Una tantum co.co.pro. 2013 per i contratti a progetto
La legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del lavoro Fornero) recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali. Ed è intervenuta anche modificando i requisiti di accesso all’indennità una tantum co.co.pro., che spetta ai collaboratori con contratto a progetto ultimato per la realizzazione del progetto stesso (evento di fine lavoro).
In particolare l’art. 2, commi dal 51 al 56, della legge di riforma Fornero ha riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una nuova indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti. Quindi per i contratti a progetto ultimati nel 2013 c’è una nuova indennità rispetto all’una tantum cocopro degli anni precedenti.
Riforma sul contratto a progetto. In merito all’art. 61, comma 1, del D. Lgs. n. 276 del 2003, la legge Fornero è intervenuta con delle modifiche che hanno cambiato la valutazione sulla genuinità dei contratti a progetto. E su questo il Ministero ha pubblicato dei chiarimenti interpretativi la circolare 29 dell’11 dicembre 2012. Per maggiori informazioni vediamo la riforma sul contratto a progetto.
La nuova indennità una tantum 2013 è riconosciuta a regime dal 1 gennaio 2013. Per il triennio 2013-2015 sono previsti in via transitoria particolari requisiti, ben dettagliati dalla circolare dell’Inps n. 38 del 14 marzo 2013. Vediamo in che modo è possibile ottenere il pagamento dell’una tantum a seguito del contratto a progetto ultimato.
SOMMARIO:
A chi spetta l’una tantum
Una tantum 2013: i requisiti
Presentazione domanda
Calcolo una tantum
Una tantum per contratti ultimati entro 2012
A chi spetta: i beneficiari sono i collaboratori con contratto a progetto
La prima cosa che chiarisce l’Inps, in linea con quanto previsto negli altri anni sul riconoscimento dell’indennità, è che i beneficiari della indennità una tantum 2013 sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps.
Sono esclusi, per espressa previsione normativa, i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e cioè i titolari di redditi di lavoro autonomo.
Iscritti alla Gestione Separata che sono esclusi dall’una tantum cocopro. Sono peraltro esclusi tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al citato articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. La circolare n. 38 del 14 marzo 2013 indica alcuni casi di esclusione, ossia coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto. a mero titolo esemplificativo, si tratta dei seguenti casi:
- gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio;
- i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del predetto articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ossia le prestazioni occasionali con durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’anno solare e con compenso non superiore a 5.000 euro;
- i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Requisiti e condizioni per l’una tantum 2013
I requisiti sono cambiati rispetto alle una tantum degli anni precedenti, quindi per le collaborazioni con contratto a progetto ultimate nel 2013 bisogna fare attenzione ai nuovi requisiti, modificati in maniera importante rispetto al passato. A specificarli è sempre la circolare Inps n. 38 del 2013.
Premesso che i potenziali beneficiari devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’indennità è riconosciuta ai collaboratori che soddisfino “in via congiunta” i seguenti requisiti previsti dall’art. 2, comma 51, della legge di riforma:
a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente;
c) con riguardo all’anno di riferimento (anno di fine evento lavoro) sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità (dal 2016 saranno quattro) presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Il comma 56 della Fornero stabilisce, in via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che il requisito relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi.
Quale è l’anno di riferimento. Al riguardo, si deve considerare che i requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) devono essere soddisfatti in relazione “all’anno precedente”, mentre il requisito previsto dalla lettera c) è relativo “all’anno di riferimento”. A tal proposito si precisa che:
- per “anno di riferimento” si deve intendere l’anno in cui il collaboratore matura il requisito di cui alla lettera c) e presenta la domanda per la prestazione in oggetto;
- per “anno precedente” si deve intendere solo ed esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente quello di “riferimento” come sopra individuato.
Monocommittenza nell’anno precedente. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a), poiché la monocommittenza, a differenza della previgente disciplina, non è più riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello al termine del quale si è verificato l’evento “fine lavoro”, ma “all’anno precedente”, essa deve essere garantita con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In particolare, la monocommittenza sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione purché con il medesimo datore di lavoro. Pertanto se si presenta la domanda nel 2013, bisogna avere come requisito lo stesso committente sia nel 2013 che nel 2012.
Reddito lordo di 20.000 euro nell’anno precedente. In relazione a quanto previsto dalla lettera b) ed in considerazione delle finalità della norma di garantire un sostegno al reddito rivolto ai lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, per “reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale” si deve intendere il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo.
La disoccupazione per due mesi nell’anno precedente. Per quanto attiene al periodo di disoccupazione, la legge di riforma richiede un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. Si tratta della disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni, ossia la “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”. Sulla base di quanto previsto dalla sopracitata lettera d), dell’art.2, comma 51, della legge di riforma, il periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi, in relazione all’anno di riferimento 2013, deve sussistere nell’anno 2012.
La certificazione del centro per l’impiego. Lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente (centro per l’impiego) nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Le differenze rispetto all’una tantum cocopro del 2012. La nuova indennità per collaborazioni a progetto entra in vigore dal 1 gennaio 2013. La precedente disciplina non richiedeva lo stato di disoccupazione ai sensi del citato articolo 1, comma 2, lettera c), ma faceva riferimento all’assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi, in fase di applicazione. Quindi la differenza è importante.
Sulla base di specifici indirizzi ministeriali, l’Inps nella circolare precisa che solo ed esclusivamente nella domanda relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente deve dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012.
A tal proposito si fa presente che il requisito della disoccupazione, che la previgente disciplina richiedeva in relazione all’evento “fine lavoro” (e quindi all’anno in corso), viene ora richiesto dalla legge di riforma in riferimento “all’anno precedente”. Di conseguenza è possibile la presentazione della domanda stessa in costanza del rapporto di lavoro.
I contributi effettivi: se il datore di lavoro non ha versato, si perde l’una tantum. Per quanto riguarda gli accrediti contributivi nella Gestione separata relativi “all’anno precedente” e “all’anno di riferimento” si considerano utili ai fini dell’erogazione dell’indennità in argomento i contributi effettivi. Si precisa che i contributi figurativi dell’indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.
La presentazione della domanda per l’una tantum 2013
La domanda di prestazione, poiché non è più necessario il decorso di almeno due mesi di assenza di contratto di lavoro, deve essere presentata dal collaboratore ex art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Solo nel caso in cui il requisito venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda, relativa “all’anno di riferimento” in cui il predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Al momento della presentazione della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione (che come abbiamo visto viene richiesto per due mesi nell’anno precedente). Sul modello per la presentazione della domanda, l’Inps comunica che sarà presto disponibile sul sito dell’Istituto, non appena ultimate le variazioni.
Misura dell’una tantum 2013: il calcolo importo
La circolare Inps indca quale è il sistema di calcolo della nuova una tantum a partire dal 1 gennaio 2013: l’importo della prestazione è pari al 7% del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Il comma 56 della legge Fornero dispone, in via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che l’importo dell’indennità è elevato dal 5% al 7%. Quindi successivamente, dal 2016, la percentuale dovrebbe scendere al cinque per cento.
Questo articolo 3 della legge n. 223 del 1990 di cui parla l’Inps fa riferimento al calcolo del minimale annuo che è pari al livello minimo imponibile (minimale giornaliero) per il calcolo dei contributi in favore degli operai del settore artigianato e commercio, fissato ogni anno al 1 gennaio, moltiplicato per 312.
Minimale annuo di reddito 2013 e calcolo una tantum. Il reddito minimo annuo per l’anno 2013 è pari a 15.357,00 euro, determinato con i criteri di cui sopra, secondo quanto stabilito dall’Inps. La circolare fa riferimento al 7%, che in questo caso è pari a 1.074,99 euro, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Modalità di pagamento una tantum 2013: unica soluzione o a rate mensili. L’indennità per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, per disposizione di legge, è liquidata:
- in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro;
- in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro (esempio: per un importo della prestazione pari a 2.400 euro, verranno erogati un primo importo mensile pari a 1.000 euro, un secondo importo mensile pari a 1.000 euro, un terzo importo mensile pari a 400 euro).
Domande di prestazione riferite ad eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2012. L’art. 2, comma 54 della legge di riforma Fornero ha stabilito che “restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data”. In tali casi, si applica pertanto quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni. La suddetta previsione normativa deve intendersi riferita agli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Vediamo pertanto questa indennità una tantum 2013 per i contratti a progetto ultimati entro il 2012.
Indennità per collaboratori a progetto ultimate al 31 dicembre 2012
L’Inps, con un altro messaggio ovviamente precedente a quello del 14 marzo 2013, ha confermato l’indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi con i requisiti alla data del 31 dicembre 2012. Quindi è possibile fare richiesta per l’una tantum co.co.pro anche nell’anno 2013, ma per i contratti a progetto ultimati entro la fine dell’anno 2012. Ad estendere questa possibilità è stata la riforma del mercato del lavoro, la legge n. 92 del 28 giugno 2012, seguita poi da un messaggio dell’Inps del 18 dicembre 2012, il n. 20803, che ha chiarito gli aspetti operativi.
Pertanto gli iscritti alla Gestione separata, titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, che soddisfano i requisiti richiesti (uguali a quelli previsti per l’una tantum 2012 ma anche 2009, 2010, 2011) possono fare domanda se si è verificato il requisito più importante: l’evento di fine lavoro (conclusione del contratto a progetto per realizzazione dello stesso). Evento, la fine del contratto a progetto, che deve essersi verificato entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
Il messaggio dell’Inps recita: “La legge 28 giugno 2012 n. 92 ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali. In particolare l’art. 2, nei commi dal 51 al 56, ha riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, e che soddisfino in via congiunta una serie di requisiti”.
I requisiti richiesti per l’una tantum co.co.pro. E’ necessaria la monocommittenza, l’iscrizione esclusiva alla Gestione separata, il possesso di un reddito compreso tra 5.000 e 20.000 euro, nonché un accredito contributivo di una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell’anno precedente. E poi infine l’assenza di lavoro da due mesi. Per tutti gli aspetti relativi a questi requisiti vediamo l’una tantum per i collaboratori a progetto.
Contratto a progetto ultimati entro il 31 dicembre 2012. Per espressa previsione normativa "restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data". Pertanto pur essendo esteso al 2013 il diritto di presentare domanda per l’una tantum, di fatto questa è limitata al 2012 e nel 2013 in realtà è possibile fare domanda dopo aver atteso i due mesi di assenza da lavoro previsti come requisiti.
L’Inps infatti lo dice nel messaggio. Al fine di poter gestire correttamente quest’ultima fattispecie, si precisano le seguenti indicazioni interpretative: La suddetta previsione normativa deve intendersi riferita agli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31 dicembre 2012. I collaboratori coordinati e continuativi il cui rapporto di lavoro termini entro il 31 dicembre del corrente anno, potranno, decorsi, ai sensi del comma 2, lettera e) del citato articolo 19, "almeno due mesi" in assenza di contratto di lavoro, presentare domanda nei trenta giorni successivi utilizzando il modello CoCoPro 2010,2011 e 2012 – COD.SR92 pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Esempio: data di cessazione 31 dicembre 2012; data di presentazione della domanda dal 1 marzo 2013 (decorsi, quindi, almeno due mesi di assenza di contratto di lavoro). Si rammenta che il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda è di carattere ordinatorio e non perentorio.