Una tantum in busta paga rinnovo CCNL Trasporti e Logistica
Con l'accordo di rinnovo del contratto collettivo della logistica, trasporto e spedizione del 18 maggio 2021 sono stati previsti aumenti stipendiali e l'erogazione di una tantum in busta paga per il rinnovo del CCNL Trasporti e Logistica. L'importo complessivo dell'una tantum è di 230 euro lordi, da riparametrate in relazione alla durata del rapporto di lavoro oppure proporzionalmente per il personale con contratto a tempo parziale o part-time. L'importo lordo viene riconosciuto in tre rate mensili.
L'una tantum in busta paga nel contratto Trasporti e Logistica, pari a 230 euro lordi complessivi, deve avvenire nel seguente modo:
- 100 euro lordi di una tantum entro la busta paga di luglio 2021;
- 50 euro lordi di una tantum entro la busta paga di ottobre 2021;
- 80 euro lordi di una tantum entro la busta paga di aprile 2022.
L'una tantum spetta ai lavoratori in servizio alla data del 18 maggio 2021.
A prevedere l'erogazione dell'una tantum in busta paga per i lavoratori è l'accordo di rinnovo del 18 maggio 2021. Ecco il testo completo relativamente all'una tantum:
"Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario lordo pro capite di 230 euro maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo di cui sopra sarà erogato in tre rate di cui la prima di 100 euro entro luglio 2021, la seconda di euro 50 con la retribuzione del mese di ottobre 2021 e la terza di euro 80 con la retribuzione del mese di aprile 2022.
L'importo una tantum sarà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del T.F.R..
Le imprese cooperative in possesso dei requisiti di fruibilità di cui al punto 1 dell'Accordo 30.5.2019 potranno corrispondere l'Una tantum prevista dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 18.5.2021, attraverso gli strumenti della mutualità propri della cooperazione".
L'una tantum in busta paga è al lordo delle contribuzione previdenziale (generalmente il 9,19% mentre per gli apprendisti è il 5,84%) ed al lordo della tassazione Irpef, pertanto i lavoratori pagano l'imposizione previdenziale e fiscale (le cosiddette tasse) sull'una tantum, in quanto è un elemento retributivo rientrante nell'imponibile fiscale e previdenziale.
L'una tantum in busta paga non è invece rientrante nell'imponibile per il calcolo del TFR, per espressa esclusione. E non è rientrante nel calcolo della retribuzione fissa e continuativa posta a base di calcolo della retribuzione oraria per lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc., né ha incidenza su ferie, permessi e altri istituti contrattuali.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale, ossia il personale part-time, l'importo dell'una tantum in busta paga verrà riproporzionato in base all'orario di lavoro ridotto, sia per il personale viaggiante che non viaggiante. Si ricorda, infatti, che l'0rario di lavoro a tempo pieno per il personale non viaggiante è di 39 ore settimanali, mentre per il personale viaggiante è di 47 ore settimanali. Se ad esempio un lavoratore, rientrante nel personale non viaggiante, ha un contratto di lavoro di 20 ore settimanali, egli svolge un part-time al 51,28%. Pertanto, ad esempio, per la tranche di 100 euro lordi, nel caso di part-time al 51,28%, al lavoratore spetteranno 51,28 euro lordi.
Ai lavoratori del settore Trasporti, Logistica e spedizione, per effetto del rinnovo del contratto collettivo, oltre all'una tantum, spettano degli aumenti in busta paga a partire dal mese di ottobre 2021.