.

Lo stesso lavoratore, avrà diritto sempre su 30 mila euro di imponibile al calcolo della detrazione per reddito di lavoro dipendente ordinariamente prevista dall'art. 13 del TUIR e calcolata così: 978 euro riparametrato secondo questa formula (55.000-30.000)/27.000 euro, ossia 905,56 euro.

Quindi tale lavoratore per effetto delle misure di riduzione del cuneo fiscale per la combinazione delle detrazioni fiscali passerà ad una agevolazione fiscale complessiva di 1.471,27 euro anziché 905,56 euro.

Calcolo ulteriore detrazione per redditi da 35 a 40 mila euro

Leggendo sempre quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 il calcolo in questo caso è il seguente: "b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro".

Tale detrazione fiscale si aggiunge all'ordinaria detrazione fiscale ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del TUIR che spetta sempre calcolando la formula "c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro".

Poniamo l'esempio di un lavoratore con 37.000 euro di imponibile fiscale. Questo lavoratore avrà diritto alla ordinaria detrazione per lavoro dipendente pari al 66,667 di 978 euro, ossia 625 euro annui in quanto la formula è (55.000-37.000)/27.000.

Con l'introduzione della ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente, lo stesso lavoratore, avrà la cifra pari al 60% di 480 euro, ossia 288 euro annui. Il calcolo è fatto secondo la formula 480 x (40.000-37.000)/5.000.

Il lavoratore quindi avrà un'agevolazione fiscale in busta paga complessiva dovuta alle due detrazioni fiscali pari a 913 euro, con un aumento di 288 euro.

La detrazione è rapportata ai periodi di lavoro: cosa significa

Così come la detrazione per lavoro dipendente, anche l'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente introdotta dal Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, è rapportata ai periodi di lavoro. Questo vuol dire che è collegata ai giorni di spettanza della detrazione per lavoro dipendente, che sono 365 giorni all'anno. Siccome la detrazione è collegata ai periodi di lavoro, ogni mese di 31 spetteranno 31 ratei della detrazione, quindi il calcolo dovrà essere sostanzialmente rapportato dividendo per 365 e moltiplicando per i giorni del mese del rapporto di lavoro.

Per intenderci, se un lavoratore cessa un rapporto di lavoro il giorno 30 novembre e nell'anno intero, quindi considerano i redditi da gennaio a novembre, ha superato i 28 mila euro di reddito, ha diritto all'ulteriore detrazione calcolata su 31 giorni di luglio, 31 giorni di agosto, 30 giorni di settembre, 31 giorni di ottobre e 30 giorni di novembre.

Ulteriore detrazione: come funziona in busta paga

I calcoli sopra esposti sono quelli che effettuerà il sostituto d'imposta in sede di conguaglio fiscale di fine anno. Pertanto oltre all'ordinario conguaglio fiscale, nella busta paga di dicembre vi sarà anche il conguaglio definitivo dell'ulteriore detrazione fiscale. Il lavoratore pertanto vedrà calcolarsi, l'imponibile fiscale definitivo, il ricalcolo a conguaglio dell'imposta lorda tenendo conto della mensilità di dicembre e della tredicesima, il ricalcolo a conguaglio delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente, per eventuale coniuge e figli a carico, ed il ricalcolo dell'ulteriore detrazione fiscale.

Calcolo da luglio a novembre 2020

Dalla busta paga di luglio a novembre, invece il sostituto d'imposta calcola l'ulteriore detrazione sul reddito presunto del lavoratore. Tale reddito è generalmente quello dell'anno precedente. Riprendendo l'esempio del lavoratore con 30 mila euro di reddito imponibile fiscale a fine anno, il sostituto calcolerà ad esempio la detrazione per lavoro dipendente ma anche l'ulteriore detrazione sul reddito annuo del mese di dicembre 2019. Poniamo il caso che sia 29.000 euro.

Siccome dal 1 luglio a 31 dicembre sono 184 giorni di calendario su 365 giorni, il lavoratore si vedrà erogata in busta paga di luglio, che è di 31 giorni un rateo di 31/184 della ulteriore detrazione, calcolata su 29.000 euro, pertanto percepirà 31/184 di 582,84 euro, ossia 98,20 euro.

La stessa cifra la percepirà ad agosto che è di 31 giorni, così come ottobre, mentre a settembre e novembre, percepirà 30/184 di 582,84 euro, ossia 95,03 euro.

Calcolo a conguaglio di dicembre 2020

I 582,84 euro sono calcolati su 29 mila euro (reddito presunto) e non su 30 mila euro (reddito definitivo dell'esempio sopra esposto, che si potrà determinare solo a conguaglio di dicembre 2020) e pertanto è calcolato sulla formula 480 euro più 120 euro rapportati alla formula (35.000-29.000)/7.000 euro.

Il contribuente in questione nell'ultimo rateo di 31/184 di dicembre riceverà il calcolo basato su 30 mila euro di reddito e il conguaglio negativo dovuto all'anticipazione della ulteriore detrazione da luglio a novembre percepirà e quindi calcolata su un reddito presunto inferiore al reddito effettivo annuale da conguaglio fiscale. Nell'ultima busta paga quindi percepirà tra 484,64 euro percepiti da luglio a novembre (153 giorni) e i 565,71 euro definitivamente spettanti, ossia circa 81,07 euro.

Restituzione a rate ulteriore detrazione fiscale

E' lo stesso art. 2 del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 che precisa che il calcolo a conguaglio dell'ulteriore detrazione fiscale andrà effettuato dal sostituto d'imposta in sede di ordinario conguaglio fiscale di fine anno, generalmente calcolato a dicembre. La stessa norma prevede un sistema di restituzione in 4 rate laddove il contribuente debba restituire una cifra superiore a 60 euro.

"I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante e' effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio".

La restituzione scatta per chi supera 40 mila euro di reddito. In questo specifico caso il contribuente dovrà restituire quanto percepito da luglio a novembre e se la cifra supera i 60 euro, dovrà farlo in 4 rate di pari importo dalla busta paga da dicembre 2020 alla busta paga di marzo 2021.

Diverso è il caso di chi scende sotto i 28 mila euro di reddito per un qualsiasi motivo (si pensi al caso della trasformazione da full-time a part-time in corso d'anno o anche un rapporto interrotto nel secondo semestre dell'anno). Il contribuente dovrà restituire da un lato tutta l'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente provvisoriamente assegnata da luglio a novembre (o al mese di cessazione) e ricevere invece dall'altro lato il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati previsto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, che è l'altra misura di riduzione del cuneo fiscale, che sostituisce per sempre il Bonus Renzi.

Quindi il contribuente da un lato restituisce l'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assmiliati, in 4 rate da dicembre 2020 a marzo 2021, o in caso di cessazione in unica soluzione nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, e dall'altro lato percepirà in unica soluzione a conguaglio a dicembre (o nel mese di cessazione) il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 1, D. L. n. 3/2020), secondo un diverso calcolo, quello del trattamento integrativo appunto (che è pari a 600 euro diviso 184 e moltiplicato per il periodo di lavoro da luglio a dicembre).

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