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Valutazione dei rischi per l’impresa utilizzatrice e divieti nel contratto di somministrazione

Il datore di lavoro impresa utilizzatrice nel contratto di somministrazione di lavoro non è tenuto a comunicare alla DTL di aver effettuato la valutazione dei rischi. Rientra però nei casi in cui è vietata la somministrazione la mancata redazione del DVR e della valutazione stessa. E in caso di accesso ispettivo da parte degli ispettori del lavoro scatta il divieto e le sanzioni previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81 del 2008.
A cura di Antonio Barbato
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dvr e valutazione rischi nella somministrazione di lavoro temporaneo

Con l’interpello n. 5 del 30 gennaio 2014 il Ministero del Lavoro ha fatto chiarezza relativamente agli adempimenti in materia di sicurezza a cui è tenuto il datore di lavoro che agisce come impresa utilizzatrice nel contratto di somministrazione di lavoro temporaneo. Il Ministero ha precisato che non c’è obbligo di comunicazione alla DTL circa la valutazione dei rischi, ma ha confermato che la mancata valutazione e redazione del DVR fa rientrare il datore di lavoro nei casi previsti dalla legge in cui è vietato fare ricorso al lavoro fornito dalle agenzie di somministrazione. E che quindi in caso di accesso ispettivo, se gli ispettori del lavoro ravvisano la mancata valutazione, scatta il divieto.

L’interpello riguarda le “condizioni di liceità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo art.1, comma 4, lett. e), L. n. 196/1997 – art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003”. La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere della Direzione generale del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro.

La Confindustria chiede se, nell’ambito del contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il comma 5 dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, oggetto dell’interpello, disciplina i casi in cui il contratto di somministrazione di lavoro è vietato. Sono i seguenti:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • salva diversa disposizione  degli  accordi  sindacali,  presso unità produttive nelle quali si sia  proceduto,  entro  i  sei  mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle  stesse  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto  di somministrazione ovvero presso  unità  produttive  nelle  quali  sia operante una sospensione dei rapporti o  una  riduzione  dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
  • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. Ossia il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ora Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Su quest’ultimo punto quindi la Confindustria chiede chiarimenti riguardo la valutazione dei rischi che deve effettuare l’impresa utilizzatrice, ossia il datore di lavoro che attinge manodopera dalle agenzie per i lavoro, le agenzie di somministrazione.

La risposta del Ministero è la seguente: “In via preliminare, si ricorda che l’art. 20, comma 5, lett. c) sopra citato stabilisce che il contratto di somministrazione è vietato “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche”.

Dal tenore letterale della disposizione non sembra evincersi un obbligo di comunicazione ovvero di notifica alla Direzione territoriale del lavoro in ordine alla effettuata valutazione dei rischi; il suddetto obbligo non risulta contemplato né nell’ambito del D. Lgs. n. 626/1994, né tantomeno alla luce delle disposizioni di cui al successivo D.Lgs. n. 81/2008.

La fornitura di lavoro temporaneo è vietata verso le imprese senza la valutazione dei rischi effettuata. Il Ministero nell’interpello continua sottolineando che “ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. e), L. n. 196/1997, previgente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003, la fornitura di lavoro temporaneo risultava vietata nei confronti delle imprese che non fossero in grado di dimostrare alla Direzione del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, sopra citato, quale adempimento di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; il che lascia intendere, anche allora, l’inesistenza di obblighi comunicazionali in materia”.

Nessun obbligo di comunicazione, ma obbligo di aver effettuato la valutazione dei rischi. Il Ministero conclude: “In linea con le osservazioni sopra svolte si ritiene che, sia a legislazione vigente (art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003) che nell’ambito del precedente quadro normativo (art. 1, comma 4, L. n. 196/1997), non appare sussistere in capo all’azienda utilizzatrice – che sottoscrive un contratto di somministrazione – alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR)”.

Il divieto di cui alla disposizione ex art. 20, comma 5, trova quindi applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo DVR, in quanto o non l’abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo le previsioni dell’art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008.

Il somministratore deve accertare “l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore, ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita”.

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